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Document 62021TN0415

Causa T-415/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Banca Popolare di Bari/Commissione

GU C 401 del 4.10.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/13


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Banca Popolare di Bari/Commissione

(Causa T-415/21)

(2021/C 401/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Banca Popolare di Bari SpA (Bari, Italia) (rappresentanti: A. Zoppini, G. Roberti, I. Perego e G. Parisi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente la somma di 280 milioni EUR a titolo di risarcimento per i danni materiali, nonché di un adeguato importo a titolo di risarcimento dei danni morali, causati dalla decisione (UE) 2016/1208 della Commissione del 23 dicembre 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illiceità del comportamento della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che si è di fronte ad una violazione sufficientemente caratterizzata atteso che, nell’adozione della decisione, la Commissione: non disponeva di alcun margine di discrezionalità, essendo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE una norma avente effetto diretto, precisa e incondizionata; è incorsa in errori manifesti di apprezzamento. Inoltre, la Commissione si è basata su un impianto probatorio insufficiente e travisando la giurisprudenza dell’Unione, come accertato dal Tribunale, prima (cause Italia e a./Commissione, T-98/16, T-196/16 e T-198/16) e dalla Corte di giustizia, poi (causa Commissione/Italia e a., C-425/19 P).

Le norme violate dalla decisione costituiscono norme che conferiscono diritti ai singoli, in contrasto con la libertà di impresa e con il diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul danno morale e materiale causato alla ricorrente per la condotta illecita della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che il fattore causale determinante il deterioramento della fiducia della clientela della banca e le perdite da questa subite, in assenza di altri possibili fattori concorrenti, è rappresentato dalla decisione della Commissione; la quale ha impedito il progetto di integrazione di Tercas e Caripe e il progetto di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).


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