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Document 62021TN0414

Causa T-414/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Ferriere Nord/Commissione

GU C 401 del 4.10.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/11


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-414/21)

(2021/C 401/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà e B. Comparini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

a)

condannare (ex articoli 266, comma 2, 268 e 340, comma 2, TFUE) l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al pagamento di 1 096 814,68 EUR (o, in mero subordine, della diversa somma eventualmente determinata dal Tribunale, se del caso applicando un tasso differente da quello qui di seguito indicato) — importo risultante dall’applicazione del tasso (dell’1 %) di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) in vigore il 9 marzo 2010, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo 9 marzo 2010-25 ottobre 2017 (detratti 129 847,10 EUR già versati a titolo di interessi «prodotti») — quale risarcimento dei danni subiti da Ferriere Nord S.p.A. in ragione del mancato pagamento (in violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE) degli interessi moratori dovuti per l’ammenda (irrogata con decisioni della Commissione europea C(2009) 7492 def. del 30 settembre 2009 e C(2009) 9912 def. dell’8 dicembre 2009) da essa provvisoriamente versata il 9 marzo 2010 e restituita dalla Commissione europea il 25 ottobre 2017 a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2017 nella causa C-88/15 P;

per l’effetto,

b)

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di capitalizzazione della somma risarcitoria di cui alla lettera a) supra, decorrente dal 25 ottobre 2017 (o, in mero subordine, da altra data eventualmente determinata dal Tribunale) fino alla data dell’integrale ed effettivo pagamento, da computarsi secondo il tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali (o, in mero subordine, secondo il diverso tasso eventualmente stabilito dal Tribunale);

2.

annullare (ex articolo 263 TFUE) la lettera della Commissione europea (Direzione Generale «Bilancio») Ares(2021)2904048 del 30 aprile 2021;

3.

in ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, uno volto al risarcimento dei danni (1) l’altro diretto all’annullamento della lettera impugnata (2).

1.

Primo motivo, vertente sulla illiceità del comportamento della Commissione per violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE (nonché dell’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012 (1) e/o, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del regolamento n. 2342/2002 (2))

Si fa valere a questo riguardo che per dare piena esecuzione (ai sensi dell’articolo 266, comma 1, TFUE) alla sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2017 nella causa C-88/15 P (che aveva annullato una decisione del 2009 di accertamento ex articolo 101 TFUE), la Commissione avrebbe dovuto rimborsare a Ferriere Nord, non solo l’ammenda versata provvisoriamente nel 2010, ma anche i relativi interessi moratori da computare secondo il tasso stabilito dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1268/2012, e cioè il tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. La Commissione invece, il 25 ottobre 2017, ha versato — a titolo di interessi — unicamente quelli «prodotti» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento n. 1268/2012, quale rendimento ottenuto dal conto bancario sul quale aveva provvisoriamente depositato l’importo dell’ammenda. Il mancato versamento degli interessi moratori costituisce violazione del diritto primario dell’Unione (articolo 266, comma 1, TFUE), con conseguente responsabilità extracontrattuale della Commissione. La somma risarcitoria dovuta per le causali di cui sopra dovrà poi essere oggetto di capitalizzazione, dalla data in cui sono stati versati i soli interessi «prodotti» fino alla data del pagamento effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 46 dello Statuto e, per l’effetto, dell’articolo 266, comma 1, TFUE (nonché dell’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012 e/o, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del regolamento n. 2342/2002)

Si fa valere a questo riguardo che con la lettera del 30 aprile 2021, la Commissione ha dichiarato di non poter/voler dare seguito alla richiesta risarcitoria pregiudiziale presentata da Ferriere Nord ex articolo 46 dello Statuto della Corte perché il termine di prescrizione di cinque anni ivi previsto sarebbe maturato, dato che — ad avviso dell’istituzione — il fattore generatore della propria responsabilità extracontrattuale (e dunque il momento di decorrenza del termine di prescrizione) andrebbe individuato nel pagamento provvisorio dell’ammenda avvenuto nel 2010. Ferriere Nord deduce invece che l’evento generatore della responsabilità è il fatto che il 25 ottobre 2017 — quando l’ammenda è stata restituita in esecuzione della sentenza del 2017 — la Commissione non ha versato gli interessi moratori previsti dall’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012, limitandosi al pagamento dei soli interessi «prodotti»ex articolo 90 del medesimo regolamento. Tale violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE costituisce il comportamento illecito della Commissione e ne determina la responsabilità extracontrattuale ed è dunque dal momento di tale violazione che decorre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46 dello Statuto.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 2012, L 362, p. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, p. 1).


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