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Document 62021TN0453
Case T-453/21: Action brought on 30 July 2021 — UniCredit and UniCredit Bank v Commission
Causa T-453/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — UniCredit e UniCredit Bank / Commissione
Causa T-453/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — UniCredit e UniCredit Bank / Commissione
GU C 368 del 13.9.2021, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/35 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — UniCredit e UniCredit Bank / Commissione
(Causa T-453/21)
(2021/C 368/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UniCredit Spa (Roma, Italia), UniCredit Bank AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: I. Vandenborre, S. Dionnet, M. Siragusa, G. Rizza e B. Massella Ducci Teri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C (2021) 3489 final del 20 maggio 2021 nel caso COMP/AT.40324 — Titoli di Stato europei (in prosieguo: la «decisione»), con la quale è stato dichiarato che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando dal 9 settembre al 28 novembre 2011 ad un’infrazione unica e continuata nel settore dei titoli di Stato europei, e/o l’ammenda inflitta; |
— |
in subordine, ridurre considerevolmente l’ammontare dell’ammenda inflitta, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito; |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
— |
ordinare alla Commissione, a titolo di misura di organizzazione del procedimento o di misura istruttoria, di fornire la versione non riservata delle osservazioni presentate da terzi alla DG Concorrenza della Commissione nell’ambito del procedimento di indagine AT.40324 a seguito della comunicazione degli addebiti e dell’audizione, cosicché esse possano essere inserite nel fascicolo di causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’inosservanza da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione non definisce esattamente il mercato rilevante (i mercati rilevanti). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è errata nella parte in cui essa dichiara che l’Unicredit ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata, incentrata sul mercato primario, ancorché il trader dell’Unicredit non operasse su tale mercato. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la conclusione della Commissione, secondo cui l’Unicredit ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata, che ha comportato una restrizione della concorrenza per oggetto, non è suffragata da elementi di prova contemporanei ai fatti né sufficientemente motivata. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nello stabilire che l’Unicredit ha partecipato ad una restrizione della concorrenza per oggetto senza analizzare l’impatto potenziale del comportamento dell’Unicredit sul mercato secondario. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nello stabilire che l’Unicredit ha partecipato ad una restrizione della concorrenza per oggetto senza analizzare il contesto economico; |
6. |
Sesto motivo, vertente su fatto che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione dei fatti in relazione alla durata della partecipazione delle ricorrenti all’asserita intesa. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il metodo di calcolo dell’ammenda impiegato nella decisione è erroneo, in quanto la Commissione: (i) ha utilizzato un parametro errato per calcolare il valore delle vendite, (ii) non ha utilizzato i migliori dati disponibili per determinare l’importo dell’ammenda, (iii) non ha valutato l’adeguatezza dei dati alternativi forniti dall’Unicredit e (iv) è venuta meno al proprio obbligo di motivazione. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che il metodo adottato dalla Commissione per calcolare il parametro per il valore delle vendite delle parti era manifestamente irragionevole e inadeguato alla finalità per il quale era inteso, in quanto esso non rifletteva correttamente il peso relativo dell’Unicredit e delle altre parti nell’asserita infrazione. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di individualità delle pene e delle sanzioni, in quanto essa ha ridotto la componente variabile dell’importo base dell’ammenda inflitta all’Unicredit soltanto dell’1 % rispetto alle altre parti. |
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di individualità delle pene e delle sanzioni, in quanto essa non ha effettuato un adeguamento sostanziale dell’importo base dell’ammenda: (a) in base al paragrafo 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende e/o (b) a titolo delle circostanze attenuanti. Pertanto l’importo finale dell’ammenda non rifletteva le differenze oggettive intercorrenti tra la situazione dell’Unicredit e le situazioni delle altre parti. |
11. |
Undicesimo motivo vertente sul fatto che l’imposizione da parte della Commissione di un’ammenda sproporzionata e non equa nei confronti dell’Unicredit deve essere corretta dal Tribunale nell’esercizio della propria competenza estesa al merito. |