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Document 62021CN0384

    Causa C-384/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 giugno 2021 — Commune de Farciennes / Société wallonne du logement

    GU C 357 del 6.9.2021, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 357/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 giugno 2021 — Commune de Farciennes / Société wallonne du logement

    (Causa C-384/21)

    (2021/C 357/15)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrente: Commune de Farciennes

    Resistente: Société wallonne du logement

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (1), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (2), sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 12, paragrafo 3, della citata direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che la condizione affinché un’amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, sia rappresentata all’interno degli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, sia soddisfatta per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un’altra amministrazione aggiudicatrice, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell’entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che un’amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, «partecipi» agli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un’altra amministrazione aggiudicatrice partecipante, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell’entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.

    4)

    Se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto.

    5)

    In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 12, paragrafo 4, della summenzionata direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso consente di affidare, senza previa gara d’appalto, a un’amministrazione aggiudicatrice, in questo caso una società cooperativa intercomunale, compiti relativi all’assistenza al committente, alla prestazione di servizi legali e ambientali, in circostanze in cui tali compiti fanno parte di una cooperazione tra altre due amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di specie un comune e una società di edilizia residenziale pubblica, in circostanze nelle quali non è contestato che il comune eserciti un controllo «in house congiunto» sulla società cooperativa intercomunale e che il comune e la società di edilizia residenziale pubblica siano soci della società cooperativa intercomunale nel settore «studio di progettazione e di gestione e centrale acquisti» del suo oggetto sociale, che riguarda precisamente i compiti che intendono affidarle, compiti che corrispondono alle attività svolte sul mercato da studi di progettazione e di gestione specializzati nella progettazione, esecuzione e realizzazione di progetti.


    (1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, p. 65).

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2015, L 307, p. 5).


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