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Document 62021CN0362
Case C-362/21: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) lodged on 9 June 2021 — Ekofrukt v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Veliko Tarnovo
Causa C-362/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 giugno 2021 — «EKOFRUKT» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo
Causa C-362/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 giugno 2021 — «EKOFRUKT» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo
GU C 357 del 6.9.2021, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 giugno 2021 — «EKOFRUKT» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo
(Causa C-362/21)
(2021/C 357/11)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«EKOFRUKT» EOOD
Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, debba essere interpretato nel senso che non è consentito dichiarare nullo un atto amministrativo emesso sotto forma di documento elettronico, se firmato con una firma elettronica che non sia una «firma elettronica qualificata». |
2) |
Se, ai fini di accertare se una firma elettronica sia o meno una firma qualificata, sia sufficiente che sia riportata una «firma elettronica qualificata» sul certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari, o se il giudice debba accertare che siano soddisfatti l’articolo 26 e l’allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. |
3) |
Se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie, in cui il prestatore di servizi qualifica la firma elettronica come «professionale», tale circostanza sia sufficiente per constatare che, in assenza di un certificato qualificato del prestatore, non è presente alcuna «firma elettronica qualificata», o se occorra accertare se le firme soddisfino i requisiti di una firma elettronica qualificata. |
4) |
Se, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, la circostanza che il nome del titolare della firma elettronica sia riportato, anziché in caratteri cirillici, come si identifica la persona interessata, in caratteri latini, costituisca una violazione del regolamento tale da comportare [la constatazione del]l’assenza di una firma elettronica qualificata. |
(1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73).