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Document 62021TN0243

    Causa T-243/21: Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

    GU C 263 del 5.7.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 263/27


    Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

    (Causa T-243/21)

    (2021/C 263/36)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente.

    condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione

    il ricorrente fonda il suo ricorso, tra l’altro, sulla circostanza che, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio dell’Unione europea non ha agito con la dovuta diligenza, in quanto prima di adottarla non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove presentate da quest’ultimo, che depongono a suo favore, ma ha preso fondamentalmente le mosse da una breve sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina senza valutare alcuna informazione supplementare sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

    a tal riguardo il ricorrente sostiene che le limitazioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia, di diritto internazionale, della protezione del diritto di proprietà del ricorrente.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

    a tal riguardo il ricorrente sostiene che con l’adozione nei suoi confronti delle misure restrittive sono stati violati il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa e la tutela della proprietà privata.


    (1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

    (2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


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