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Document 62020TA0643
Case T-643/20: Judgment of the General Court of 19 May 2021 — Ryanair v Commission (KLM; Covid-19) (State aid — Netherlands — State guarantee for loans and subordinated loan by the State to KLM amid the COVID-19 pandemic — Temporary Framework for State aid measures — Decision not to raise any objections — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Aid granted previously to another company in the same group of companies — Duty to state reasons — Maintenance of the effects of the decision)
Causa T-643/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (KLM; Covid-19) («Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»)
Causa T-643/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (KLM; Covid-19) («Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»)
GU C 263 del 5.7.2021, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/22 |
Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (KLM; Covid-19)
(Causa T-643/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Paesi Bassi - Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese - Obbligo di motivazione - Mantenimento degli effetti della decisione»)
(2021/C 263/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer, agente, assistito da I. Rooms, avvocata), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Schillemans, H. Vanderveen e P. Huizing, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2020) 4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57112 (2020/N) — Paesi Bassi — COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM.
Dispositivo
1) |
La decisione C(2020) 4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) — Paesi Bassi — COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM, è annullata. |
2) |
Si devono sospendere gli effetti dell’annullamento di detta decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. |
3) |
La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Ryanair DAC. |
4) |
Il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica francese e la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV si faranno carico delle proprie spese. |