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Document E2020J0005

    Sentenza della corte del 25 febbraio 2021 nella causa E-5/20 SMA SA e Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics contro Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Responsabilità dello Stato – Direttiva 2009/138/CE – Obblighi di vigilanza – Clausole assicurative – Contraenti e beneficiari) 2021/C 245/16

    GU C 245 del 24.6.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 245/20


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 25 febbraio 2021

    nella causa E-5/20

    SMA SA e Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics contro Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

    (Responsabilità dello Stato – Direttiva 2009/138/CE – Obblighi di vigilanza – Clausole assicurative – Contraenti e beneficiari)

    (2021/C 245/16)

    Nella causa E-5/20, SMA SA e Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics contro Finanzmarktaufsicht Liechtenstein — ISTANZA alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia da parte della Corte suprema del Principato del Liechtenstein (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) di interpretazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativa all’accesso e all’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), in particolare gli articoli 27 e 28 e le precedenti direttive 73/239/CEE, 88/357/CEE e 92/49/CEE, la Corte composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann giudici, si è pronunciata il 25 febbraio 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    Gli articoli 27 e 28 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 92/49/CEE non conferiscono alcun diritto esplicito agli operatori economici che rivendicano la qualità di creditori di un’impresa di assicurazione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale e non possono dar luogo ad alcun azione di responsabilità nei confronti di un’autorità di vigilanza in base al principio della responsabilità dello Stato.


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