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Document 52021AT39563(01)

    Relazione finale del consigliere-auditore (Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).) Caso AT.39563 - Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio (riadozione) 2021/C 245/11

    C/2020/8940

    GU C 245 del 24.6.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 245/11


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    Caso AT.39563 - Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio (riadozione)

    (2021/C 245/11)

    Il progetto di decisione è indirizzato a tre società dell’impresa che costituisce il «gruppo CCPL», ossia CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o. (i «destinatari»).

    PREMESSA

    Il 24 giugno 2015, nel caso AT.39653 Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 4336 final della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (la «decisione del 2015»). La decisione del 2015 ha segnato la conclusione di un’indagine della Commissione su cinque cartelli concernenti vassoi in plastica polistirene («vassoi termoformati») e, in relazione a un cartello, anche vassoi in plastica polipropilene («vassoi rigidi») usati per imballaggi al dettaglio di alimenti freschi come carne, pollame e pesce, che coinvolgevano, tra l’altro, il gruppo CCPL. La decisione del 2015 ha stabilito cinque infrazioni distinte degli articoli 101 TFUE e 53 SEE, ciascuna definita sulla base di un diverso campo di applicazione geografico e con durate differenti. La decisione del 2015 ha inflitto ammende, tra l’altro, alle cinque entità giuridiche seguenti che all’epoca facevano parte del gruppo CCPL: CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A., Poliemme S.r.l., Coopbox Hispania S.l.u. e Coopbox Eastern s.r.o. per la loro partecipazione a tre dei cinque cartelli oggetto della decisione del 2015. (2)

    Con la decisione del 2015, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 33 694 000 EUR alle cinque entità giuridiche summenzionate del gruppo CCPL. Tale importo totale è stato determinato dopo aver concesso una riduzione del 25 % delle ammende altrimenti applicabili a causa della ridotta capacità contributiva di tali entità, come stabilito dalla Commissione a seguito della valutazione della domanda relativa alla mancanza di capacità contributiva presentata conformemente al punto 35 degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende. (3)

    L’11 luglio 2019 il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa T-522/15 (la «sentenza del 2019»), (4) con la quale ha annullato integralmente le ammende inflitte alle suddette cinque entità giuridiche del gruppo CCPL, accogliendo l’eccezione secondo cui la Commissione non aveva sufficientemente motivato la sua valutazione della mancanza di capacità contributiva ma respingendo tutte le altre eccezioni dei ricorrenti. Di conseguenza il Tribunale ha annullato il dispositivo della decisione del 2015 che infligge le suddette ammende per un totale di 33 694 000 EUR alle cinque entità giuridiche summenzionate del gruppo CCPL. (5)

    PROCEDURA DI RIADOZIONE

    Con lettera del 18 settembre 2019, la Commissione ha informato CCPL S.c., in qualità di società madre del gruppo CCPL che ha agito a nome delle entità giuridiche del gruppo quando ha effettuato pagamenti provvisori e ha ricevuto il rimborso di tali pagamenti a seguito della sentenza del 2019, della sua intenzione di adottare una nuova decisione che infligge ammende alle entità pertinenti del gruppo CCPL e ha invitato le entità interessate a presentare le loro osservazioni. Con tale lettera, la Commissione ha inoltre informato CCPL S.c. della sua intenzione di seguire lo stesso metodo di calcolo dell’importo di base adeguato applicato nella decisione del 2015. Con la sua lettera, la Commissione ha altresì precisato che tale metodo avrebbe implicato l’applicazione del limite del 10 % del fatturato totale del gruppo CCPL nell’ultimo esercizio sociale completo prima dell’adozione della nuova decisione su ciascun importo totale delle ammende calcolato per ciascuna delle tre infrazioni commesse. La lettera informava infine CCPL S.c. che qualsiasi eventuale richiesta di riduzione delle ammende ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende sarebbe stata analizzata sulla base della situazione finanziaria più aggiornata del gruppo CCPL.

    Il 4 ottobre 2019 i destinatari hanno chiesto alla Commissione di valutare la loro mancanza di capacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Ai fini della valutazione della richiesta, la Commissione ha inviato al gruppo CCPL diverse domande a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (6), invitandolo a fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sullo specifico contesto socioeconomico nel quale opera.

    Con lettera del 28 ottobre 2019, CCPL ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla lettera del 18 settembre 2019. In particolare, CCPL ha richiamato l’attenzione della Commissione sulla prevista riduzione del fatturato totale del gruppo CCPL per il 2019 rispetto al 2018 (e sulla cessazione delle attività in alcune imprese precedenti) e ha chiesto alla Commissione di tenere conto della riduzione del fatturato ai fini dell’applicazione del limite del 10 % del fatturato di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

    Con lettera del 15 maggio 2020, la Commissione ha confermato la sua intenzione di adottare una nuova decisione per sostituire le parti pertinenti del dispositivo della decisione del 2015 annullate dalla sentenza del 2019, infliggendo le ammende applicabili ai destinatari e ritenendoli responsabili della partecipazione ai tre cartelli nel settore della fornitura di vassoi termoformati per imballaggi alimentari al dettaglio nelle zone geografiche distinte dell’Italia, dell’Europa sudoccidentale («SWE») e dell’Europa centrale e orientale. Per quanto riguarda il calcolo del limite superiore delle ammende applicabili, la Commissione ha confermato la sua intenzione di applicare il limite del fatturato totale del 10 % dell’anno precedente quello di adozione della nuova decisione a ciascun importo totale delle ammende applicabile per singola infrazione. (7)

    Con lettera del 15 giugno 2020, il gruppo CCPL ha presentato ulteriori osservazioni in risposta alla lettera del 15 maggio 2020, ribadendo quanto indicato nelle lettere del 4 e del 28 ottobre 2019. Il gruppo CCPL ha sostenuto che gli importi delle ammende da determinare dovevano essere ragionevoli, equi e in linea con le ammende inflitte agli altri destinatari della decisione del 2015, al fine di rispettare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    IL PROGETTO DI DECISIONE

    Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui il gruppo CCPL ha avuto la possibilità di pronunciarsi. Nel progetto di decisione la Commissione non rivolge nuovi addebiti ai destinatari, né intende modificare la sostanza degli addebiti di cui alla comunicazione degli addebiti del 21 settembre 2012 nel caso di specie. Inoltre la Commissione osserva che l’articolo 1 della decisione del 2015 è diventato definitivo anche per quanto riguarda i destinatari interessati dal presente procedimento. Nel progetto di decisione, a causa dell’applicazione del massimale del 10 % del fatturato totale del gruppo CCPL nel 2019 per quanto riguarda le infrazioni in Italia e nell’Europa sudoccidentale, la Commissione arriva a un importo totale delle ammende pari a 9 441 000 EUR e conclude che le condizioni di cui al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende per quanto riguarda la mancanza di capacità contributiva non sono attualmente soddisfatte.

    Alla luce di quanto precede e considerato che il gruppo CCPL non ha presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore, questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

    Bruxelles, 17 dicembre 2020.

    Wouter WILS


    (1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

    (2)  Il 4 ottobre 2019 il gruppo CCPL ha informato la Commissione che Coopbox Hispania S.l.u. aveva avviato procedure di liquidazione giudiziaria nel 2018 e che Poliemme S.r.l. era stata incorporata in Coopbox Group S.p.A. nel 2017.

    (3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).

    (4)  Sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione, T-522/15, EU:T:2019:500, come rettificata dall’ordinanza del 6 settembre 2019, CCPL e a./Commissione, T-522/15, EU:T:2019:599.

    (5)  Il Tribunale ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettere f), g) e h), paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione del 2015.

    (6)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag.1).

    (7)  Con tale lettera, la Commissione ha confermato che la decisione prevista avrebbe inflitto ammende a tre entità del gruppo CCPL, ossia ai destinatari. Per quanto riguarda le altre due entità del gruppo CCPL destinatarie della decisione del 2015, ossia Poliemme S.r.l. e Coopbox Hispania S.l.u., la Commissione ha dichiarato che, poiché la prima società aveva cessato formalmente di esistere e la seconda era stata posta in liquidazione, queste due entità non sarebbero state oggetto della decisione prevista.


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