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Document 52021XG0622(05)
Notice for the attention of the entity subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2012/642/CFSP, as amended by Council Decision (CFSP) 2021/1001 and in Council Regulation (EC) No 765/2006, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2021/999 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus 2021/C 244/09
Avviso all'attenzione dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia 2021/C 244/09
Avviso all'attenzione dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia 2021/C 244/09
ST/9846/2021/INIT
GU C 244 del 22.6.2021, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 244/20 |
Avviso all'attenzione dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
(2021/C 244/09)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'entità che figura nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che l'entità in questione debba essere inclusa nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006. I motivi che hanno determinato la designazione di tale entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Anteriormente al 30 novembre 2021 l'entità in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell'elenco delle persone ed entità designate.
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 219 I del 21.6.2021, pag. 67.