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Document 52021XG0622(03)

    Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/998 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1000 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania 2021/C 244/07

    ST/9555/2021/INIT

    GU C 244 del 22.6.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 244/18


    Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/998 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1000 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

    (2021/C 244/07)

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/998 del Consiglio (2), e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1000 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità figuranti nei summenzionati allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).

    Anteriormente al 1o novembre 2021 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    RELEX.1.C

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

    Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

    (2)  GU L 219 I del 21.6.2021, pag. 45.

    (3)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 219 I del 21.6.2021, pag. 57.


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