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Document 52019AP0411

P8_TA(2019)0411 Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD)) P8_TC1-COD(2016)0399 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 158 del 30.4.2021, p. 832–838 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/832


P8_TA(2019)0411

Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/58)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0798),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0525/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0012/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0399

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha introdotto la ha modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). [Em. 1]

(2)

Le misure che possono essere oggetto della delega di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(3)

Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona (3) sono state ritirate (4) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

I poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 290 del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.

(5 bis)

Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere. [Em. 2]

(6)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019.

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 e COM(2013)0751.

(4)  GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

ALLEGATO

1.   Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (1)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1206/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di aggiornare i formulari standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

1)

L'articolo 19 è così modificato:

(a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Manuale»;

(b)

Il paragrafo 2 è soppresso;

2)

Sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

«Articolo 19 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 ter, con cui modifica l'allegato per aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.»;

«Articolo 19 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla da … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 3]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 4]

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 20 è soppresso.

2.   Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (2)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di aggiornare i modelli di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

1)

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.»;

2)

È inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla dal … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 5]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 6]

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 32 è soppresso.

3.   Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (3)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di aggiornare i moduli standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

1)

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica gli allegati I e II per aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.»;

2)

È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla da … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 7]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*3).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 8]

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 18 è soppresso.


(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;»


(1)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

(3)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.


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