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Document 52019AP0385

P8_TA(2019)0385 Istituzione del programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD)) P8_TC1-COD(2018)0232 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale

GU C 158 del 30.4.2021, p. 153–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/153


P8_TA(2019)0385

Istituzione del programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0442),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0261/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci nonché il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0464/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0008).


P8_TC1-COD(2018)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del dal regolamento (UE) n. 1294/2013 (3), e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare rafforzare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale doganali hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate individualmente in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri dal singolo Stato membro . Un programma doganale a livello dell’Unione dell'Unione , attuato dalla Commissione, offre fornisce agli Stati membri un quadro unionale a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri a un quadro di cooperazione individuali individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base istituiscono a livello bilaterale o multilaterale. Il programma doganale svolge altresì un ruolo essenziale nel garantire gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, assicurando l'efficace riscossione dei dazi doganali e rappresentando pertanto un'importante fonte di entrate per i bilanci dell'Unione e nazionali, anche concentrandosi sullo sviluppo delle capacità informatiche e una maggiore cooperazione in ambito doganale. Inoltre, sono necessari controlli armonizzati e standardizzati per seguire i flussi transfrontalieri illeciti di merci e combattere le frodi. È pertanto opportuno e nell'interesse dell'efficienza garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana. [Em. 1]

(1 bis)

Per 50 anni l'unione doganale, attuata dalle autorità doganali nazionali, ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, ha espresso particolare preoccupazione per le frodi doganali. Un'Unione più forte e più ambiziosa può essere realizzata soltanto se dotata di maggiori mezzi finanziari, di un sostegno continuo alle politiche esistenti e di maggiori risorse. [Em. 2]

(2)

L’unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant’anni 50 anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un’ampia gamma di compiti relativi alle frontiere. Agendo insieme Collaborando , esse lavorano si adoperano per facilitare gli scambi etici ed equi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell’Unione e  contribuire a proteggere i cittadini la popolazione da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l’introduzione introducendo , a livello unionale, di un quadro comune (4) di per la gestione del rischio e del controllo doganale sui movimenti doganale a livello di Unione e controllando i flussi di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane autorità doganali assumono una posizione un ruolo di prima linea primo piano nella lotta al terrorismo e, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale . Considerata l’ampiezza di tale del loro mandato, le dogane autorità doganali sono ora a tutti gli effetti l’autorità capofila in realtà le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell’Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere anche sostenere il suo sostegno al ruolo più generale delle autorità doganali dogane quale stabilito all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell’Unione, l’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il che incidono sul commercio, nonché la e sulla sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE). [Em. 3]

(3)

Dal momento che fornisce Il programma dovrebbe coadiuvare gli Stati membri e la Commissione fornendo un quadro d’azione mirante a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione collaborino quanto più strettamente possibile; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l’Unione dal commercio sleale da pratiche commerciali sleali illegale sostenendo illecite, incoraggiando nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire , garantendo la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti , migliorando in tal modo la protezione dei consumatori ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale mondiale . [Em. 4]

(3 bis)

Poiché risulta ormai evidente che alcuni dei sistemi di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione possono essere introdotti solo in parte entro il 31 dicembre 2020, il che implica che i sistemi non elettronici continueranno ad essere utilizzati oltre tale data, e in assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di adempiere ai propri doveri e obblighi giuridici in materia di operazioni doganali, uno degli obiettivi primari specifici del programma dovrebbe essere quello di aiutare gli Stati membri e la Commissione a predisporre tali sistemi elettronici. [Em. 5]

(3 ter)

La gestione e il controllo doganali sono un settore politico dinamico, confrontato a nuove sfide generate da modelli di business e catene logistiche globali in costante evoluzione, nonché da cambiamenti nelle modalità di consumo e dalla digitalizzazione, come il commercio elettronico, compreso l'Internet degli oggetti, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain. Il programma dovrebbe sostenere la gestione doganale in tali situazioni e consentire l'uso di soluzioni innovative. Tali sfide sottolineano ulteriormente la necessità di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e la necessità di un'interpretazione e un'attuazione uniformi della normativa doganale. Quando le finanze pubbliche sono sotto pressione, il volume degli scambi mondiali aumenta e la frode e il contrabbando sono fonte di crescente preoccupazione; il programma dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. [Em. 6]

(3 quater)

Per garantire la massima efficienza ed evitare sovrapposizioni, è opportuno che la Commissione coordini l'attuazione del programma con i programmi e fondi dell'Unione a esso correlati. Fra questi ultimi rientrano, in particolare, il programma Fiscalis, il programma antifrode dell'UE e il programma per il mercato unico, nonché il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, il programma di sostegno alle riforme, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa e la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché i regolamenti e le misure di esecuzione. [Em. 7]

(3 quinquies)

Con riferimento al potenziale recesso del Regno Unito dall'Unione, la dotazione finanziaria del programma non tiene conto dei costi derivanti dalla firma dell'accordo di recesso e dalle potenziali relazioni future tra il Regno Unito e l'Unione. La firma di tale accordo e il disimpegno del Regno Unito da tutti gli attuali sistemi doganali esistenti e da qualsiasi forma di cooperazione in materia, nonché la decadenza dei suoi obblighi giuridici in questo settore, potrebbero generare costi aggiuntivi che al momento dell'istituzione del presente programma non è possibile stimare con esattezza. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riservare risorse sufficienti per prepararsi a tali costi potenziali. Tuttavia, i costi in questione non dovrebbero essere coperti dalla dotazione del programma Dogana, poiché le risorse previste nel programma saranno soltanto sufficienti a coprire i costi che era realisticamente possibile prevedere al momento della sua istituzione. [Em. 8]

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune sussistono tutte le condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in previste dagli accordi specifici tra l’Unione e tali i paesi interessati riguardanti la loro partecipazione di detti paesi a programmi dell’Unione , se tale partecipazione è nell'interesse dell'Unione e se ha effetti positivi sul mercato interno, senza incidere sulla protezione dei consumatori . [Em. 9]

(6)

A tale programma si applica il Il programma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario» in appresso, «il regolamento finanziario» ). Esso stabilisce Il regolamento finanziario contempla le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni. [Em. 10]

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 e che si sono rivelate adeguate dovrebbero pertanto essere mantenute , mentre è opportuno terminarne altre che si sono dimostrate inadeguate . Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. [Em. 11]

(8)

Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (7) («strumento CCE»). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme, corrispondenti al vale a dire il presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate. [Em. 12]

(9)

Gli scambi di informazioni doganali e di informazioni correlate sono fondamentali per il corretto funzionamento delle dogane e vanno ben oltre gli scambi all’interno dell’unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei a paesi terzi non associati al programma e a organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l’Unione o gli Stati membri. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell’ambito del programma.

(10)

Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché professori universitari, rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile. [Em. 13]

(11)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell’Unione europea (8)», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento , tenendo conto del fatto che la dotazione del programma è calcolata senza prendere in considerazione le spese impreviste , escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali. [Em. 14]

(11 bis)

L'acquisto del software necessario per l'esecuzione di controlli serrati alle frontiere dovrebbe essere ammissibile al finanziamento previsto per il programma. Inoltre, è opportuno incoraggiare l'acquisto di software che possono essere utilizzati in tutti gli Stati membri per agevolare lo scambio di dati. [Em. 15]

(12)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior gran parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Al fine di garantire coerenza e coordinamento tra le azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere che la Commissione elabori e aggiorni un piano strategico pluriennale per le dogane allo scopo di creare un contesto elettronico che assicuri coerenza e interoperabilità tra i sistemi doganali dell'Unione. [Em. 16]

(13)

La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) invita la Commissione a elaborare un piano strategico pluriennale per le dogane inteso a creare un ambiente doganale elettronico coerente e interoperabile per l’Unione. Lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici contemplati nel piano strategico pluriennale sono finanziati principalmente dal programma. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il programma e il piano strategico pluriennale, le pertinenti disposizioni della decisione dovrebbero essere incluse nel programma. Poiché tutte le pertinenti disposizioni della decisione n. 70/2008/CE sono ora riprese dal regolamento (UE) n. 952/2013 o dal presente regolamento, è opportuno abrogare la decisione n. 70/2008/CE.

(14)

Il presente regolamento La Commissione dovrebbe essere attuato mediante adottare programmi di lavoro ai fini del presente regolamento . In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l’onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. [Em. 62]

(14 bis

) In linea con le constatazioni contenute in due relazioni speciali adottate recentemente dalla Corte dei conti europea in materia di dogane, ovvero la relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE» e la relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?», le azioni avviate nell'ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe mirare ad affrontare le carenze segnalate. [Em. 17]

(14 ter)

Il 4 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta alle frodi doganali e la protezione delle risorse proprie dell'Unione. Delle conclusioni contenute in tale risoluzione si dovrebbe tenere conto durante gli interventi intrapresi nel quadro del programma. [Em. 18]

(15)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). [Em. 63]

(16)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(17)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma , all'elaborazione e all'aggiornamento del piano strategico pluriennale per il settore delle dogane e all'elaborazione di programmi di lavoro pluriennali . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 64]

(18)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio (14), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(20)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i migliori risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 19]

(21)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale («programma»).

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l’unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali;

3)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell’Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Il programma ha Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'Unione collaborino il più strettamente possibile, garantire la sicurezza attiva e passiva degli Stati membri e tutelare l'Unione dalle frodi e da prassi commerciali sleali e illecite, promuovendo nel contempo le attività commerciali legittime e un elevato livello di tutela dei consumatori, l’obiettivo generale del programma è quello di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. [Em. 20]

2.   Il programma ha l’obiettivo specifico di i seguenti obiettivi specifici:

1)

sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale;

2)

assistere e lo sviluppo della di capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento informatiche, che consiste nello sviluppo, nella manutenzione e nell'esercizio dei sistemi elettronici europei di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione, relativi a esportazioni, e permettere una transizione agevole verso un contesto e scambi commerciali privi di supporti cartacei in linea con l'articolo 12 del presente regolamento;

3)

finanziare azioni congiunte, che consistono in meccanismi di cooperazione che consentano ai funzionari di svolgere attività operative comuni nell'ambito delle loro competenze principali, di condividere le esperienze in ambito doganale e unire i propri sforzi ai fini dell'attuazione della politica doganale;

4)

rafforzare le competenze umane, a supporto delle competenze professionali dei funzionari doganali e consentendo loro di svolgere il loro ruolo su base uniforme;

5)

sostenere l'innovazione nel settore della politica doganale . [Em. 21]

2 bis.     Il programma è coerente con gli altri programmi d'azione e gli altri fondi dell'Unione che perseguono obiettivi analoghi in settori correlati e sfrutta tutte le sinergie con essi. [Em. 22]

2 ter.     L'attuazione del programma rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [Em. 23]

2 quater.     Il programma sostiene altresì la valutazione e il monitoraggio continui della cooperazione tra le autorità doganali, al fine di identificare eventuali punti deboli e possibili miglioramenti. [Em. 24]

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 842 844 000 EUR a prezzi 2018 ( 950 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 25]

2.    Ove necessario e debitamente giustificato, l’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione della sua performance e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione della Commissione rivolte agli Stati membri e agli operatori economici , nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessaria necessarie per la gestione del programma, nella misura in cui tali azioni sono richieste per il conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 26]

2 bis.     Il programma non è utilizzato per coprire i costi connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione La Commissione accantona risorse, in base alla sua propria valutazione, per coprire i costi relativi al disimpegno del Regno Unito da tutti i sistemi doganali e da tutte le forme di cooperazione doganale dell'Unione, nonché al venir meno dei suoi obblighi giuridici in tale ambito.

Prima di accantonare le risorse, la Commissione procede a una stima di tali costi potenziali e informa il Parlamento europeo non appena siano disponibili i dati pertinenti per tale stima. [Em. 27]

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione;

c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante per la partecipazione del di un paese terzo a programmi dell’Unione, purché tale accordo: [Em. 28]

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell’Unione;

stabilisca le condizioni di per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento [2018/XXX] [nuovo regolamento finanziario]; [Em. 29]

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell’Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE] e/o a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [2018/XXX] [programma antifrode] . [Em. 30]

3.   Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti , quali lo sviluppo collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri ; [Em. 31]

c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane , compresi la formazione e lo scambio delle migliori pratiche ; [Em. 32]

e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

1)

studi;

2)

attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

3)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

3 bis)

attività di monitoraggio; [Em. 33]

4)

qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 3.

Possibili tipologie di azioni di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell’elenco non esaustivo di cui all’allegato 1.

4.   Azioni consistenti nello sviluppo , nell'attuazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati. [Em. 34]

5.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i docenti universitari e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma. [Em. 35]

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione sulla base della loro competenza, dell'esperienza nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della loro pertinente conoscenza dell'azione specifica da realizzare, evitando potenziali conflitti di interesse. La selezione trova un punto di un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile e tiene altresì conto del principio della parità di genere. L'elenco degli esperti esterni è regolarmente aggiornato e reso accessibile al pubblico. [Em. 36]

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario , e nello specifico ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento . [Em. 37]

2.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Le norme di ciascun programma di finanziamento dell’Unione si applicano alla rispettiva partecipazione all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale a norma dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.   A norma dell’articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all’articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione , in funzione della rilevanza dell'azione e dell'impatto previsto . [Em. 38]

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12 , compresi la loro progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, ammodernamento, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12. [Em. 39]

2.   La Commissione assicura in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità , resilienza informatica, interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata; [Em. 40]

c)

il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione.

e bis)

una comunicazione celere ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi, al fine di semplificare la governance dei sistemi elettronici dell'Unione; [Em. 41]

e ter)

una comunicazione tempestiva e trasparente con i soggetti interessati all'implementazione dei sistemi informatici a livello dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione e nella spesa concernenti le componenti dell'Unione e nazionali. [Em. 42]

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni periodiche sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei; [Em. 43]

e)

l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C)

1.   La Commissione elabora e tiene aggiornato adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando e aggiornando un piano strategico pluriennale per le il settore delle dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso di un sistema , nelle categorie seguenti: [Em. 65]

a)

componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza della razionalizzazione e affidabilità ; [Em. 45]

b)

componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta , ad esempio nell'ambito di un progetto collaborativo di sviluppo informatico da parte di un gruppo di Stati membri ; [Em. 46]

c)

o una combinazione di entrambe.

2.   Il piano strategico pluriennale per le dogane comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti e, se del caso, in merito a ritardi prevedibili nella loro attuazione . [Em. 47]

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 , comprese le informazioni su adeguamenti necessari del piano o ritardi nell'avanzamento dello stesso, e rende pubblica tale relazione. [Em. 48]

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante I programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 108 110 del regolamento finanziario sono adottati ai fini del programma . I programmi di lavoro pluriennali enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo . [Em. 66]

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. [Em. 67]

2 bis.     I programmi di lavoro pluriennali si basano sugli insegnamenti tratti dai programmi precedenti. [Em. 51]

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2 . Tale rendicontazione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle carenze . [Em. 52]

2.    Gli indicatori da utilizzare per riferire sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione allo scopo di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitativamente e quantitativamente aggiornate sulla performance del programma . [Em. 53]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma siano comparabili ed esaustivi, nonché raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e pertinenti ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati utilizzati per misurare la performance. [Em. 54]

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dall’inizio della sua attuazione. [Em. 55]

2 bis.     La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027. [Em. 56]

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 57]

4.   La Commissione illustra e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e dagli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 58]

Articolo 16

Audit e indagini

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell’ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO) per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF e dell'EPPO tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013elativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio  (18). [Em. 59]

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 68]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 69]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 70]

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 71]

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 60]

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni azioni finanziate a titolo del programma e sui risultati conseguiti dalle azioni finanziate . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono esse sono collegate agli obiettivi di cui all’articolo 3. [Em. 61]

Articolo 20

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   La decisione n. 70/2008/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1294/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  COM(2016)0605 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(8)  COM(2010)0700.

(9)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)   Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

ALLEGATO 1

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), posso fra l’altro assumere le seguenti forme:

a)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su un determinato argomento;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;

b)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata sulla base di progetti:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

attività di monitoraggio, condotta da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell’Unione;

c)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere il rafforzamento delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e potenziare il funzionamento e l’operatività delle autorità doganali mediante l’avvio e la condivisione di buone pratiche.

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei per le dogane.

1.     Sviluppo di capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.

indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.

indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.

uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l’interconnettività e la transizione a un’unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate)

6.

tasso di completamento del CDU (percentuale delle principali tappe raggiunte per l’attuazione dei sistemi del CDU).

2.     Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

1.

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

2.

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma).


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