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Document 52019AP0361

P8_TA(2019)0361 Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD)) P8_TC1-COD(2018)0189 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

GU C 158 del 30.4.2021, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/43


P8_TA(2019)0361

Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0365),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0036/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle tre dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, la prima e la seconda delle quali saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.


P8_TC1-COD(2018)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1753.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale acquis dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.

Dichiarazione della Commissione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

La Commissione osserva che l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva in materia di indicazioni geografiche e che aderisce all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale parte a sé stante. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 (causa C-389/15- Commissione contro Consiglio). Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono aderire all'atto di Ginevra a titolo individuale e non dovrebbero più proteggere essi stessi le indicazioni geografiche registrate di recente da paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. La Commissione, consapevole delle circostanze eccezionali date dal fatto che sette Stati membri sono Parti dell'accordo di Lisbona da molto tempo, che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di tale accordo e che è necessario assicurare una transizione agevole, sarebbe stata disposta ad accettare, in via eccezionale, che nel caso specifico la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e il Portogallo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'UE.

La Commissione si oppone fermamente alla possibilità avanzata con insistenza dal Consiglio di autorizzare tutti gli Stati membri dell'UE che lo desiderano a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi insieme all'Unione, adducendo come motivazione la regolarizzazione dei diritti di voto dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell'atto di Ginevra, anziché le circostanze eccezionali descritte sopra.

La Commissione tiene inoltre a rammentare che, poiché l'Unione ha esercitato la propria competenza interna in materia di indicazioni geografiche agricole, gli Stati membri dell'UE non possono disporre di propri sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche agricole.

Di conseguenza, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili contro la decisione del Consiglio e ritiene comunque che questo caso non possa costituire un precedente per altri accordi internazionali/dell'OMPI vigenti o futuri, in particolare, ma non esclusivamente, qualora l'UE abbia già ratificato per proprio conto accordi internazionali in virtù della sua competenza esclusiva.


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