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Document 52021XC0210(01)
Notification pursuant to Article 114, paragraph 4 of the Treaty on the Functioning of the European Union – Authorisation to maintain national measures which are more stringent than provisions of an EU harmonisation measure (Text of relevance for the EEA) 2021/C 47/07
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE) 2021/C 47/07
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE) 2021/C 47/07
PUB/2021/113
GU C 47 del 10.2.2021, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 47/7 |
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 47/07)
1.
Con lettera del 6 novembre 2020, pervenuta alla Commissione il 10 novembre 2020, la Danimarca ha notificato alla Commissione la volontà di mantenere nel suo ordinamento (1) disposizioni nazionali sull’impiego di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne le quali differiscono dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2): si tratta del decreto n. 1247 del 30 ottobre 2018 sugli additivi alimentari ecc. negli alimenti (BEK nr 1247 af 30.10.2018, Udskriftsdato: 3.9.2020, Miljø- og Fødevareministeriet). La notifica riguarda le sostanze nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) (nitriti) di cui all’allegato II, parte E, del regolamento, categoria alimentare 8 (elenco UE).
2.
Le dosi massime erano state originariamente stabilite dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2006 e si basa sull’articolo 95 del trattato CE (divenuto ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE). Riguardo all’uso dei nitrati e nitriti nei prodotti a base di carne, essa mira a stabilire un equilibrio tra gli effetti dei nitriti come inibitori della moltiplicazione dei batteri all’origine del botulismo, intossicazione alimentare potenzialmente letale, e il rischio della formazione di nitrosammine cancerogene dovuta alla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne, in conformità al parere scientifico fornito dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF).Il testo originario della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabiliva livelli massimi di residui per i nitriti e nitrati in vari prodotti a base di carne. Per contro, la direttiva 2006/52/CE introduce il principio, raccomandato in un parere dell’EFSA del 2003, secondo cui il controllo dei nitriti dovrebbe essere regolamentato stabilendo le dosi massime di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) che possono essere aggiunte durante la produzione di prodotti a base di carne. Tale dose è in generale di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati.
A titolo di eccezione, la direttiva 2006/52/CE indicava livelli massimi di residui per alcuni specifici prodotti tradizionali a base di carne, per i quali non era possibile controllare le dosi aggiunte a causa del carattere tradizionale del processo produttivo.
L’eccezione è ripresa nel nuovo "Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso" di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, istituito dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (5).
3.
Il decreto danese n. 1247 consente l’aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) ai prodotti a base di carne solo a condizione che non vengano superate determinate dosi aggiunte. A seconda dei prodotti in questione, le dosi massime sono pari a 0, 60, 100 o 150 mg/kg. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte per i nitriti e vietano perciò l’immissione sul mercato di alcuni prodotti tradizionali a base di carne provenienti da altri Stati membri. Laddove si applichino i limiti di 0 e di 60 mg/kg, la legislazione danese prevede inoltre limiti inferiori a quelli del regolamento per le dosi aggiunte di nitriti in numerosi prodotti a base di carne.
4.
Le disposizioni danesi sono quindi più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne.
5.
Il Regno di Danimarca ritiene che, a differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le vigenti disposizioni danesi siano pienamente coerenti con le conclusioni dell’EFSA (6) secondo cui prodotti a base di carne sicuri possono essere in genere fabbricati con un’aggiunta di appena 50 mg di nitriti per kg.La Danimarca precisa inoltre che, grazie a più bassi livelli massimi di dosi aggiunte, le disposizioni danesi riducono ulteriormente la sua principale preoccupazione, ossia i rischi posti dalle nitrosammine.
La Danimarca sottolinea che, per quanto in vigore da molti anni, le sue norme relative a livelli più bassi di nitriti che possono essere aggiunti ai prodotti a base di carne non hanno mai suscitato problemi di conservazione dei prodotti interessati, fa presente inoltre che il suo tasso di botulismo è bassissimo rispetto ad altri Stati membri e che da prima del 1980 sul suo territorio non risulta denunciato alcun caso di botulismo causato da prodotti a base di carne.
Gli ultimi dati forniti dalla Danimarca mostrano che l’evoluzione dei modelli di consumo non ha subito cambiamenti significativi. Il consumo di carne da parte dei danesi non è in aumento e rimane stabile, e questo vale anche per gli affettati contenenti nitriti aggiunti. Anche le importazioni di prodotti a base di carne da altri Stati membri sono in continua crescita, con alcune fluttuazioni.
6.
Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell’UE in materia di nitriti. Lo studio si basava sulle risposte fornite a un questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, di norma la quantità di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall’UE, ma superiore ai livelli danesi. Nelle conclusioni veniva indicata l’opportunità di prendere in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti.La Commissione ha pertanto avviato uno studio ad hoc, ultimato nel gennaio 2016, concernente l’uso e la necessità, da parte dell’industria, dei nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne, anche per quanto riguarda la protezione dal Clostridium botulinum. I dati raccolti attraverso una rassegna della letteratura specialistica, un’indagine e un seminario di esperti organizzati per tale studio indicano possibilità di un riesame degli attuali livelli massimi dei nitriti autorizzati.
Il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (7) impone inoltre che l’EFSA valuti nuovamente la sicurezza dell’impiego dei nitriti. Il 15 giugno 2017 l’EFSA ha formulato un parere scientifico relativo a una nuova valutazione del nitrito di potassio (E 249) e del nitrito di sodio (E 250) come additivi alimentari (8). L’EFSA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,07 mg di ioni nitrito/kg di peso corporeo al giorno e ha chiarito che l’esposizione al nitrito derivante dall’uso come additivo alimentare non determinava un superamento di questa dose nella popolazione in generale, mentre nell’ultimo percentile della popolazione infantile questo valore veniva leggermente superato. Se si considerano però tutte insieme le fonti di esposizione alimentare al nitrito (additivi alimentari, presenza naturale e contaminazione), la DGA verrebbe superata nei lattanti, nei bambini piccoli e nei bambini mediamente esposti e nelle persone di tutte le fasce d’età più altamente esposte. L’esposizione alle nitrosammine endogene è stata ritenuta poco preoccupante, mentre qualche preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda l’esposizione alle nitrosammine esogene. Nel suo parere l’EFSA sostiene inoltre la necessità di ulteriori ricerche per risolvere le incertezze e colmare le lacune conoscitive e fa presente l’impossibilità attuale di distinguere chiaramente le nitrosamine che si formano a seguito dell’aggiunta di nitrito ai livelli autorizzati da quelle presenti nella matrice alimentare senza alcuna aggiunta di nitrito esogeno. Gli studi epidemiologici hanno fornito una qualche prova i) del nesso tra i nitriti da fonti alimentari e le neoplasie gastriche e ii) dell’associazione tra i nitriti e i nitrati delle carni lavorate e le neoplasie del colon-retto ed hanno anche dimostrato un nesso tra la N-nitrosodimetilammina preformata e le neoplasie del colon-retto.
Le conclusioni dello studio compilativo condotto in collaborazione con gli Stati membri, dello studio ad hoc concernente l’uso dei nitriti da parte dell’industria, la nuova valutazione dell’EFSA e i dati comunicati dalla Danimarca consentono alla Commissione di prendere ulteriormente in considerazione un possibile riesame dei livelli massimi dei nitriti. Tale riesame dei livelli massimi di nitriti è attualmente oggetto di una discussione con gli Stati membri.
7.
La Commissione tratterà la presente notifica in conformità all’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, uno Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, intenda mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, le notifica alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Danimarca, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Durante tale periodo la Commissione verifica se il mantenimento delle disposizioni danesi sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla tutela dell’ambiente e se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.
8.
Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
9.
Per ulteriori informazioni sulla notifica presentata dal Regno di Danimarca rivolgersi al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare |
DG SANTE – Unità E2 Tecnologie di trasformazione alimentare e nuovi prodotti alimentari |
Tel. +32 22976930 |
Email: SANTE-E2-Additives@ec.europa.eu |
(1) Alla Danimarca era stata concessa un’autorizzazione per 3 anni con decisione (UE) 2018/702 della Commissione.
(2) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(3) Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(4) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).
(6) The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products.
(7) Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).
(8) EFSA Journal 2017;15(6):4786.