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Document 52019AP0041

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

GU C 411 del 27.11.2020, p. 671–691 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/671


P8_TA(2019)0041

Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0462),

visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0315/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0448/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Di conseguenza, gli impegni a favore della protezione nucleare, della non proliferazione e della sicurezza nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'interesse generale dell'Unione dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento della programmazione delle azioni a norma del presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

L'obiettivo del presente programma «Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom» dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle proprie attività all'interno dell'Unione.

(3)

L'obiettivo del presente programma «Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom» (in appresso lo «strumento») dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alla condivisione delle migliori prassi che esistono all'interno dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Lo strumento non dovrebbe promuovere in alcun modo l'uso dell'energia nucleare nei paesi terzi e nell'Unione, ma dovrebbe riguardare in particolare il miglioramento degli standard di sicurezza nucleare a livello mondiale, promuovendo nel contempo un livello elevato di protezione dalle radiazioni e l'applicazione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Gli incidenti nucleari avvenuti nelle centrali nucleari di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima Daiichi nel 2011 hanno mostrato chiaramente che tali incidenti hanno conseguenze terribili a livello mondiale per i cittadini e l'ambiente. Ciò evidenzia la necessità dei più elevati standard e controlli di sicurezza nucleare e di sforzi continui per migliorare tali standard e controlli di sicurezza a livello globale, nonché del sostegno della Comunità al perseguimento di tali obiettivi nei paesi terzi. Gli standard e i controlli di sicurezza in questione dovrebbero rispecchiare le pratiche più avanzate, in particolare in termini di governance e di indipendenza a livello normativo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI].

(4)

Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI] , il quale rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1 .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

La Comunità è parte della convenzione sulla sicurezza nucleare (1994) e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (1997).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

La trasparenza e l'informazione del pubblico in merito alla sicurezza nucleare, ai controlli di sicurezza, allo smantellamento e alle attività di gestione dei rifiuti come prescritto, ad esempio, dalla convenzione di Aarhus (1998), sono elementi importanti per prevenire gli effetti negativi dei materiali radioattivi sui cittadini e sull'ambiente e dovrebbero pertanto essere garantite nel quadro dello strumento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7.

(6)

Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7. Dovrebbe inoltre cooperare con altre organizzazioni internazionali rispettate in questo settore come l'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il partenariato ambientale per la dimensione settentrionale, che perseguono obiettivi analoghi a quelli della Comunità nell'ambito della sicurezza nucleare. La coerenza, la complementarietà e la cooperazione tra lo strumento e tali organizzazioni e i loro programmi possono aumentare la portata, l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza nucleare in tutto il mondo. È opportuno evitare duplicazioni e sovrapposizioni inutili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Per migliorare costantemente la sicurezza nucleare e rafforzare la regolamentazione in quest'ambito nell'Unione, il Consiglio ha adottato le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom del Consiglio. Tali direttive, insieme agli standard elevati della Comunità in materia di sicurezza nucleare e di smantellamento, forniscono gli orientamenti per azioni finanziate nel quadro dello strumento e motivano i paesi terzi che cooperano ad attuare norme e standard con il medesimo livello di sicurezza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione internazionale basata sulla sicurezza nucleare e la gestione delle scorie radioattive. I paesi partner dovrebbero essere incoraggiati ad aderire a tali convenzioni, consentendo ad una revisione periodica inter pares con il sostegno dell'AIEA dei loro sistemi nazionali. Le revisioni inter pares forniscono una visione esterna della situazione e delle sfide in materia di sicurezza nucleare nei paesi terzi, che può essere utilizzata nella programmazione del sostegno di alto livello dell'Unione. Lo strumento può trarre vantaggio dalle revisioni di agenzie nucleari internazionali autorevoli, che svolgono relazioni in materia di revisioni inter pares per i potenziali beneficiari dello strumento. Le risultanze e raccomandazioni di tali revisioni inter pares che sono rese disponibili alle autorità nazionali possono altresì contribuire a stabilire la priorità tra le misure concrete di sostegno per i paesi terzi interessati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)

I concetti di sicurezza nucleare e di protezione nucleare sono legati in modo indissolubile, dato che l'assenza di sicurezza nucleare, ad esempio riguardo a processi di funzionamento sicuri, può far sorgere rischi per la protezione nucleare mentre i rischi per la protezione, in particolare i nuovi rischi connessi ad esempio alla sicurezza informatica, possono comportare nuove sfide per la sicurezza nucleare. Di conseguenza, le attività di protezione nucleare che l'Unione svolge nei paesi terzi, indicate all'allegato II del regolamento [COD n. 2018/0243 (NDICI)] e le attività finanziate tramite lo strumento dovrebbero essere coerenti e complementari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 (24) per la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali.

(7)

Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 (24) per la sicurezza nucleare , la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti nucleari e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali , nonché nell'area del vicinato a norma del … [COD 2018/0243, NDICI). Al fine di attuare gli standard più elevati di sicurezza nucleare e individuare le carenze nelle misure di sicurezza esistenti, lo strumento potrebbe sostenere gli organismi di regolamentazione nucleare nell'esecuzione di valutazioni complete dei rischi e della sicurezza («stress test») degli impianti esistenti e delle centrali nucleari in costruzione, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e gestione delle scorie radioattive, l'attuazione di raccomandazioni e il monitoraggio delle misure pertinenti. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato costantemente dalla Commissione circa le attività di sicurezza nucleare intraprese nei paesi terzi e lo stato della loro attuazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

In base all'articolo 3 TUE, l'Unione si prefigge di promuovere il benessere dei suoi popoli. Il presente strumento offre all'Unione la possibilità di migliorare in modo sostenibile la situazione socioeconomica e sanitaria delle persone in tutto il mondo, all'interno e all'esterno dei suoi confini. I progetti finanziati dallo strumento dovrebbero altresì essere coerenti con le politiche interne ed esterne dell'Unione, contribuendo ad esempio al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile quali la salute e il benessere, l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. Lo stesso strumento dovrebbe seguire i principi della buona governance e contribuire in tal modo all'obiettivo di sviluppo sostenibile di pace, giustizia e istituzioni solide.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi di partenariato e di associazione con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati di trasparenza e pubblicità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)

Il presente strumento dovrebbe, attraverso progetti da esso finanziati, sostenere appieno misure di sicurezza e salvaguardia nucleare nonché migliorare la situazione sanitaria delle persone nei paesi terzi, specie di quelle che vivono vicino a centrali nucleari e/o ad aree di estrazione dell'uranio, inclusa la bonifica in condizioni di sicurezza di ex siti minerari di uranio nei paesi terzi, in particolare in Asia centrale e in Africa, dove attualmente circa il 18 % della fornitura mondiale di uranio proviene dal Sud Africa, dal Niger e dalla Namibia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies)

Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a promuovere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani e a rispettare gli impegni derivanti dalle convenzioni di Espoo e di Aarhus.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e un dialogo con i paesi partner.

(8)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione , ove appropriato, delle autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri , tra cui il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare, e un dialogo con i paesi partner. Tale consultazione dovrebbe, in particolare, avvenire durante lo sviluppo dei programmi indicativi pluriennali e prima della loro adozione. Qualora tale dialogo non risponda alle preoccupazioni dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, il finanziamento esterno a norma del presente regolamento non dovrebbe essere concesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

È opportuno promuovere un approccio individuale e differenziato nei confronti dei paesi che ricevono un sostegno attraverso lo strumento. L'uso dello strumento dovrebbe essere basato sulla valutazione delle esigenze specifiche dei paesi che ricevono il sostegno nonché sul vantaggio globale atteso dello strumento, in particolare i cambiamenti strutturali nei paesi interessati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Gli organismi di regolamentazione, le organizzazioni di supporto tecnico, le imprese di ingegneria nucleare e le imprese produttrici di energia nucleare degli Stati membri dispongono delle competenze e del know-how necessari per quanto riguarda l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione nei diversi sistemi di regolamentazione degli Stati membri, il che può rappresentare un'utile fonte di supporto per i paesi partner che intendono fare lo stesso nei propri quadri di regolamentazione e industriali nazionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Ove possibile ed opportuno, i risultati dell’azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(9)

I risultati dell'azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. Gli indicatori dovrebbero essere orientati al rendimento e ai risultati, al fine di richiedere maggiore responsabilità e rendicontabilità da parte dei paesi beneficiari nei confronti dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai risultati conseguiti nell'attuazione delle misure di miglioramento della sicurezza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

(10)

È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili e le competenze degli Stati membri nel modo ottimale e più efficace possibile e che si impegnino per migliorare l'attuazione e la qualità della spesa , al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione , come i programmi Euratom di ricerca e formazione . Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza , considerando al contempo la loro accessibilità per i potenziali partner e la loro capacità di creare certezza giuridica . A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Per promuovere l'attuazione efficiente e tempestiva degli standard più elevati di sicurezza nucleare nei paesi terzi, i processi decisionali e negoziali in seno alla Commissione e con i paesi terzi devono essere efficienti e rapidi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.

1.   L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alle migliori prassi all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento e contribuendo a garantire un uso esclusivamente civile del materiale nucleare, favorendo in tal modo la tutela dei cittadini e dell'ambiente. Nel quadro di tale obiettivo, il presente regolamento mira altresì a sostenere l'attuazione della trasparenza nel processo decisionale relativo al nucleare da parte delle autorità degli Stati membri.

 

La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l'energia nucleare.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e  il miglioramento costante della sicurezza nucleare ;

(a)

la promozione di un'autentica cultura e governance della sicurezza nucleare e il miglioramento costante della sicurezza nucleare nonché l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione che esistono nell'ambito della Comunità a livello internazionale per le attività nucleari pertinenti ;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi , nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;

(b)

la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, dalla produzione allo smaltimento finale, compreso il combustibile esaurito (ovvero pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento) , nonché lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti e impianti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio o in cui sono stati affondati oggetti e materiali radioattivi ;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.

(c)

l'istituzione di controlli di sicurezza efficaci, efficienti e trasparenti per il materiale nucleare;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

l'incentivazione della promozione della trasparenza e dell'apertura generali delle autorità dei paesi terzi nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi alla sicurezza degli impianti nucleari e a pratiche efficaci di gestione dei rifiuti radioattivi, in conformità delle convenzioni e degli strumenti internazionali;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

l'utilizzo delle conoscenze e delle azioni dello strumento per sfruttare l'influenza politica nelle organizzazioni internazionali del settore dell'energia e della sicurezza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e  programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

1.   Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e  direttive pertinenti e atti legislativi dell'Unione, quali le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom 2013/59/Euratom, gli obiettivi e i valori dell'Unione e programmi quali il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte Europa, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione coordina la propria cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, in particolare l'AIEA e l'OCSE/AEN. Tale coordinamento permetterà alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. La Commissione coinvolge anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza e dei controlli di sicurezza nucleari.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 300  milioni di EUR a prezzi correnti .

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 266  milioni di EUR a prezzi costanti .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

L'acquis comunitario relativo alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

2.   I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi , l e regioni o  le organizzazioni internazionali interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

3.   I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze e le circostanze nei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I programmi indicativi pluriennali mirano a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, a rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, a mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e ad impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati in materia di trasparenza e pubblicità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I programmi indicativi pluriennali dovrebbero definire un quadro per controlli qualificati e indipendenti, al fine di aumentare il livello di sicurezza nucleare dei paesi partner. Essi potrebbero includere disposizioni per sostenere le autorità di regolamentazione nucleare ad eseguire valutazioni complete dei rischi e della sicurezza («stress test») delle centrali nucleari, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e rifiuti radioattivi, nonché l'attuazione delle raccomandazioni derivanti da tali «stress test» e il monitoraggio dell'applicazione delle pertinenti misure, per esempio nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e candidati potenziali, nonché nei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner.

5.   I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner. Nel corso dell'elaborazione e prima dell'adozione dei programmi, la Commissione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e, ove appropriato, le pertinenti autorità nazionali degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi.

6.   La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione effettua la loro revisione intermedia e, ove necessario, riesamina e aggiorna tali programmi indicativi.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

(a)

le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

(b)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche , degli obiettivi e dei valori dell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

 

1.     Laddove il paese terzo e la Comunità condividano una visione comune e raggiungano un accordo reciproco, si presenta una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.

 

2.     I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del suo protocollo addizionale o di un accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sufficiente a fornire una garanzia credibile dell'assenza di distrazioni dei materiali nucleari dichiarati dalle attività nucleari pacifiche e dell'assenza di materiale o attività nucleari non dichiarati in tale Stato. Essi aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell'AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l'attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, si applicano tali principi con flessibilità nei casi di emergenza.

 

3.     Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione del presente regolamento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese a norma del paragrafo 2. Tale valutazione consente il monitoraggio e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI.

1.   Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI. Le valutazioni specifiche di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX NDICI, relative alla sicurezza nucleare, alla salvaguardia e alla protezione dalle radiazioni, previa consultazione dell'ENSREG, sono discusse in seno al comitato dello strumento europeo per la sicurezza nucleare internazionale e presentate al Parlamento europeo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;

(a)

numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti e attuati con successo, nonché il loro impatto sugli standard e i controlli in materia di sicurezza nucleare nei rispettivi paesi, compresi gli effetti sui cittadini e sull'ambiente ;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.

(b)

numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare e attuazione riuscita dei risultati di tali studi .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

sicurezza nucleare, radioprotezione e misure efficaci ed efficienti per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

Trasparenza

La Commissione e i paesi terzi che cooperano con l'Unione nel quadro del presente strumento garantiscono che le informazioni necessarie relative alle misure di sicurezza nucleare intraprese in tali paesi terzi con l'aiuto dello strumento e in relazione ai loro standard generali di sicurezza nucleare siano messe a disposizione dei lavoratori e del pubblico in generale, con particolare riguardo degli enti locali, della popolazione e dei portatori di interessi nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo include la garanzia che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze forniscano le informazioni che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, che sono riconosciuti dalla legislazione e da strumenti internazionali in materia.


(24)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

(24)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).


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