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Document 52019AP0007

    P8_TA(2019)0007 Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD)) P8_TC1-COD(2018)0101 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

    GU C 411 del 27.11.2020, p. 263–264 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 411/263


    P8_TA(2019)0007

    Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2020/C 411/34)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0206),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0158/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0330/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    P8_TC1-COD(2018)0101

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/287)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

    Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 (1), recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.


    (1)  GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.


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