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Document 52019AP0006

P8_TA(2019)0006 Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD)) P8_TC1-COD(2017)0113 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 411 del 27.11.2020, p. 258–262 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/258


P8_TA(2019)0006

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0282),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0172/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 6 dicembre 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0193/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 71.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 giugno 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0264).


P8_TC1-COD(2017)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un livello minimo di apertura del mercato per l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

(2)

L' Tale impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi sono anche possono spesso risultare più sicuri e meno inquinanti. [Em. 1]

(3)

La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare, da parte delle per le proprie imprese stabilite nel loro territorio, l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio. [Em. 2]

(4)

Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall'impiego di veicoli noleggiati, dovrebbe essere reso loro possibile l'impiego di veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo in quello in cui sono stabilite. Ciò consentirebbe loro di far fronte con maggiore facilità a particolari picchi di domanda improvvisi, temporanei o stagionali, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti.

(4 bis)

Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a limitare l'utilizzo, nei rispettivi territori, di un veicolo noleggiato da un'impresa debitamente stabilita sul territorio di un altro Stato membro, se il veicolo è immatricolato e rispetta le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza, o se è stato messo in circolazione conformemente alla legislazione di un qualsiasi Stato membro e autorizzato a essere gestito dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa responsabile. [Em. 3]

(5)

Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare , alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e nei loro rispettivi territori, la durata del periodo in cui un'impresa stabilita può utilizzare un veicolo noleggiato immatricolato o messo in circolazione in un altro in uno Stato membro. diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio può essere usato sul rispettivo Essi dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di tali veicoli che un'impresa stabilita nel loro territorio può prendere a noleggio. [Em. 4]

(5 bis)

Ai fini dell'applicazione di tali misure, le informazioni relative al numero di immatricolazione del veicolo noleggiato dovrebbero figurare nei registri elettronici nazionali degli Stati membri istituiti dal regolamento (CE) n. 1071/2009  (4) . Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che sono informate dell'uso di un veicolo noleggiato dall'operatore e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro dovrebbero informarne le autorità competenti di quest'ultimo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). [Em. 5]

(6)

Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare veicoli noleggiati per tali operazioni.

(6 bis)

Al fine di mantenere gli standard operativi, rispettare i requisiti di sicurezza e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti, è importante che i vettori abbiano accesso garantito ai mezzi e alle infrastrutture di supporto diretto nel paese in cui svolgono le loro attività. [Em. 6]

(7)

L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva . La relazione dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto sulla sicurezza stradale, sul gettito fiscale e sull'ambiente. La relazione dovrebbe inoltre valutare tutte le violazioni della presente direttiva, comprese quelle transfrontaliere. La necessità di misure future Qualsiasi misura futura in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione. [Em. 7]

(8)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono piuttosto, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni che la presente direttiva intende affrontare, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In linea con il principio di proporzionalità, la direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/1/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/1/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:»

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno un qualsiasi Stato membro, ivi compresi le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza ;»; [Em. 8]

b)

è inserito il seguente paragrafo 1  bis :

«1  bis    . Se il veicolo non è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, gli Stati membri possono limitare nel tempo l'utilizzo del veicolo noleggiato sul rispettivo territorio. In tal caso gli Stati membri ne consentono tuttavia l'utilizzo per almeno quattro mesi dell'anno in questione.» [Em. 9]

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali stabilite nel loro territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2."; [Em. 10]

1 bis.     Se il veicolo è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:

a)

limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato nel proprio rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'uso del veicolo noleggiato per almeno quattro mesi consecutivi in un determinato anno civile; in questo caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;

b)

limitare il numero di veicoli noleggiati che può essere utilizzato da un'impresa, purché consenta l'uso di un numero di veicoli almeno pari al 25 % del parco complessivo di veicoli commerciali di proprietà dell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione; in questo caso un'impresa che dispone di un parco complessivo di più di uno e meno di quattro veicoli, è autorizzata a utilizzare almeno uno di tali veicoli presi a noleggio." [Em. 11]

1 ter.     Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.»; [Emm. 28 e 34]

2 bis)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.     Le informazioni relative al numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato sono inserite nel registro elettronico nazionale quale definito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009  (*1) .

2.     Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di un operatore che sono informate dell'uso di un veicolo da lui noleggiato, e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, ne informano le autorità competenti di questo altro Stato membro.

3.     La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 si svolge tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012  (*2) .

(*1)   Con riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, tenendo conto dell'estensione delle informazioni da registrare come proposto dalla Commissione. "

(*2)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.»; [Em. 12]"

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Entro il [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] [3 anni dal termine per il recepimento della presente direttiva di modifica] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all'impatto sulla sicurezza stradale e sul gettito fiscale, comprese le distorsioni fiscali, nonché sull'applicazione delle norme in materia di cabotaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009  (*3). Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.». [Em. 13]

(*3)   Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72). "

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro … [20 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] il [OP:. please insert the date calculated 18 months following the entry into force]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 14]

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 129 dell’11.4.2018, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019.

(3)  Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

(4)   Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).


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