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Document 52019IP0054

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2018/2152(INI))

GU C 411 del 27.11.2020, p. 153–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/153


P8_TA(2019)0054

Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2018/2152(INI))

(2020/C 411/21)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione del 3 settembre 2018 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ventinovesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2017)» (COM(2018)0553), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385), e (SWD(2018)0386)),

viste la relazione 2017 dell'OLAF (1) e la relazione di attività 2017 del comitato di vigilanza dell'OLAF,

visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, del 22 novembre 2018, sulla proposta della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF,

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni,

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il suo riesame intermedio, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2017 (COM(2017)0589)

vista la direttiva (UE) 2017/1371 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF»),

visti il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4), del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

viste la relazione 2015 richiesta dalla Commissione dal titolo «Studio finalizzato a quantificare e analizzare il divario dell'IVA negli Stati membri dell'UE», e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),

vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/14 (6), procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a.,

vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 (7), procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B.,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (8),

vista la relazione, presentata il 12 maggio 2017, sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE (COM(2013)0324 del 6.6.2013)», (COM(2017)0235),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

visti la relazione coordinata dall'OLAF dal titolo «La frode negli appalti pubblici — Una raccolta di indicatori di rischio e migliori prassi», pubblicata il 20 dicembre 2017, e il manuale dell'OLAF del 2017 sulla segnalazione delle irregolarità in regime di gestione concorrente,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (9),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode (10),

vista la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, elaborata dalla Commissione, del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea intitolata «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE»,

visto il parere n. 9/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (COM(2018)0321),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (11),

vista la relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti europea, del 10 ottobre 2018, intitolata «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0003/2019),

A.

considerando che, di diritto, gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'esecuzione del 74 % del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2017, ma che, di fatto, gli Stati membri spendono tali risorse e la Commissione è responsabile della vigilanza attraverso i suoi meccanismi di controllo;

B.

considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione europea, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficace;

C.

considerando che l'articolo 310, paragrafo 6, TFUE sancisce che «l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;

D.

considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, esiti, realizzazioni e impatti tramite controlli di rendimento;

E.

considerando che è necessario tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

F.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»;

G.

considerando che l'UE ha un diritto generale di intervento in materia di politiche anticorruzione entro i limiti stabiliti dal TFUE; che, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso trattato, l'Unione è tenuta a garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, nonché il ravvicinamento delle legislazioni penali; che l'articolo 83 TFUE inserisce la corruzione tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale;

H.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 3, TFUE sancisce che «gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode» e che «essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»;

I.

considerando che la corruzione è diffusa nei vari Stati membri e rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione, il che a sua volta rischia di minare la fiducia nella pubblica amministrazione;

J.

considerando che l'IVA è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2017 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano il 12,1 % del bilancio complessivo dell'UE;

K.

considerando che la risoluzione del Consiglio n. 6902/05 del 14 aprile 2005 su una politica globale dell'UE contro la corruzione ha invitato la Commissione a considerare tutte le opzioni disponibili, tra cui la partecipazione al gruppo GRECO o un meccanismo per valutare e monitorare gli strumenti dell'UE in relazione alla messa a punto di un meccanismo di valutazione e monitoraggio reciproci;

L.

considerando che i casi sistematici e istituzionalizzati di corruzione in taluni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'UE, rappresentando nel contempo una minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

M.

considerando che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 470 sulla corruzione, pubblicata nel dicembre 2017, in generale le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della corruzione sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2013, il che indica che non sono stati raggiunti risultati concreti in termini di miglioramento della fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.

rileva con soddisfazione che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate in totale nel 2017 (15 213 casi) sono diminuite del 20,8 % rispetto al 2016 (19 080 casi) e che il loro valore si è ridotto dell'13 % (da 2,97 miliardi di EUR nel 2016 a 2,58 miliardi di EUR nel 2017);

2.

sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra gli errori commessi;

3.

prende atto del notevole calo del 19,3 %, rispetto all'anno precedente, del numero di irregolarità segnalate come fraudolente, che conferma la tendenza al ribasso iniziata nel 2014; si augura che tale calo sia indicativo di una reale riduzione delle frodi e non di carenze nella loro individuazione;

4.

ritiene opportuna una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare la raccolta dei dati e di rafforzare l'efficacia dei controlli;

5.

deplora che più della metà degli Stati membri non abbia adottato strategie nazionali antifrode (NAFS); invita la Commissione a incoraggiare i restanti Stati membri a procedere all'adozione di NAFS;

6.

invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

7.

ricorda come in molti Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che coinvolgono gli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta;

8.

esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli relativi agli strumenti finanziari gestiti da intermediari e le debolezze dimostrate nel controllo delle sedi legali dei beneficiari; ribadisce la necessità di subordinare l'erogazione dei prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei soggetti beneficiari e degli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;

Entrate — risorse proprie

9.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell'IVA ammontava a 147 miliardi di EUR, pari a più del 12 % delle entrate IVA totali attese e che, secondo le stime della Commissione, i casi di frode nel campo dell'IVA intracomunitaria costano all'Unione circa 50 miliardi di EUR l'anno;

10.

accoglie con favore il piano d'azione sull'IVA della Commissione, del 7 aprile 2016, volto alla riforma del quadro dell'IVA, e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il regime definitivo dell'IVA, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, ammodernare la politica relativa alle aliquote IVA e colmare il divario dell'IVA; osserva che la proposta di un «sistema definitivo» potrebbe eliminare le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC), ma non entrerebbe in vigore prima del 2022; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la riforma del regime dell'IVA e, nel frattempo, ad adottare misure più immediate per limitare i danni, anche nell'ambito di Eurofisc, dell'OLAF, di EUROPOL e della futura EPPO;

11.

accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia nella causa M.A.S. (C-42/17), che impone agli Stati membri di assicurarsi che, nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in materia di IVA, siano adottate sanzioni penali dotate di carattere effettivo e dissuasivo, conformemente ai loro obblighi di cui all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE;

12.

si rammarica che l'indagine dell'OLAF in materia di frode doganale nel Regno Unito, conclusasi nel 2017, abbia riscontrato una notevole evasione IVA in relazione alle importazioni nel paese mediante l'abuso della sospensione del pagamento dell'IVA, o il cosiddetto regime doganale 42 (CP42); accoglie con favore la procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione nel maggio 2018 contro il Regno Unito; ricorda che dette perdite sono stimate complessivamente a 3,2 miliardi di EUR per il periodo 2013-2016, causando anche una perdita per il bilancio dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che le modifiche al regolamento del Consiglio (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (12), adottate di recente in merito alle misure per rafforzare la cooperazione amministrativa in materia di IVA potrebbero non essere sufficienti a contrastare la frode del regime doganale 42 e invita la Commissione a valutare nuove strategie per tracciare le merci afferenti al suddetto regime all'interno dell'UE;

13.

accoglie con favore la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, adottata il 2 ottobre 2018, e auspica che una maggiore cooperazione consentirà di affrontare in modo efficace i principali aspetti delle frodi transfrontaliere in seno al mercato unico, come ad esempio la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente;

14.

si compiace dell'adozione della direttiva PIF, che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, l'EPPO e la Commissione nella lotta contro la frode in materia di IVA;

15.

sottolinea, in tale contesto, la gravità della situazione attuale concernente le frodi realizzate tramite l'omesso versamento dell'IVA, in particolare le cosiddette «frodi carosello»; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc onde agevolare lo scambio di informazioni ai fini della lotta contro le frodi;

16.

rammenta che la Corte di giustizia ha più volte confermato che l'IVA è un interesse finanziario dell'Unione, da ultimo nella causa a carico di Taricco (C-105/14); osserva tuttavia che l'OLAF svolge molto raramente indagini su irregolarità riguardanti l'IVA a causa della mancanza di strumenti; invita gli Stati membri a sostenere la proposta della Commissione di fornire nuovi strumenti all'OLAF per affrontare i casi in materia di IVA, quali l'accesso alle informazioni di Eurofisc, del sistema VIES o dei conti bancari;

17.

prende atto dell'andamento stabile del numero di segnalazioni di casi fraudolenti e non fraudolenti legati alle risorse proprie tradizionali (4 647 nel 2016 e 4 636 nel 2017), nonché degli importi in questione (537 milioni di EUR nel 2016 e 502 milioni di EUR nel 2017); constata tuttavia una disomogenea distribuzione delle irregolarità nei vari Stati membri, con la Grecia (7,17 %), la Spagna (4,31 %) e l'Ungheria (3,35 %) nettamente al di sopra della media UE dell'1,96 % relativa alle risorse proprie tradizionali non riscosse;

18.

osserva con forte preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso il terrorismo; ritiene necessario che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi volti a contrastare queste attività illegali, anche attraverso un rafforzamento delle procedure di cooperazione e scambio di informazioni a livello di Stati membri;

19.

ritiene che una combinazione di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) sia lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficienza di ciascun metodo dipenda dallo Stato membro interessato, dal coordinamento efficace della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi competenti degli Stati membri di comunicare tra loro;

20.

trova preoccupante il fatto che alcuni Stati membri non segnalino regolarmente nessun caso di frode; invita la Commissione a indagare sulla situazione, in quanto reputa piuttosto bassa la probabilità che tali Stati membri siano paradisi esenti da frodi; invita la Commissione a effettuare controlli a campione sul posto in tali paesi;

21.

rileva con costernazione che il tasso medio di recupero nei casi segnalati come fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2017 ammonta soltanto al 37 %; invita la Commissione a cercare soluzioni per migliorare questa situazione drammatica;

22.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché riferisca su base annua in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF e comunichi gli importi che devono ancora essere recuperati;

Programma antifrode dell'UE

23.

si compiace dell'istituzione del programma antifrode dell'UE, che sarà attuato dall'OLAF in regime di gestione diretta (COM(2018)0386), e chiede che le sovvenzioni siano gestite in formato elettronico mediante il sistema di gestione eGrants della Commissione, a partire da giugno 2019;

EPPO e futuri rapporti con l'OLAF

24.

valuta positivamente la decisione di 22 Stati membri di procedere all'istituzione dell'EPPO nel quadro di una cooperazione rafforzata; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri tuttora restii affinché prendano parte all'EPPO;

25.

ricorda che gli accordi di cooperazione tra OLAF ed EPPO dovrebbero garantire una chiara distinzione di competenze, al fine di evitare doppie strutture, conflitti di competenze e lacune giuridiche imputabili alla mancanza di competenze;

26.

si compiace che il progetto di bilancio dell'UE per il 2019 includa, per la prima volta, stanziamenti destinati all'EPPO (4,9 milioni di EUR) e insiste sull'importanza di garantire un livello adeguato di organico e dotazioni per l'EPPO; rileva che sono previsti solo 37 posti in organico, con la conseguenza che, una volta detratti i 23 posti di procuratore europeo, resteranno solo 14 posti per i compiti amministrativi; ritiene che tale situazione non sia realistica, in particolare in considerazione del fatto che altri due Stati membri hanno recentemente deciso di aderire all'EPPO; chiede pertanto di anticipare il potenziamento del personale previsto per il 2020 al fine di aiutare l'EPPO a essere pienamente operativa entro la fine del 2020, come previsto dal regolamento;

27.

accoglie con favore la proposta mirata della Commissione di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, principalmente alla luce dell'istituzione dell'EPPO; sottolinea che i futuri rapporti tra l'OLAF e l'EPPO dovrebbero essere basati su una stretta cooperazione, sull'efficiente scambio di informazioni e sulla complementarietà, evitando duplicazioni o conflitti di competenze;

Lotta alla corruzione

28.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, presentata dalla Commissione; sottolinea che ai fini di una valutazione obiettiva e sistematica, la Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una valutazione delle minacce allo Stato di diritto, inclusi i rischi di corruzione sistemica, in ciascuno Stato membro, sulla base di una serie di indicatori e relazioni indipendenti;

29.

sottolinea che dopo l'istituzione dell'EPPO l'OLAF resterà l'unico ufficio responsabile di tutelare gli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri che hanno deciso di non aderire all'EPPO; sottolinea inoltre che, secondo il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, la proposta della Commissione che modifica il regolamento relativo all'OLAF non risolve la questione della scarsa efficacia delle indagini amministrative dell'Ufficio; sottolinea l'importanza di garantire che l'OLAF resti un partner forte e pienamente operativo dell'EPPO;

30.

deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione; deplora la decisione della Commissione di includere il monitoraggio anticorruzione nel processo di governance economica del semestre europeo; è del parere che ciò abbia ulteriormente ridotto il monitoraggio da parte della Commissione, poiché sono disponibili informazioni soltanto per pochissimi paesi; deplora altresì che questo nuovo approccio sia per lo più incentrato sull'impatto economico della corruzione e trascuri quasi completamente gli altri aspetti che la corruzione può intaccare, quali la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione e perfino le strutture democratiche degli Stati membri; sollecita pertanto la Commissione a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; ribadisce il suo invito alla Commissione a impegnarsi a favore di una politica anticorruzione dell'UE più completa e coerente, che includa una valutazione approfondita delle politiche anticorruzione in ciascuno Stato membro;

31.

ribadisce che l'effetto «porta girevole» può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare un approccio sistematico e proporzionato a tale sfida;

32.

deplora il fatto che la Commissione non abbia promosso la partecipazione dell'UE al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa; invita la Commissione a riprendere quanto prima i negoziati con GRECO al fine di valutare tempestivamente la sua conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e istituire un meccanismo di valutazione interna per le istituzioni dell'Unione;

33.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe fondare il meccanismo di controllo per paese al momento di controllare la spesa relativa alle risorse dell'UE;

34.

rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente «frodi carosello»; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

Appalti pubblici

Digitalizzazione

35.

osserva che parte considerevole degli investimenti pubblici è spesa mediante appalti pubblici (2 000 miliardi di EUR l'anno); pone l'accento sui vantaggi degli appalti elettronici nella lotta contro la frode, come ad esempio i risparmi per tutte le parti, la maggiore trasparenza e le procedure semplificate e abbreviate;

36.

invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;

37.

si rammarica che solo pochi Stati membri si avvalgano delle nuove tecnologie per tutte le fasi salienti della procedura di appalto (notifica elettronica, accesso elettronico ai documenti di gara, presentazione elettronica, valutazione elettronica, aggiudicazione elettronica, ordinazione elettronica, fatturazione elettronica e pagamento elettronico); invita gli Stati membri a mettere a disposizione online in un formato leggibile meccanicamente, entro luglio 2019, tutte le forme di procedura di appalto pubblico nonché i registri dei contratti accessibili al pubblico;

38.

invita la Commissione a sviluppare incentivi volti a creare un profilo elettronico delle amministrazioni aggiudicatrici per gli Stati membri in cui tali profili non sono disponibili;

39.

accoglie con favore il calendario della Commissione per l'introduzione degli appalti elettronici nell'UE e invita la Commissione a darvi seguito;

Prevenzione e fasi iniziali della procedura di gara

40.

è del parere che le attività di prevenzione siano molto importanti per ridurre il livello di frode nell'impiego dei fondi dell'UE e che il passaggio agli appalti elettronici rappresenti un passo importante ai fini della prevenzione delle frodi e della promozione dell'integrità e della trasparenza;

41.

si compiace della creazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e ritiene che una combinazione di diversi metodi di individuazione (controlli) nelle fasi iniziali della gara di appalto costituisca lo strumento più efficace per la prevenzione delle frodi, in quanto consente di riorientare i fondi verso altri progetti;

42.

accoglie con favore gli orientamenti elaborati dal Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (COCOLAF) sugli indicatori di rischio e le migliori prassi in materia di appalti pubblici e segnalazione delle irregolarità;

43.

accoglie con favore la semplificazione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE e ritiene che un'ulteriore semplificazione ne aumenterà l'efficacia; auspica che altri beneficiari di fondi dell'Unione possano beneficiare di opzioni semplificate in materia di costi;

Procedure di importazione

44.

osserva che i dazi doganali corrispondono al 14 % del bilancio dell'UE e ritiene che la loro applicazione inefficace così come la mancanza di norme armonizzate incidano negativamente sugli interessi finanziari dell'UE;

45.

rileva che i servizi doganali di vari Stati membri scambiano informazioni sui casi sospetti di frode, al fine di garantire il rispetto della normativa doganale (assistenza reciproca); crede che tale comunicazione sia più semplice nei casi in cui è obbligatorio indicare lo speditore nella dichiarazione doganale d'importazione (DAU) e invita la Commissione a rendere obbligatoria tale indicazione in tutti gli Stati membri entro luglio 2019;

46.

esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la relativa riscossione delle imposte che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che sono le autorità doganali degli Stati membri a effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni e invita la Commissione ad assicurare un controllo adeguato e armonizzato alle frontiere dell'UE, in modo da garantire la sicurezza dell'Unione e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per la lotta al commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

47.

deplora che l'attuazione dei nuovi sistemi informatici per l'unione doganale abbia subito una serie di ritardi, a causa dei quali alcuni dei principali sistemi non saranno disponibili entro il termine del 2020 stabilito nel codice doganale dell'Unione; sottolinea che il rapido passaggio a un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane è essenziale per garantire che le amministrazioni doganali operino come se fossero un'unica entità; invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla realizzazione e alla sostenibilità finanziaria dei sistemi di informazione doganale dell'UE;

48.

plaude alle 11 operazioni doganali congiunte che sono state efficacemente indirizzate contro varie minacce come le frodi a danno delle entrate, i movimenti illeciti di denaro contante, le contraffazioni, il contrabbando di sigarette e gli stupefacenti; plaude altresì all'individuazione di irregolarità a seguito della pubblicazione, da parte dell'OLAF, di comunicazioni di mutua assistenza, in particolare per quanto riguarda le frodi relative ai pannelli solari;

49.

sottolinea che sono necessari controlli doganali armonizzati e normalizzati a tutti i punti di entrata, poiché uno svolgimento non equilibrato dei controlli doganali da parte degli Stati membri ostacola il funzionamento efficace dell'unione doganale;

Spese

50.

accoglie favorevolmente la significativa diminuzione del numero di casi (da 272 nel 2016 a 133 nel 2017) segnalati come fraudolenti nel quadro dello sviluppo rurale, e il conseguente calo del valore delle frodi, che è passato da 47 milioni di EUR a 20 milioni di EUR; rileva tuttavia la tendenza opposta in atto nell'ambito degli aiuti diretti all'agricoltura, dove il valore delle irregolarità segnalate come fraudolente è aumentato fortemente, passando da 11 milioni di EUR a 39 milioni di EUR, e il valore finanziario medio per ciascun caso è aumentato del 227 %; si augura che ciò non rappresenti una tendenza negativa;

51.

si attende che la semplificazione delle norme amministrative invocata nelle disposizioni comuni relative al periodo 2014-2020 consenta di ridurre il numero di irregolarità non fraudolente, di identificare i casi fraudolenti e di rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;

52.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per uniformare la nomenclatura degli errori legati alle spese, dal momento che, in base a quanto emerge dai dati, vari Stati membri dichiarano gli stessi errori in categorie diverse (SWD(2018)0386);

53.

sottolinea che la capacità di individuazione rappresenta un elemento chiave nel contesto del ciclo di lotta contro la frode, che contribuisce all'efficacia e all'efficienza del sistema a tutela del bilancio dell'UE; si compiace pertanto che gli Stati membri più attivi nell'individuazione e nella segnalazione di irregolarità potenzialmente fraudolente siano la Polonia, la Romania, l'Ungheria, l'Italia e la Bulgaria, dai quali proviene il 73 % delle irregolarità segnalate come fraudolente nella politica agricola comune negli anni compresi tra il 2013 e il 2017; sottolinea, in questo contesto, che una sola valutazione numerica delle segnalazioni effettuate può comportare un'errata percezione dell'efficacia dei controlli; invita perciò la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri per far sì che vengano migliorati sia la qualità sia il numero dei controlli, e a condividere le migliori pratiche nella lotta alle frodi;

54.

osserva che il numero di irregolarità non segnalate come fraudolente nell'ambito della politica di coesione e della pesca (5 129 casi nel 2017) è tornato ai livelli del 2013 e del 2014 (rispettivamente 4 695 e 4 825 casi), dopo un picco durato due anni;

55.

ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell'Unione; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

56.

constata che il numero di irregolarità segnalate nel quadro dell'assistenza preadesione è ulteriormente diminuito nel 2017 e che, con l'eliminazione graduale dei programmi di preadesione, il numero di irregolarità segnalate come fraudolente si è avvicinato allo zero;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliori controlli

57.

sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'«uso ottimale di ogni euro»; si attende che il programma che gli succederà dopo il 2020 sia ancora più efficiente;

58.

auspica che il nuovo atteso regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, migliorerà ulteriormente il coordinamento e potenzierà la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti mediante un migliore partenariato a livello dell'UE;

Frodi transnazionali

59.

sottolinea come un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;

60.

è preoccupato per la crescente minaccia e l'aumento dei casi di frode transnazionale rilevati dall'OLAF; si compiace per l'approvazione della relazione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2018, sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode, nonché per la riuscita integrazione della clausola antifrode nell'accordo di libero scambio con il Giappone; invita la Commissione a generalizzare la prassi di inserire clausole antifrode negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi;

Informatori

61.

valuta positivamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218); auspica che tale proposta rafforzi considerevolmente la sicurezza degli informatori nell'Unione e che porti di conseguenza a un notevole miglioramento della protezione finanziaria e dello Stato di diritto nell'Unione europea; auspica altresì che la direttiva entri in vigore nell'immediato futuro; invita le istituzioni dell'UE ad applicare al più presto le norme stabilite dalla direttiva nelle loro politiche interne per garantire il massimo livello di protezione degli interessi finanziari nell'Unione; incoraggia gli Stati membri a recepire la direttiva nei propri ordinamenti giuridici nazionali e ad ampliarne il più possibile l'ambito di applicazione;

62.

sottolinea l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi nonché la necessità di proteggerli;

Giornalismo investigativo

63.

ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto sia dagli Stati membri sia dall'Unione;

Tabacco

64.

osserva con preoccupazione che, secondo le stime dell'OLAF, il commercio illegale di sigarette rappresenta una perdita finanziaria di 10 miliardi di EUR l'anno per i bilanci dell'UE e dei suoi Stati membri;

65.

accoglie con favore l'entrata in vigore, il 25 settembre 2018, del protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco, a seguito della quarantunesima ratifica, il 27 giugno 2018; si compiace altresì che dall'8 al 10 ottobre 2018 si sia tenuta la prima riunione dei firmatari del protocollo; esorta tuttavia gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il protocollo a farlo quanto prima; invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo al fine di stilare una relazione completa sulle buone pratiche e le esperienze di attuazione dei sistemi di monitoraggio e di tracciabilità nei paesi firmatari; invita gli Stati membri che hanno firmato, ma non ancora ratificato, il protocollo a provvedere in tal senso;

66.

rammenta la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016 il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di non rinnovarlo, prorogarlo o rinegoziarlo dopo la sua data di scadenza; ritiene che neppure gli altri tre accordi con le imprese del settore del tabacco (BAT, JTI, ITL) debbano essere rinnovati, prorogati o rinegoziati; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2018 una relazione sulla fattibilità di porre fine ai restanti tre accordi;

67.

invita la Commissione a elaborare rapidamente il nuovo piano d'azione e la strategia completa dell'UE per la lotta al traffico illecito di tabacco previsti per la fine dell'estate 2018;

68.

invita la Commissione a garantire che il sistema di tracciabilità e i dispositivi di sicurezza che gli Stati membri dovranno attuare entro il 20 maggio 2019, per le sigarette e il tabacco da arrotolare, ed entro il 20 maggio 2024, per gli altri prodotti del tabacco (quali sigari, sigaretti e prodotti del tabacco non da fumo), siano conformi agli orientamenti in materia di indipendenza contenuti nel protocollo dell'OMS per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco che l'Unione europea ha ratificato il 24 giugno 2016;

69.

invita la Commissione a prevedere i rischi della clonazione dissimulata delle singole marcature operata dall'industria del tabacco allo scopo di alimentare il mercato parallelo;

70.

rileva con preoccupazione che le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione a esortare gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e a stabilire regole per facilitare l'ammissibilità delle prove trovate dall'OLAF;

Indagini e ruolo dell'OLAF

71.

accoglie con favore la proposta della Commissione di conferire all'OLAF il potere di indagare su questioni relative all'imposta sul valore aggiunto; invita la Commissione a garantire un certo livello di trasparenza delle relazioni e raccomandazioni dell'OLAF una volta concluse tutte le procedure europee e nazionali; è del parere che dopo l'adozione delle necessarie modifiche al regolamento relativo all'OLAF per quanto riguarda l'istituzione dell'EPPO, la Commissione debba provvedere a un ammodernamento più approfondito e completo del quadro dell'OLAF;

72.

deplora le incoerenze terminologiche nelle relazioni dell'OLAF, quali ad esempio, indagini «chiuse» e «concluse»; invita la Commissione e l'OLAF a utilizzare una terminologia coerente, al fine di garantire nel corso degli anni la comparabilità delle relazioni e dei ricorsi nei casi di frode;

73.

prende atto dei problemi esistenti in relazione alla nuova banca dati per la gestione dei contenuti (OCM) dell'OLAF; deplora in particolare la perdita di alcuni casi nella nuova banca dati; si compiace che al problema sia stata accordata la massima priorità; invita la Commissione a fornire al Parlamento una valutazione approfondita del progetto informatico OCM, soprattutto per quanto concerne la progettazione, i costi complessivi, l'attuazione, l'esperienza degli utenti e un elenco dei problemi riscontrati, secondo quanto indicato nelle raccomandazioni emesse dal comitato di vigilanza dell'OLAF (13);

74.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire congiuntamente che le indagini dell'OLAF e degli Stati membri si integrino a vicenda, che l'OLAF abbia gli stessi poteri d'indagine in ciascuno Stato membro, incluso l'accesso alle informazioni sui conti bancari, e che le prove raccolte dall'OLAF siano considerate ammissibili nei procedimenti penali dalle magistrature di tutti gli Stati membri, poiché ciò è essenziale per dare un seguito efficace alle indagini dell'Ufficio;

o

o o

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e al comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

(1)  OLAF, «Diciottesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1o gennaio-31 dicembre 2017», 5.10.2018.

(2)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

(4)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(7)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017, procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.

(8)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

(9)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0419.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0384.

(12)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(13)  Parere n. 1/2018 del comitato di vigilanza dell'OLAF sul progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per il 2019.


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