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Document 52020AT40411(02)

    Relazione finale del Consigliere-auditore (Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).) Google Search (AdSense) (AT.40411) 2020/C 369/03

    C/2019/2173

    GU C 369 del 3.11.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 369/3


    Relazione finale del Consigliere-auditore (1)

    Google Search (AdSense)

    (AT.40411)

    (2020/C 369/03)

    Introduzione

    (1)

    Il progetto di decisione riguarda la condotta dell'impresa che comprende Google LLC (ex Google Inc (2).) e Alphabet Inc (3). (di seguito collettivamente o singolarmente denominate, a seconda del contesto, «Google») in relazione a talune clausole degli accordi da essa sottoscritti con importanti siti web di terzi (publisher) che imponevano a quest'ultimi; i) di acquisire da Google la totalità o la maggior parte degli annunci pubblicitari collegati alle ricerche («annunci pubblicitari collegati alla ricerca»); ii) di riservare gli spazi più in vista delle loro pagine dei risultati della ricerca a un numero minimo di annunci pubblicitari collegati alla ricerca provenienti da Google; e iii) di chiedere l'autorizzazione di Google prima di modificare le modalità di visualizzazione degli annunci pubblicitari della concorrenza.

    (2)

    Il caso trae origine da varie denunce (4). La Commissione ha inizialmente avviato la procedura ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (5), per poi far ricorso alla procedura ex articolo 7 del regolamento (6).

    Comunicazione degli addebiti

    (3)

    Il 14 luglio 2016, la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti a Google Inc. e Alphabet Inc. nella quale esponeva le sue conclusioni preliminari secondo cui le clausole descritte al paragrafo (1) più sopra costituiscono infrazioni separate dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, oltre a configurarsi come un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (7).

    (4)

    Il 26 luglio 2016 Google ha ottenuto l'accesso a gran parte del fascicolo d'indagine consultabile su CD-ROM/DVD criptato (8). Nel settembre 2016 la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha organizzato una procedura di «sala dati» per talune informazioni sensibili che la Commissione aveva ottenuto da terzi. Google ha presentato una serie di richieste al consigliere-auditore a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, sollecitando l'accesso a documenti che erano stati trasmessi a Google in versione espunta. In tale contesto, Google si è dichiarata pronta ad accettarne, se del caso, una divulgazione limitata nell'ambito della procedura di sala dati o della «cerchia di riservatezza» (9). In seguito all'intervento del consigliere-auditore sono state divulgate versioni integrali, o con meno omissis, di molti di questi documenti, in alcuni casi mediante la procedura di sala dati o della cerchia di riservatezza. In relazione a un numero limitato dei documenti richiesti da Google il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Google, ritenendo che l'accesso alle parti espunte dei documenti non fosse necessario ai fini dell'effettivo esercizio, da parte di Google, del diritto ad essere sentita.

    (5)

    Google ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 3 novembre 2016 (10) e non ha richiesto un'audizione orale.

    Partecipazione dei denuncianti e dei terzi interessati

    (6)

    La Commissione ha ricevuto denunce inerenti al presente procedimento da parte di Ciao GmbH («Ciao») (11), Microsoft Corporation («Microsoft»), Expedia Inc. («Expedia»), Initiative for a Competitive Online Marketplace («ICOMP»), Tradecomet.com Ltd e la sua società madre Tradecomet LLC («TradeComet»), Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom») e Kelkoo SAS («Kelkoo») (12). Google ha trasmesso le proprie osservazioni per ciascuna di tali denunce. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, i denuncianti interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione degli addebiti.

    (7)

    Il consigliere-auditore ha ammesso al procedimento due terzi interessati che hanno dimostrato un interesse sufficiente a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695/UE (13). La DG Concorrenza ha comunicato ai suddetti terzi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la natura e l'oggetto del procedimento, dando loro la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.

    Lettere di esposizione dei fatti

    (8)

    Il 6 giugno 2017, la Commissione ha inviato a Google una prima «lettera di esposizione dei fatti» (la «prima lettera di esposizione dei fatti»). In quella data, è stato fornito a Google l'accesso al fascicolo successivamente alla comunicazione degli addebiti consultabile su CD criptato. Nel giugno 2017 è stata organizzata una procedura di sala dati.

    (9)

    Il 3 luglio 2017, Google ha risposto alla prima lettera di esposizione dei fatti.

    (10)

    L'11 dicembre 2017, la Commissione ha inviato a Google un'altra lettera di esposizione dei fatti (la «seconda lettera di esposizione dei fatti»). Lo stesso giorno, Google ha ottenuto un ulteriore accesso al fascicolo in relazione a tutti i documenti acquisiti dalla Commissione nel periodo intercorso tra la prima e la seconda lettera di esposizione dei fatti.

    (11)

    Il 15 gennaio 2018, Google ha risposto alla seconda lettera di esposizione dei fatti.

    Resoconti delle riunioni e altre mozioni di procedura

    (12)

    Al ricevimento, rispettivamente della comunicazione degli addebiti e della prima lettera di esposizione dei fatti, e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Intel/Commissione (14), Google ha chiesto di avere accesso anche ai resoconti delle riunioni con i denuncianti o altri terzi più completi di quelli a cui aveva già avuto accesso.

    (13)

    Il consigliere-auditore ha respinto la prima e la seconda richiesta di Google ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della decisione 2011/695/UE, in quanto, non sussistendo resoconti più dettagliati nel fascicolo della Commissione, non vi era luogo di dar seguito a una richiesta di accesso al fascicolo.

    (14)

    Prima della terza richiesta dei resoconti delle riunioni da parte di Google al consigliere-auditore, la DG Concorrenza aveva fornito, nel marzo 2018 dopo la succitata sentenza nella causa Intel/Commissione, una serie di verbali rivisti delle riunioni e delle chiamate intercorse fra la DG Concorrenza e i terzi, precisando che erano stati preparati a seguito dei contatti della DG Concorrenza con i terzi interessati. Google ha presentato ricorso al consigliere-auditore, sostenendo che la risposta era risultata insoddisfacente. Nella misura in cui la richiesta di Google concerneva una richiesta di ulteriore accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, per quanto concerne le restanti espunzioni dei resoconti rivisti forniti dalla DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha disposto che la DG Concorrenza fornisse l'accesso alle versioni meno espunte di due resoconti delle chiamate (15). Per quanto concerne le restanti espunzioni, il consigliere-auditore riteneva che dovessero essere mantenute. Laddove la richiesta di Google potesse essere interpretata come intesa all'accesso ad altri documenti in possesso della Commissione, dopo aver verificato con la DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha ritenuto tale richiesta priva di oggetto (16). Infine, per quanto riguarda il fatto che il materiale fornito con la risposta della DG Concorrenza soddisfacesse o no, nella misura applicabile, le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, come indicato nella sentenza della Corte di giustizia nella causa Intel/Commissione, il consigliere-auditore non aveva potere di sostituire mediante una decisione, a nome della Commissione, la valutazione della DG Concorrenza con un'altra valutazione. Ad ogni modo, sulla base delle informazioni disponibili e delle richieste avanzate al consigliere-auditore di fornire i verbali delle riunioni, non si ravvisa alcuna violazione dei diritti di difesa di Google che possa viziare di illegittimità il progetto di decisione.

    (15)

    Google sosteneva altresì che la Commissione avesse violato i suoi diritti di difesa, avendole impedito di verificare i calcoli sulla copertura del mercato contenuti nella seconda lettera di esposizione dei fatti, non avendo adottato una comunicazione degli addebiti supplementare e non avendo fornito motivazioni adeguate del perché la Commissione avesse fatto ricorso alla procedura ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel 2014, a seguito di precedenti tentativi di adottare una decisione sugli impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il progetto di decisione respinge tali affermazioni. Il consigliere-auditore non ha ricevuto denunce dirette da parte di Google in merito a tali questioni e non ha indicazioni del fatto che il diritto di difesa di Google sia stato violato in tal senso.

    Progetto di decisione

    (16)

    A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha esaminato il progetto di decisione, per verificare che esso riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, e ha concluso che così è stato.

    (17)

    Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

    Bruxelles, 19 marzo 2019

    Joos STRAGIER


    (1)  Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

    (2)  Nel settembre 2017, Google Inc. ha modificato la propria forma giuridica ed è diventata Google LLC.

    (3)  Si tratta di una holding costituita nell'ambito della riorganizzazione dell'impresa, che detiene la totalità di Google LLC (ex Google Inc.) dal 2 ottobre 2015.

    (4)  Un elenco completo dei denuncianti è riportato al paragrafo (6) di seguito.

    (5)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (6)  Già il 30 novembre 2010 la Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di Google Inc. ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) («regolamento n. 773/2004»), in relazione a una serie di pratiche con il numero di caso AT.39740, da cui il presente caso è stato scorporato.

    (7)  Contemporaneamente, Commissione ha anche avviato un procedimento a carico di Alphabet Inc.

    (8)  L'accesso al fascicolo relativamente al caso AT.39740 era stato fornito in precedenza

    (9)  Successivamente Google ha ritirato la propria richiesta per circa un quarto dei documenti pertinenti.

    (10)  Nella lettera di accompagnamento alla sua risposta, Google ha dichiarato di riservarsi il diritto di integrare la propria risposta a seguito della risoluzione delle richieste in sospeso (e successive) rivolte al consigliere-auditore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. Google ha integrato la sua risposta con lettera datata 6 marzo 2017.

    (11)  La denuncia di Ciao è stata trasmessa alla Commissione dal Bundeskartellamt (Germania) conformemente alla Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101, del 27.4.2004, pag. 43).

    (12)  Le denunce di Microsoft e Ciao sono state ritirate il 21 aprile 2016.

    (13)  La DG Concorrenza ha scritto ai terzi interessati nel caso AT.39740, comunicando loro che non sarebbero stati automaticamente ammessi al procedimento in questo caso e che, qualora fosse stata loro intenzione partecipare, avrebbero dovuto presentare domanda in tal senso dimostrando di avere un interesse sufficiente. Un richiedente non è stato ammesso a seguito della mancata risposta all'invito a fornire sufficienti precisazioni sul proprio interesse nel procedimento al fine di consentire al consigliere-auditore di valutarne la richiesta.

    (14)  Sentenza del 6 settembre 2017 (C-413/14, EU:C:2017:632).

    (15)  Google ha confermato in una e-mail inviata alla DG Concorrenza di non avere intenzione di presentare altre richieste rispetto ai materiali ricevuti, dato che le questioni pertinenti erano già state contemplate dalle precedenti richieste di Google.

    (16)  La DG Concorrenza ha confermato al consigliere-auditore che la Commissione non era in possesso di altre versioni (non riservate) dei documenti che contenessero resoconti delle riunioni o delle chiamate intercorse ai fini della raccolta di informazioni concernenti l'oggetto delle indagini nel presente caso.


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