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Document 62018CA0640

    Causa C-640/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Wagram Invest SA / État belge («Rinvio pregiudiziale – Direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Principio del quadro fedele – Acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni – Iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo d’interessi, ed iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto»)

    GU C 230 del 13.7.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 230/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Wagram Invest SA / État belge

    (Causa C-640/18) (1)

    («Rinvio pregiudiziale - Direttiva 78/660/CEE - Conti annuali di taluni tipi di società - Principio del quadro fedele - Acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni - Iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo d’interessi, ed iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto»)

    (2020/C 230/06)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d'appel de Mons

    Parti

    Ricorrente: Wagram Invest SA

    Convenuto: État belge

    Dispositivo

    Nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto.


    (1)  GU C 4 del 7.1.2019.


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