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Document 52020AT40135(01)

    Relazione finale del consigliere-auditore (Redatta a norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).) AT.40135 — Forex Essex Express (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 219/06

    C/2019/3621

    GU C 219 del 3.7.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 219/7


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    AT.40135 — Forex Essex Express

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2020/C 219/06)

    Il progetto di decisione destinato a UBS (2), RBS (3), Barclays (4) e BOTM (5) (denominate congiuntamente «le parti») riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nell’ambito di operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute del G10 effettuate tra dicembre 2009 e luglio 2012. Il progetto di decisione rileva che le parti hanno partecipato a un’intesa sottostante finalizzata allo scambio di talune informazioni commerciali sensibili, attuali o prospettiche, nonché al coordinamento occasionale delle loro attività di negoziazione. Il comportamento in questione è stato messo in atto all’interno di due chat room di Bloomberg chiamate «Essex Express ’n Jimmy» e «Grumpy Semi old Men».

    Il 27 ottobre 2016 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (6) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del Commissione regolamento (CE) n. 773/2004 (7) nei confronti delle parti.

    A seguito di discussioni di transazione (8) e proposte di transazione (9) a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle parti.

    Nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione, e hanno pertanto ribadito il proprio impegno a seguire la procedura di transazione.

    Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti sui cui le parti avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.

    Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non mi hanno presentato alcuna richiesta o denuncia (10), ritengo che nel caso in oggetto sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti del procedimento.

    Bruxelles, 7 maggio 2019

    Wouter WILS


    (1)  Redatta a norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

    (2)  UBS AG.

    (3)  The Royal Bank of Scotland Group plc e NatWest Markets plc.

    (4)  Barclays plc, Barclays Services Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank plc

    (5)  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. e MUFG Bank, Ltd.

    (6)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

    (8)  Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra novembre 2016 e febbraio 2018.

    (9)  Le parti hanno presentato le proprie richieste formali di transazione tra il […] e il […].

    (10)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


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