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Dokument 62020TN0199
Case T-199/20: Action brought on 14 April 2020 — Aldi Stores v EUIPO — Dualit (Shape of a toaster)
Causa T-199/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)
Causa T-199/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)
GU C 201 del 15.6.2020, lk 42—43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 201/42 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)
(Causa T-199/20)
(2020/C 201/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aldi Stores Ltd (Atherstone, Regno Unito) (rappresentanti: S. Barker, solicitor e C. Blythe, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dualit Ltd (Crawley, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un tostapane) — Marchio dell’Unione europea n. 48 728
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 1034/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO, direttamente alla divisione Annullamento o alle commissioni di ricorso; |
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in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), lettera e), punto ii) e/o lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per la presente impugnazione. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione delle forme sostanziali; in subordine, violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |