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Dokument 62020TN0199

    Causa T-199/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)

    GU C 201 del 15.6.2020, lk 42—43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 201/42


    Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)

    (Causa T-199/20)

    (2020/C 201/55)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Aldi Stores Ltd (Atherstone, Regno Unito) (rappresentanti: S. Barker, solicitor e C. Blythe, barrister)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dualit Ltd (Crawley, Regno Unito)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un tostapane) — Marchio dell’Unione europea n. 48 728

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 1034/2019-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO, direttamente alla divisione Annullamento o alle commissioni di ricorso;

    in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), lettera e), punto ii) e/o lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per la presente impugnazione.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    violazione delle forme sostanziali; in subordine, violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


    Üles