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Document 52020XG0603(01)

    Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso NEW PEOPLE’S ARMY — NPA (NUOVO ESERCITO POPOLARE), Filippine, Ala militare di Hezbollah (Hizballah Military Wing), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ESERCITO DI LIBERAZIONE NAZIONALE), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE, «DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI - CEPHESI» — «DHKP/C», «SENDERO LUMINOSO» — «SL» («Sentiero luminoso») e «TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN» – «TAK» – persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (v. gli allegati della decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio 2020/C 183/01

    ST/8119/2020/INIT

    GU C 183 del 3.6.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 183/1


    Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso NEW PEOPLE’S ARMY — NPA (NUOVO ESERCITO POPOLARE), Filippine, Ala militare di Hezbollah (Hizballah Military Wing), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ESERCITO DI LIBERAZIONE NAZIONALE), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE, «DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI - CEPHESI» — «DHKP/C», «SENDERO LUMINOSO» — «SL» («Sentiero luminoso») e «TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN» – «TAK» – persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (v. gli allegati della decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio

    (2020/C 183/01)

    Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nella decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio (2).

    Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

    Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all’inserimento in elenco delle persone e dei gruppi summenzionati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

    Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni previste riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione di: gruppo COMET designazioni)

    Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

    Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 10 giugno 2020.

    Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (4).

    Si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).


    (1)  GU L 8 I del 14.1.2020, pag. 5.

    (2)  GU L 8I del 14.1.2020, pag. 1.

    (3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

    (4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


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