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Document 62018TA0484
Case T-484/18: Judgment of the General Court of 12 March 2020 — XB v ECB (Civil service — ECB staff — Remuneration — Household allowance — Dependent child allowance — Education and pre-school allowances — Eligibility — Rejection of applications for those allowances — Conditions of Short-Term Employment — Conditions and rules applicable to short-term employment contracts)
Causa T-484/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — XB/BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Assegno per figlio a carico – Indennità scolastiche e prescolastiche – Ammissibilità – Rigetto delle domande di beneficiare di tali indennità – Condizioni d’impiego dei titolari di contratti di lavoro a breve termine – Condizioni e regole applicabili ai contratti di lavoro di breve durata»)
Causa T-484/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — XB/BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Assegno per figlio a carico – Indennità scolastiche e prescolastiche – Ammissibilità – Rigetto delle domande di beneficiare di tali indennità – Condizioni d’impiego dei titolari di contratti di lavoro a breve termine – Condizioni e regole applicabili ai contratti di lavoro di breve durata»)
GU C 175 del 25.5.2020, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/15 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — XB/BCE
(Causa T-484/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Assegno di famiglia - Assegno per figlio a carico - Indennità scolastiche e prescolastiche - Ammissibilità - Rigetto delle domande di beneficiare di tali indennità - Condizioni d’impiego dei titolari di contratti di lavoro a breve termine - Condizioni e regole applicabili ai contratti di lavoro di breve durata»)
(2020/C 175/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: D. Camilleri Podestà e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 6 novembre e del 4 dicembre 2017, che rifiutano di concedere talune indennità e, se del caso, delle decisioni della BCE del 2 febbraio 2018, recante rigetto di una domanda di riesame amministrativo, e del 5 giugno 2018, recante rigetto della domanda formulata nell’ambito della procedura di reclamo, e, dall’altro, alla condanna della BCE al versamento delle somme corrispondenti a dette indennità.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
XB è condannato alle spese. |