EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TA0215

Causa T-215/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto di valutazione 2016 – Autore del rapporto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Congedo di malattia – Riassegnazione – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio – Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio – Responsabilità»)

GU C 175 del 25.5.2020, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/14


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE

(Causa T-215/18) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione 2016 - Autore del rapporto di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Congedo di malattia - Riassegnazione - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio - Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio - Responsabilità»)

(2020/C 175/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un aumento di stipendio è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

QB sopporterà due terzi delle proprie spese.

4)

La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla QB.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


Top