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Document 62018TA0215
Case T-215/18: Judgment of the General Court of 12 March 2020 — QB v ECB (Civil service — ECB staff — Appraisal exercise — Appraisal report for 2016 — Author of the appraisal report — Manifest error of assessment — Sick leave — Redeployment — Remuneration — Decision not to award a salary increase — Competence of the author of an act adversely affecting a party — Liability)
Causa T-215/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto di valutazione 2016 – Autore del rapporto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Congedo di malattia – Riassegnazione – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio – Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio – Responsabilità»)
Causa T-215/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto di valutazione 2016 – Autore del rapporto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Congedo di malattia – Riassegnazione – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio – Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio – Responsabilità»)
GU C 175 del 25.5.2020, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/14 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE
(Causa T-215/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione 2016 - Autore del rapporto di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Congedo di malattia - Riassegnazione - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio - Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio - Responsabilità»)
(2020/C 175/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un aumento di stipendio è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
QB sopporterà due terzi delle proprie spese. |
4) |
La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla QB. |