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Document 62020TN0122

Causa T-122/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione

GU C 129 del 20.4.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/22


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione

(Causa T-122/20)

(2020/C 129/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e V. Mc Elwee, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva la zeloite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (1);

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all’applicazione dei trattati e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 (2).

La convenuta, basandosi sui pareri del comitato sui biocidi (BPC) sull’approvazione del principio attivo zeloite di argento per i tipi di prodotto 2 e 7, è giunta alla conclusione per la quale tale principio attivo non poteva essere approvato in quanto non era stata dimostrata una sufficiente efficacia. Secondo la ricorrente, tuttavia, la valutazione dell’efficacia è stata erroneamente effettuata in relazione al prodotto in cui è utilizzata la zeloite di argento. L’efficacia di questo principio attivo, la zeloite di argento, è stata dimostrata dalla ricorrente nel rispetto del diritto applicabile. La convenuta, nella sua valutazione e nelle sue conclusioni relative all’efficacia del principio attivo, ha interpretato e applicato erroneamente la disciplina rilevante in materia.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza — violazione dell’articolo 290 TFUE e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

La ragione della mancata approvazione della zeloite di argento nell’atto impugnato è la presunta insufficiente efficacia dell’articolo trattato in cui essa è usata. La ricorrente ritiene tuttavia che i soli criteri che la convenuta potrebbe legittimamente prendere in considerazione siano quelli elencati agli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Tali criteri non includono l’efficacia dell’articolo trattato, la cui valutazione viene invece lasciata alla secondaria e successiva fase di approvazione del biocida, a livello di Stato membro. Alla luce del fatto che proprio tale valutazione è stata effettuata dalla convenuta al fine di giustificare la mancata approvazione della zeloite di argento, spingendosi così ben oltre ciò che è delegata a fare ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, la stessa ha violato l’articolo 290 dei trattati e gli articoli 4 e 19 del detto regolamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all’applicazione dei trattati — principio di non discriminazione.

Il principio attivo della ricorrente è stato trattato in maniera diversa rispetto ad altri principi attivi usati per gli stessi tipi di prodotto 2 e 7, senza che la convenuta giustificasse oggettivamente il motivo per cui la zeloite di argento dovrebbe essere trattata diversamente dagli altri principi attivi, tutti soggetti alle stesse norme di valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (e della direttiva 98/8/CE (3)) per gli stessi tipi di prodotto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativo all’applicazione dei trattati — principio della certezza del diritto.

La convenuta ha pubblicato una lettera aperta al presidente del comitato sui biocidi (BPC), al fine di definire chiaramente come la normativa sulla valutazione dell’efficacia e sugli articoli trattati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 dovesse essere interpretata e applicata. Sebbene la normativa fosse chiara, la lettera ha riconfermato che richiedere la dimostrazione dei benefici dei prodotti trattati esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012. La ricorrente ha fatto affidamento sul contenuto di tale lettera, che confermava la chiarezza della normativa, e ha riposto legittime aspettative nell’approvazione del principio attivo. Di conseguenza, l’atto impugnato risulta aver violato i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.


(1)  GU 2019, L 306, p.42

(2)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, p. 1)

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998 L 123, pag. 1).


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