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Document 62020TN0121

Causa T-121/20: Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — IP / Commissione

GU C 129 del 20.4.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/21


Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — IP / Commissione

(Causa T-121/20)

(2020/C 129/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IP (rappresentanti: L.Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e, pertanto,

annullare le decisioni impugnate;

condannare la convenuta al totale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione della Commissione del 21 agosto 2019 che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso, il ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente sottolinea a tal proposito, in particolare, di non aver ricevuto un trattamento equo dalla Commissione, la quale non ha rispettato l’obbligo di diligenza ed il dovere di sollecitudine cui è vincolata. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto informarsi sugli esiti del procedimento penale, terminato con un’archiviazione, e trasmetterli alla commissione disciplinare affinché la stessa ne tenesse conto nella sua decisione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’irregolarità degli atti preparatori della decisione impugnata e sui manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso. Il ricorrente ritiene in particolare che l’irregolarità dei due atti preparatori della decisione impugnata implichi l’irregolarità di quest’ultima.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato X dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto, da un lato, non sono state esaminate tutte le circostanze proprie del fascicolo del ricorrente, e, dall’altro, i criteri adottati per determinare la sanzione sono stati oggetto di una valutazione errata o di una ponderazione non proporzionata.


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