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Document 62020TN0116
Case T-116/20: Action brought on 20 February 2020 — Società agricola Vivai Maiorana and Others v Commission
Causa T-116/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione
Causa T-116/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione
GU C 129 del 20.4.2020, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/19 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione
(Causa T-116/20)
(2020/C 129/24)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italia), Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Roma, Italia), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italia) (rappresentanti: E. Scoccini e G. Scoccini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, limitatamente a: — allegato IV — Parti: A (sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto); |
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dichiarare l’invalidità del Reg. UE 2016/2031 relativamente all’art 36, all’allegato I sez 4 punto 3, e all’art. 37 par. 2. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che reca condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU 2019, L 319, pag. 1), limitatamente a: — allegato IV — Parti: A sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 36, lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2016/2031, del principio di proporzionalità, nonché sull’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato internazionale FAO sulle risorse vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione (ITPGRFA)
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 (GU 2018, L 150, pag. 1)
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’incompatibilità con la politica agricola dell’Unione europea
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