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Document 62020TN0111
Case T-111/20: Action brought on 19 February 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia and Others v Commission
Causa T-111/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione
Causa T-111/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione
GU C 129 del 20.4.2020, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/15 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione
(Causa T-111/20)
(2020/C 129/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, (Medan, Indonesia) PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Utara, Indonesia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (1), per la parte in cui si applica alle ricorrenti; |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nei presenti procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i), dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), e sul manifesto errore di valutazione nel considerare che i pagamenti ricevuti dall’Oil Palm Plantation Fund costituissero una sovvenzione compensabile e nell’omesso adeguamento del beneficio asseritamente ottenuto dalle ricorrenti per gli sconti, come anche per i costi di trasporto e di credito sostenuti per beneficiare delle presunte sovvenzioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), iv), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, lettera d), e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, e sul manifesto errore di valutazione nel constatare l’esistenza di un sostegno statale alla fornitura di olio di palma grezzo per una remunerazione inferiore a quella adeguata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla convenuta e sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, nel constatare che l’industria dell’Unione è minacciata da pregiudizio materiale. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base e sul manifesto errore di valutazione commesso nel constatare che le importazioni dall’Indonesia rischiavano di causare pregiudizio all’industria dell’Unione, e nell’ignorare l’impatto delle importazioni dall’Argentina. |