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Document 62020TN0104

Causa T-104/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ramazani Shadary/Consiglio

GU C 129 del 20.4.2020, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/11


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-104/20)

(2020/C 129/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


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