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Document 52020XC0305(04)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 72/14

PUB/2019/204

GU C 72 del 5.3.2020, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/33


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«SOAVE»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0472-AM05

Data della comunicazione: 2 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   modifica formale

In merito alla tipologia «Classico» è stato sostituito il termine «sottozona » con il termine «specificazione».

Si tratta di una modifica formale per tenere conto dell’esatta dizione prevista dalla legge nazionale.

Questa variazione formale riguarda l’articolo 1 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

2.   Forme di allevamento della vite

Sono state ampliate le forme di allevamento della vite con GDC e pergola in tutte le sue varianti.

Questa modifica risponde alla necessità di adeguare il disciplinare alle nuove dinamiche di evoluzione dei più moderni e innovativi sistemi di allevamento (in particolare le varie nuove forme della pergola) e alla necessità di rispondere, dal punto di vista agronomico, al cambiamento climatico.

Questa variazione riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

3.   Densità di viti per ettaro

In merito alla densità di viti per ettaro (non inferiore a 3 300) è stato cancellato il riferimento al Decreto 7 maggio 1998.

Si tratta di una modifica formale in quanto i nuovi impianti di vigneto devono avere una densità minima di 3 300 piante per ettaro.

Questa variazione formale riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

4.   Utilizzo nell’etichettatura dei vini DOP Soave delle Unità Geografiche Aggiuntive

Per i vini a DOP Soave è consentito il riferimento a Unità Geografiche Aggiuntive più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.

Con l’utilizzo del riferimento ad unità geografiche di particolare pregio, più piccole, localizzate all’interno della zona di produzione delimitata, ed individuate dopo un attento lavoro di zonazione, si è voluto meglio identificare la provenienza del vino e quindi rafforzare il suo legame con il territorio.

Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 - Ulteriori condizione - del Documento Unico.

5.   Utilizzo menzione Vigna

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri, può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

la possibilità di indicare in etichetta il termine vigna, ai sensi della normativa nazionale, seguito dal relativo toponimo o nome tradizionale consente alle imprese di valorizzare all’interno di queste alcune singole vigne aziendali.

Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Soave

2.   Tipo di indicazione geografica

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Soave» (compreso «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri)

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol per il «Soave» e 11 % vol per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l per il «Soave» e 16 g/l per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante tabella rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Soave spumante» (compreso «Soave» spumante Classico e «Soave» spumante Colli Scaligeri)

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

NÉANT

b.   Rese massime

 

Soave, Soave spumante

 

15 000 kilogrammes de raisins par hectare

 

Soave Classico, anche spumante. Soave Colli Scaligeri anche spumante

 

14 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zona geografica delimitata

A) Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

B) Le uve atte a produrre il vino «Soave» Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone.

C) Le uve atte a produrre i vini «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Colli Scaligeri» devono essere prodotte nella zona che comprende tutto o in parte il territorio di San Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Illasi, Cazzano di Tramigna, Caldiero, Colognola ai Colli e Costeggiola di Soave, Monteforte d’Alpone, Montecchia di Crosara, Roncà e San Giovanni Ilarione.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chardonnay B.

 

Garganega B.

 

Trebbiano di Soave B. - Trebbiano

8.   Descrizione del legame/dei legami

Soave

I suoli minerali influenzano i processi fermentativi dei mosti ottenuti da uve Garganega e Trebbiano di Soave, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini. I sistemi di allevamento tradizionali a Pergola Veronese consentono una buona maturità e sanità delle uve, favorendo lo sviluppo di profumi di mandorla e fiori bianchi che si ritrovano nei vini. Il Soave DOC è un vino equilibrato, con fragranze di frutta esotica, agrumi e spezie; nel Classico si riscontrano profumi lievemente minerali, con gusto pieno e aromatico che se conservato per alcuni mesi sui lieviti prima dell’imbottigliamento, può creare complessità e rotondità. La zona é riconosciuta con RD nel 1931; la DOC dal 1968.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Impiego delle Unitià Geografiche Aggiuntive

Cadre juridique:

Législation de l’UE

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Nella designazione e presentazione dei vini «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri è consentito fare riferimento alle seguenti Unità Geografiche Aggiuntive:

1.

Brognoligo

2.

Broia

3.

Ca’ del vento

4.

Campagnola

5.

Carbonare

6.

Casarsa

7.

Castelcerino

8.

Castellaro

9.

Colombara

10.

Corte del Durlo

11.

Costalta

12.

Costalunga

13.

Coste

14.

Costeggiola

15.

Croce

16.

Duello

17.

Fittà

18.

Froscà

19.

Foscarino

20.

Menini

21.

Monte di Colognola

22.

Monte Grande

23.

Paradiso

24.

Pigno

25.

Ponsara

26.

Pressoni

27.

Roncà - Monte Calvarina

28.

Rugate

29.

Sengialta

30.

Tenda

31.

Tremenalto

32.

Volpare

33.

Zoppega

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14701


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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