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Document 32020A0305(01)

Parere della Commissione del 3 marzo 2020 relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK situata nel Land di Schleswig-Holstein (Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) 2020/C 72/01

C/2020/1153

GU C 72 del 5.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK situata nel Land di Schleswig-Holstein

(Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2020/C 72/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 2 settembre 2019 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 ottobre 2019 e trasmesse dalle autorità tedesche il 19 novembre 2019 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 150 km.

2.

Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento (clearance) saranno liberati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK, situata nel Land di Schleswig-Holstein (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


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