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Document 52019XC0626(01)R(01)
Corrigendum to Publication in accordance with Article 6 of Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council on the reorganisation and winding-up of credit institutions (OJ C 215, 26.6.2019)
Rettifica della «Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (GU C 215 del 26.6.2019)
Rettifica della «Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (GU C 215 del 26.6.2019)
GU C 273 del 14.8.2019, p. 11–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/11 |
Rettifica della «Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi»
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 215 del 26.6.2019 )
(2019/C 273/08)
Il testo della pubblicazione n. 2019/C 215/03 è sostituito dal seguente:
«Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
La decisione di risoluzione concernente HETA ASSET RESOLUTION AG è collegata alla riorganizzazione di Hypo Alpe Adria Bank International AG.
Estratto della decisione di mandato adottata dall’Autorità austriaca per la vigilanza sui mercati finanziari (FMA) il 26 marzo 2019 in merito alla preparazione dell’applicazione di uno strumento di risoluzione (meccanismo di rivalutazione).
DECISIONE DI MANDATO
Decisione
L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA), in qualità di autorità competente per la risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge federale sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken - «BaSAG»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale della Repubblica d’Austria (GBBl.) I n. 98/2014, nella versione vigente, sussistendo le condizioni per la risoluzione di HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, FN 108415 (in appresso «HETA»), dispone l’adozione delle misure indicate di seguito:
I.
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA ai sensi dell’articolo 86 del BaSAG, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento del rispettivo valore nominale esistente alla data del 1o marzo 2015 o dell’importo residuo, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento del rispettivo valore nominale esistente alla data del 1o marzo 2015 o dell’importo residuo, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015.
Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le passività ammissibili elencate di seguito, ad eccezione delle passività di cui al punto II.2.6.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso:
1. |
Obbligazioni:
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2. |
Prestiti garantiti:
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3. |
Emissioni dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie (Pfandbriefstelle): I debiti di HETA nei confronti di Pfandbriefbank (Österreich) AG, dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie (Pfandbriefstelle) delle banche regionali di credito ipotecario austriache, degli istituti membri dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie delle banche regionali di credito ipotecario austriache e dei loro garanti, che sono conseguenti o collegati ai titoli di debito emessi dall’ufficio per le obbligazioni ipotecarie delle banche regionali di credito ipotecario austriache sono elencati di seguito.
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4. |
Imposte e tasse:
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5. |
Conti overnight:
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6. |
Costi di garanzia, amministrazione e trattamento
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7. |
Di seguito sono riportate altre passività ammissibili.
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II.
Per quanto riguarda le altre passività ammissibili di HETA di cui al punto II.3. della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, la cui fattispecie era già motivata alla data del 1 marzo 2015, ma la cui evenienza o il cui importo non sono certi, si dispone quanto segue:
1. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili conseguenti a procedimenti giudiziari contro HETA o alle altre passività ammissibili di HETA contestate, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.1 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le posizioni indicate di seguito.
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2. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA a titolo di imposte, tasse e contributi sociali non versati relativi a periodi impositivi precedenti il 1o marzo 2015, compresi tutte le sovrattasse e gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
3. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA conseguenti alle garanzie, cauzioni e lettere di credito assunte o prestate da HETA, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.3 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo dovuto da HETA, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo dovuto da HETA. Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le posizioni indicate di seguito.
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4. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA conseguenti al contratto di acquisto di azioni dell’8 settembre 2014 e relative modifiche del 24 ottobre 2014 e del 28 ottobre 2014, concluso tra Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (ora: HETA) e HBI-Bundesholding AG, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.4 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
5. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA relative al prezzo d’acquisto potenziale per la vendita della rete SEE sulla base del contratto di acquisto di azioni del 18-25 novembre 2014 e successive integrazioni, concluso tra Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (ora: HETA) e Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.5 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
6. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti della Repubblica d’Austria e di Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes relative a una penale di cui al punto 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di principio del 23 dicembre 2008 e successive integrazioni, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.6 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
7. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti del Land Carinzia di cui all’articolo 5, paragrafo 3, punto 4, della legge del 13 dicembre 1990 relativa al conferimento delle attività bancarie di Kärntner Landes- und Hypothekenbank in una società per azioni e alle disposizioni fondamentali sul portafoglio di Kärntner Landes- und Hypothekenbank – Holding (legge Kärntner Landesholding, K-LHG), compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.7 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
8. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti di HETA Immobilienund Bauconsult GmbH (ex HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) derivanti dall’accordo su un diritto di riscatto obbligatorio relativo allo Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt del 19 settembre 2011, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.8 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
Motivazione
Mezzi di ricorso
Contro la presente decisione adottata nel procedimento di mandato ai sensi dell’articolo 116, paragrafi da 1 a 4, del BaSAG, HETA e tutti gli altri soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione disposte con la presente decisione, in particolare gli azionisti e i creditori di HETA, possono presentare ricorso dinanzi all’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA) a norma dell’articolo 116, paragrafo 8, del BaSAG entro tre mesi dalla pubblicazione della comunicazione ufficiale delle misure.
La presente decisione produce effetti giuridici immediati su HETA nonché sui creditori e gli azionisti interessati e su tutti gli altri destinatari.
Il ricorso deve essere presentato all’FMA in forma scritta; non è ammessa la presentazione di ricorsi in forma orale o per via telefonica.
Qualora il ricorso scritto possa essere presentato anche mediante modalità di trasmissione tecniche (ad esempio casella postale elettronica, fax, messaggio di posta elettronica), le stesse devono essere indicate in aggiunta al nostro indirizzo. Si segnala, tuttavia, che i rischi connessi con la trasmissione (ad esempio errore di trasferimento o perdita legata a quest’ultimo, nonché perdita del documento) sono a carico del mittente, qualunque sia la modalità di presentazione prescelta.
Ai fini della validità delle comunicazioni presentate all’FMA austriaca in formato elettronico e scritto (articolo 13, paragrafo 1, dell’AVG) fanno fede gli orari di lavoro dell’FMA. Tali orari corrispondono agli orari di apertura al pubblico e sono così stabiliti:
da lunedì a giovedì: dalle ore 8:00 alle ore 17:30
venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
(ad eccezione delle festività civili e del 24 e 31 dicembre).
Gli strumenti di ricezione della casella postale elettronica, dei fax e dei messaggi di posta elettronica a disposizione dell’FMA sono abilitati alla ricezione anche al di fuori degli orari di lavoro su indicati, ma sono presidiati soltanto durante tali orari. Pertanto, le comunicazioni trasmesse ai suddetti strumenti di ricezione al di fuori degli orari di lavoro, anche se già pervenute nella disponibilità di FMA, sono considerate validamente presentate (e pervenute) soltanto alla ripresa dell’orario di lavoro e sono prese in carico (soltanto) in quel momento (articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 5 dell’AVG).
Al di fuori dei suddetti orari di lavoro non sono prese in consegna le comunicazioni presentate a mano (articolo 13, paragrafo 5, dell’AVG).
Il ricorso non ha effetto sospensivo; ciò significa che la decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di presentazione di ricorso.
I ricorsi presentati in ritardo saranno respinti.»