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Document 52019M9435

    Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    GU C 273 del 14.8.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/6


    Notifica preventiva di concentrazione

    (Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV)

    Caso ammissibile alla procedura semplificata

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2019/C 273/06)

    1.   

    In data 8 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

    La notifica riguarda le seguenti imprese:

    OCI N.V. («OCI», Paesi Bassi),

    Abu Dhabi National Oil Company («ADNOC», Emirati arabi uniti).

    OCI e ADNOC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

    La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di quote e attivi (ADNOC Fertilizers e attività di OCI in Medio Oriente e Nordafrica relativa ai fertilizzanti a base di gas naturale).

    2.   

    Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

    —   OCI: produzione e distribuzione di fertilizzanti a base di gas naturale e prodotti chimici industriali per uso agricolo e industriale;

    —   ADNOC: opera lungo l’intera catena del valore degli idrocarburi: prospezione, produzione, stoccaggio, raffinazione e distribuzione di petrolio e gas e sviluppo di prodotti petrolchimici;

    —   JV: opera in Medio Oriente e Nordafrica nella produzione di fertilizzanti a base di gas naturale destinati all’esportazione e alla distribuzione.

    3.   

    A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

    Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

    4.   

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

    M.9435 — ADNOC/OCI/JV

    Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

    E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

    Fax +32 22964301

    Indirizzo postale:

    Commissione europea

    Direzione generale Concorrenza

    Protocollo Concentrazioni

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIO


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

    (2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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