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Document 62019CN0180

Causa C-180/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 26 febbraio 2019 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

GU C 246 del 22.7.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 26 febbraio 2019 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Causa C-180/19)

(2019/C 246/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attrice: Flightright GmbH

Convenuta: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che la distanza rilevante per la compensazione pecuniaria deve essere calcolata sull’intero tragitto di viaggio.

Se, inoltre (e a condizione che il regolamento si applichi alla rispettiva parte di viaggio in questione), il termine «volo» debba essere interpretato nel senso che, in caso di prenotazioni con le quali i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale solo dopo aver fatto scalo e aver eventualmente cambiato aereo, designa unicamente il tragitto nel corso del quale il ritardo è stato effettivamente subito, o debba essere interpretato nel senso che, per determinare la distanza, bisogna considerare tutto il tragitto del trasporto, dal punto di partenza iniziale alla destinazione finale.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


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