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Document 62019TN0001

    Causa T-1/19: Ricorso proposto il 7 gennaio 2019 — CJ/Corte di giustizia dell'Unione europea

    GU C 164 del 13.5.2019, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 164/52


    Ricorso proposto il 7 gennaio 2019 — CJ/Corte di giustizia dell'Unione europea

    (Causa T-1/19)

    (2019/C 164/56)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

    Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare contraria ai Trattati l’omessa anonimizzazione, da parte della convenuta, degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente e che sono stati pubblicati nel world wide web dal Tribunale e dall’ex Tribunale della funzione pubblica; in via subordinata, dichiarare contrario ai Trattati il fatto che la convenuta abbia omesso di rendere inaccessibili ai motori di ricerca del world wide web le versioni nominative di tali atti;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:

    la parte ricorrente ha agito in giudizio contro il suo ex datore di lavoro dinanzi all’ex Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale;

    gli atti processuali di tali cause sono stati pubblicati facendo nominativamente riferimento alla parte ricorrente e sono accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;

    l’accessibilità a motori di ricerca di tal genere facilita la profilazione della parte ricorrente da parte di qualsiasi internauta nel mondo, ivi incluso l’attuale e ogni altro potenziale datore di lavoro;

    da tale profilazione deriva il rischio di discriminazione contro la parte ricorrente;

    la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di rendere anonimi in modo predefinito gli atti processuali pubblicati per tutte le domande di pronuncia pregiudiziale che si riferiscono a persone fisiche, ricevute dopo il 1o luglio 2018;

    l’anonimizzazione di atti processuali pubblicati per ogni altro tipo di azione basata sui Trattati resta soggetta a un potere discrezionale assoluto del giudice dell’Unione europea;

    le persone fisiche cui fanno riferimento le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dinanzi alla Corte di giustizia dopo il 1o luglio 2018 e la parte ricorrente non sono trattate allo stesso modo.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:

    la pubblicazione degli atti processuali ha come obiettivo, riprendendo i termini della Corte, di «garantire che i cittadini siano informati e che abbiano il diritto a pubbliche udienze»;

    per raggiungere tale obiettivo non è necessario pubblicare delle versioni degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente o, in subordine, rendere tale versioni accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;

    la mancata cessazione, da parte del Tribunale, di una tale prassi viola gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, in subordine, gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).


    (1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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