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Document 62017TA0582

    Causa T-582/17: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Boshab e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il divieto d’ingresso e di transito — Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

    GU C 164 del 13.5.2019, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 164/43


    Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Boshab e a./Consiglio

    (Causa T-582/17) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il divieto d’ingresso e di transito - Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

    (2019/C 164/45)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) e gli altri 7 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente P. Chansay Wilmotte, A. Kalambay Ndaya e P. Okito Omole, successivamente T. Bontinck, M. Forgeois, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e B. Driessen, successivamente B. Driessen e J.-P. Hix, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 1), e della decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 6), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Évariste Boshab e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


    (1)  GU C 374 del 6.11.2017.


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