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Document 62019CN0197

Causa C-197/19 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. avverso la sentenza delTribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-682/14, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

GU C 164 del 13.5.2019, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/28


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-682/14, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

(Causa C-197/19 P)

(2019/C 164/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (rappresentanti: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-682/14, Mylan Laboratories Ltd e Mylan Inc./Commissione nei limiti in cui viene ivi respinta la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2014 (1), caso AT.39612 — Perindopril (Servier) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; o

annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda; e/o

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione alle spese legali delle ricorrenti e alle altre spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente procedimento, e ogni altra misura che la Corte consideri adeguata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:

1.

Primo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Matrix e Les Laboratoires Servier fossero potenziali concorrenti al momento della conclusione dell’accordo di composizione amichevole.

Prima parte: il Tribunale ha concluso a torto che la Commissione potesse considerare che l’accordo Niche-Matrix consentisse di qualificare la Matrix e la Niche come potenziali concorrenti.

Secondo parte: il Tribunale ha applicato erroneamente taluni criteri giuridici applicabili alla concorrenza potenziale concludendo che la Matrix e la Servier fossero concorrenti potenziali al momento della conclusione dell’accordo di composizione amichevole.

2.

Secondo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che l’accordo di composizione amichevole avesse per oggetto di restringere la concorrenza.

Prima parte: il Tribunale ha concluso a torto che un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti possa avere per oggetto di restringere la concorrenza anche se i termini di tale accordo rientrano nell’ambito di applicazione del brevetto.

Seconda parte: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dedurre l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto da un asserito incentivo rappresentato dal pagamento effettuato dalla Servier alla Matrix.

Terza parte: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel modo in cui ha dedotto l’esistenza di un incentivo dal pagamento ricevuto dalla Matrix.

3.

Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutarsi di esaminare la qualificazione operata dalla Commissione dell’accordo di composizione amichevole come restrizione della concorrenza per effetto.

4.

Quarto motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Mylan Inc. avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Matrix durante il periodo pertinente.

5.

Quinto motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (2) e i principi della legalità delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) e della certezza del diritto statuendo che un’ammenda possa essere inflitta alle ricorrenti.


(1)  Sintesi della decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [Caso AT.39612 — Perindopril (Servier)] [notificata con il numero C(2014) 4955] (GU 2016, C 393, pag. 7).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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