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Document 62019CN0172
Case C-172/19 P: Appeal brought on 22 February 2019 by Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 13 December 2018 in Case T-739/17 Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) and Others v European Commission
Causa C-172/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Commissione europea
Causa C-172/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Commissione europea
GU C 164 del 13.5.2019, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/25 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Commissione europea
(Causa C-172/19 P)
(2019/C 164/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
|
2) |
condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti due motivi di ricorso.
In primo luogo, l’ordinanza del Tribunale sarebbe inficiata sia da un vizio procedurale, atto a recare pregiudizio agli interessi della ricorrente ai sensi dell’articolo 58, primo comma, seconda frase, seconda ipotesi, dello Statuto della Corte, sia da una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea. Nella propria ordinanza, il Tribunale non avrebbe valutato il pertinente argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui la sua legittimazione ad agire si fonderebbe sulla violazione della sua posizione procedurale nell’ambito dello scambio di informazioni finalizzato all’elaborazione delle conclusioni sulle BAT contestate con il ricorso. La ricorrente avrebbe partecipato a tale procedura non soltanto in modo effettivo, ma anche in base a posizioni giuridiche specifiche e tutelabili, tali da garantire una determinata posizione processuale. Simili motivi già di per sé sarebbero sufficienti a giustificare un interesse ad agire della ricorrente. Nell’ordinanza del Tribunale difetterebbe qualsiasi esame o valutazione di merito o una qualunque motivazione concernente gli argomenti della ricorrente. Tale circostanza configurerebbe una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 36, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte e con l’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Ciò integrerebbe un vizio procedurale e — allo stesso tempo — una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di essere ascoltato.
In secondo luogo, l’ordinanza del Tribunale violerebbe del pari il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto. L’ordinanza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile sarebbe viziata da un errore di diritto. Il Tribunale, in violazione del diritto dell’Unione, non terrebbe conto del fatto che la ricorrente, in quanto soggetto riguardato in modo qualificato dall’atto di cui trattasi a norma dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, avrebbe i requisiti soggettivi per presentare un ricorso ricevibile. La ricorrente disporrebbe della qualità di soggetto riguardato in modo qualificato e, pertanto, della legittimazione ad agire in conseguenza della violazione della posizione procedurale dalla stessa rivestita nell’ambito della procedura di elaborazione delle conclusioni sulle BAT contestate con il ricorso. La ricorrente avrebbe partecipato a tale procedura non soltanto in modo effettivo, ma anche in base a posizioni giuridiche specifiche e tutelabili, tali da garantire una determinata posizione processuale. Essa sarebbe pertanto titolare di un diritto di ricorso per quanto riguarda l’attuazione dei propri diritti procedurali. Tali garanzie procedurali a tutela della ricorrente sarebbero state violate dalla Commissione nell’elaborazione delle conclusioni sulle BAT, in particolare mediante la limitazione del suo diritto ad essere ascoltata e del suo diritto a partecipare nonché a causa dell’omesso adempimento di obblighi di verifica da parte della Commissione. Il rigetto del ricorso in quanto irricevibile sarebbe pertanto inficiato da un errore di diritto nell’applicazione del diritto dell’Unione.