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Document 52018AP0088

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

    GU C 162 del 10.5.2019, p. 181–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 162/182


    P8_TA(2018)0088

    Base imponibile comune per l'imposta sulle società *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

    (Procedura legislativa speciale – consultazione)

    (2019/C 162/30)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0685),

    visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0472/2016),

    visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dalla Camera dei deputati irlandese, dal Senato irlandese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dal Parlamento maltese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

    visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0050/2018),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (1)

    Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta della società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi i tipi di carenze del mercato.

     

    (1)

    Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Nell'epoca della globalizzazione e della digitalizzazione diventa sempre più difficile risalire alla tassazione, in particolare del capitale finanziario e intellettuale, in base alla fonte, mentre diviene sempre più semplice manipolarla. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate, in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta della società. La diffusa digitalizzazione di molti settori dell'economia, unita al rapido sviluppo dell'economia digitale, mette in discussione l'adeguatezza dei modelli d'imposta sulle società dell'Unione concepiti per i settori tradizionali, anche riguardo alla misura in cui si potrebbero ridefinire i criteri di valutazione e di calcolo per adeguarli alle attività commerciali del XXI secolo. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, creano tutte ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno e generano distorsioni tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese . Una nuova norma per una base imponibile per l'imposta sulle società nell'Unione dovrebbe quindi tener conto di tali tipi di carenze del mercato, rispettando nel contempo gli obiettivi di chiarezza e certezza giuridica a lungo termine e il principio della neutralità fiscale . Una maggiore convergenza tra i regimi fiscali nazionali comporterà una significativa diminuzione dei costi e dell'onere amministrativo per le imprese che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Benché le politiche fiscali siano di competenza degli Stati membri, l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, dovrebbe elaborare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in ambito fiscale degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (2)

    Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i regimi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

     

    (2)

    Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio in base al quale le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti e in cui hanno la loro stabile organizzazione . Tenendo conto dei cambiamenti a livello digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario garantire che le imprese che generano profitti in uno Stato membro senza disporre di una stabile organizzazione fisica in tale Stato membro, ma ivi aventi una stabile organizzazione digitale, siano trattate allo stesso modo delle imprese che dispongono di una stabile organizzazione fisica. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i regimi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione, annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. Il consolidamento rappresenta un elemento essenziale del regime CCCTB, poiché costituisce l'unico mezzo per superare i principali ostacoli fiscali che le società appartenenti a uno stesso gruppo che operano a livello transfrontaliero devono affrontare all'interno dell'Unione. Il consolidamento elimina le formalità connesse ai prezzi di trasferimento e la doppia imposizione all'interno dello stesso gruppo.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 3

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (3)

    Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (1), un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

     

    (3)

    Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (2), un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali, in particolare per le piccole e medie imprese . La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB, in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Una volta attuata in tutti gli Stati membri, la CCCTB garantirebbe il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono realizzati gli utili e in cui le imprese hanno la loro stabile organizzazione. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Il miglioramento del mercato interno rappresenta un importante fattore di incentivo per la crescita e la creazione di posti di lavoro. L'introduzione di una CCCTB dovrebbe stimolare la crescita economica e creare maggiore occupazione nell'Unione, riducendo la concorrenza fiscale dannosa tra le imprese.

     

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (3 bis)

    La Commissione, nella sua comunicazione del 21 settembre 2017 dal titolo "A fair and efficient tax system in the European Union for the Digital Single Market"(Un sistema fiscale equo ed efficiente nell'Unione europea per il mercato unico digitale), ha affermato di ritenere che la CCCTB offra le basi per far fronte alle sfide fiscali poste dall'economia digitale.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 4

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (4)

    Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere attuate le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento .

     

    (4)

    Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno, rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è molto importante garantire che la direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società e la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società entrino in vigore simultaneamente. Poiché questo cambiamento di regime costituisce un passo importante per il completamento del mercato interno, è necessaria una certa flessibilità per garantire che sia realizzato correttamente fin dall'inizio. Pertanto, dal momento che il mercato interno comprende tutti gli Stati membri, è opportuno introdurre la CCCTB in tutti gli Stati membri. Qualora il Consiglio non adotti una decisione all'unanimità sulla proposta intesa a istituire una CCCTB, la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le necessarie normative secondo la procedura legislativa ordinaria. In ultima istanza, gli Stati membri dovrebbero avviare una cooperazione rafforzata che dovrebbe essere aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri non partecipanti, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È tuttavia deplorevole che non sia stata condotta una valutazione d'impatto sufficientemente dettagliata né relativamente alla proposta sulla CCTB né a quella sulla CCCTB in termini di impatto sul gettito fiscale degli Stati membri proveniente dalle imprese paese per paese .

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva

    Considerando 5

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (5)

    In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti dispongano di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie solo per le società che appartengono a gruppi di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per garantire coerenza tra le due fasi dell'iniziativa CCCTB, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per le società che sarebbero considerate un gruppo se l'iniziativa venisse attuata integralmente . Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.

     

    (5)

    In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti dispongano di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie inizialmente solo per le società che appartengono a gruppi di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia iniziale per le dimensioni pari a 750 milioni di EUR , basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Poiché la presente direttiva fissa una nuova norma per la base imponibile dell'imposta sulle società per tutte le imprese dell'Unione, la soglia dovrebbe essere ridotta a zero nell'arco di un periodo massimo di sette anni . Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili nella prima fase come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 6

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (6)

    È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Non dovrebbe invece essere considerato essenziale disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Questo aspetto dovrebbe essere affrontato nelle convenzioni fiscali bilaterali e nella legislazione nazionale a causa della complessa interazione con gli accordi internazionali .

     

    (6)

    È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Troppo spesso le società multinazionali prendono provvedimenti per trasferire i loro utili presso regimi fiscali vantaggiosi senza versare alcuna imposta o versando imposte estremamente esigue. La nozione di stabile organizzazione intende offrire una definizione precisa e vincolante dei criteri che dovranno essere soddisfatti da una società multinazionale per dimostrare di essere ubicata in un determinato paese. Tale aspetto obbligherà le società multinazionali a versare le rispettive imposte in maniera equa. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Risulta parimenti importante disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Se i prezzi di trasferimento causano il trasferimento degli utili verso una giurisdizione a bassa imposizione, è auspicabile un sistema che assegni gli utili mediante una formula di ripartizione. L'Unione può fissare una norma internazionale su una tassazione moderna ed efficiente delle società adottando un tale sistema. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi, mentre in ultima istanza la formula di ripartizione dovrebbe costituire il metodo standard di assegnazione. La Commissione dovrebbe elaborare una proposta relativa all'introduzione di un modello unionale di convenzione fiscale che possa, in ultima istanza, sostituire le migliaia di convenzioni bilaterali concluse da ciascuno Stato membro .

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (6 bis)

    I beni digitali sono tendenzialmente caratterizzati da una mobilità e un'immaterialità elevate. Alcuni studi hanno dimostrato che il settore digitale è fortemente coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, dato che molti modelli imprenditoriali non necessitano di infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare profitti. Ciò consente alle principali società digitali di pagare imposte pari quasi a zero sulle loro entrate. Le tesorerie degli Stati membri perdono miliardi di euro di gettito fiscale per il fatto di non riuscire a tassare le società multinazionali digitali. Per far fronte a tale ingiustizia sociale concreta e urgente, l'attuale normativa sull'imposta sulle società deve essere ampliata, al fine di includere un nuovo nesso con la stabile organizzazione digitale sulla base di una presenza digitale significativa. Sono necessarie condizioni di parità per modelli imprenditoriali simili, onde affrontare le sfide in ambito fiscale che derivano dal contesto della digitalizzazione, senza ostacolare il potenziale del settore digitale. In tale contesto è opportuno tenere in particolare considerazione il lavoro svolto a livello OCSE ai fini di un quadro normativo coerente a livello internazionale.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Considerando 8

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (8)

    Dai ricavi imponibili si dovrebbero dedurre i costi connessi all'attività d'impresa e determinati altri costi. I costi deducibili connessi all'attività d'impresa dovrebbero di norma includere tutti i costi legati alle vendite e i costi connessi alla produzione, al mantenimento e alla garanzia dei redditi. Per sostenere l'innovazione nell'economia e ammodernare il mercato interno dovrebbero essere offerte deduzioni per i costi di ricerca e sviluppo, comprese superdeduzioni ; tali costi dovrebbero essere interamente imputati all'anno in cui sono state sostenuti (ad eccezione dei beni immobili). Le piccole imprese in fase di avviamento senza imprese consociate che sono particolarmente innovative (una categoria che comprende in particolare le start-up) dovrebbero inoltre essere sostenute tramite superdeduzioni maggiorate per i costi di ricerca e sviluppo. Per garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno stilare un elenco dei costi non deducibili.

     

    (8)

    Dai ricavi imponibili si dovrebbero dedurre i costi connessi all'attività d'impresa e determinati altri costi. I costi deducibili connessi all'attività d'impresa dovrebbero di norma includere tutti i costi legati alle vendite e i costi connessi alla produzione, al mantenimento e alla garanzia dei redditi. Per sostenere l'innovazione nell'economia e ammodernare il mercato interno dovrebbero essere offerte deduzioni e i contribuenti dovrebbero ricevere un credito di imposta per le spese reali di ricerca e sviluppo che riguardano spese per il personale, i subappaltatori, i lavoratori tramite agenzia e i liberi professionisti ; tali spese dovrebbero essere interamente imputate all'anno in cui sono state sostenute (ad eccezione dei beni immobili). Per evitare un utilizzo improprio delle deduzioni, è necessaria una chiara definizione delle spese reali di ricerca e sviluppo. Per garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno stilare un elenco dei costi non deducibili.

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva

    Considerando 9

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (9)

    I recenti sviluppi in materia di fiscalità internazionale hanno evidenziato che, nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di imprese multinazionali ricorrono sempre più a pratiche di elusione fiscale che comportano l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili attraverso pagamenti di interessi eccessivi. È pertanto necessario limitare la deducibilità degli interessi (e degli altri costi finanziari) al fine di scoraggiare tali pratiche. In tale contesto la deducibilità dei costi relativi agli interessi (e degli altri costi finanziari) dovrebbe essere consentita senza restrizioni solo nella misura in cui tali costi possono essere compensati con interessi attivi imponibili (e altre entrate finanziarie). L'eventuale eccedenza dei costi relativi agli interessi dovrebbe tuttavia essere soggetta a limitazioni della deducibilità, da determinare con riferimento al reddito imponibile del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA).

     

    (9)

    I recenti sviluppi in materia di fiscalità internazionale hanno evidenziato che, nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di imprese multinazionali ricorrono sempre più a pratiche di elusione fiscale che comportano l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili attraverso pagamenti di interessi eccessivi. È pertanto necessario limitare la deducibilità degli interessi (e degli altri costi finanziari) al fine di scoraggiare tali pratiche. In tale contesto la deducibilità dei costi relativi agli interessi (e degli altri costi finanziari) dovrebbe essere consentita senza restrizioni solo nella misura in cui tali costi possono essere compensati con interessi attivi imponibili (e altre entrate finanziarie). L'eventuale eccedenza dei costi relativi agli interessi dovrebbe tuttavia essere soggetta a limitazioni della deducibilità, da determinare con riferimento al reddito imponibile del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Gli Stati membri potrebbero limitare ulteriormente la deducibilità dei costi relativi agli interessi e degli altri costi finanziari, così da garantire una maggiore protezione.

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva

    Considerando 10

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (10)

    Il fatto che gli interessi pagati sui prestiti siano deducibili dalla base imponibile di un contribuente, mentre le distribuzioni di profitti non lo siano, genera un chiaro vantaggio a favore del finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite equity. Tenuto conto dei rischi che tale situazione comporta per l'indebitamento delle imprese, è fondamentale prevedere misure che neutralizzino l'attuale distorsione nei confronti del finanziamento tramite equity. In quest'ottica si prevede di offrire ai contribuenti una deduzione per la crescita e gli investimenti secondo cui gli aumenti del patrimonio netto di un contribuente dovrebbero essere deducibili dalla base imponibile a determinate condizioni. Sarebbe pertanto essenziale garantire che il sistema non subisca effetti a cascata e a tal fine sarebbe necessario escludere il valore fiscale delle partecipazioni di un contribuente in imprese consociate. Infine, per rendere il sistema della deduzione sufficientemente solido, sarebbe altresì necessario stabilire norme contro l'elusione fiscale.

     

    (10)

    Il fatto che gli interessi pagati sui prestiti siano deducibili dalla base imponibile di un contribuente, mentre le distribuzioni di profitti non lo siano, genera un chiaro vantaggio a favore del finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite equity. Tenuto conto dei rischi che tale situazione comporta per l'indebitamento delle imprese, è fondamentale neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite equity, limitando la possibilità di dedurre gli interessi sui prestiti dalla base imponibile di un contribuente . La norma relativa ai limiti sugli interessi costituisce uno strumento adeguato e sufficiente a tal fine.

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Considerando 12

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (12)

    Al fine di scoraggiare il trasferimento del reddito passivo (principalmente finanziario) dalle società soggette ad elevata imposizione del reddito, le perdite che tali imprese possono sostenere alla fine di un esercizio fiscale dovrebbero essere considerate per la maggior parte corrispondenti ai risultati dell'attività di negoziazione. Sulla base di tale premessa, i contribuenti dovrebbero essere autorizzati a riportare le perdite per un periodo di tempo indefinito e senza restrizioni sull'importo deducibile annuo. Dato che il riporto delle perdite a un esercizio successivo è inteso a garantire che il contribuente paghi le tasse sul reddito effettivo, non sussiste alcun motivo per fissare un limite temporale per il riporto ad esercizi successivi. Non è opportuno introdurre una norma relativa al riporto delle perdite a un esercizio precedente, in quanto tale situazione è relativamente rara nella prassi degli Stati membri e la norma comporterebbe un'eccessiva complessità. Dovrebbe inoltre essere stabilita una disposizione antiabuso al fine di impedire, ostacolare o contrastare i tentativi di eludere le norme sulla deducibilità delle perdite attraverso l'acquisto di imprese in perdita.

     

    (12)

    Al fine di scoraggiare il trasferimento del reddito passivo (principalmente finanziario) dalle società soggette ad elevata imposizione del reddito, le perdite che tali imprese possono sostenere alla fine di un esercizio fiscale dovrebbero essere considerate per la maggior parte corrispondenti ai risultati dell'attività di negoziazione. Sulla base di tale premessa, i contribuenti dovrebbero essere autorizzati a riportare le perdite per un periodo di cinque anni con restrizioni sull'importo deducibile annuo. Non è opportuno introdurre una norma relativa al riporto delle perdite a un esercizio precedente, in quanto tale situazione è relativamente rara nella prassi degli Stati membri e la norma comporterebbe un'eccessiva complessità. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio  (3) stabilisce una norma antiabuso generale al fine di impedire, ostacolare o contrastare i tentativi di eludere le norme sulla deducibilità delle perdite attraverso l'acquisto di imprese in perdita. Anche nell'applicazione della presente direttiva si dovrebbe tener conto sistematicamente di tale norma generale.

     

     

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Considerando 13

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (13)

    Al fine di agevolare la capacità di flusso di cassa delle imprese, ad esempio compensando le perdite di una start-up in uno Stato membro con i profitti realizzati in un altro Stato membro, e incoraggiare l'espansione transfrontaliera all'interno dell'Unione, i contribuenti dovrebbero avere la possibilità di tenere conto temporaneamente delle perdite subite dalla società figlie dirette e dalle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. A tale fine una società madre o una sede centrale situata in uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di dedurre dalla sua base imponibile, in un determinato esercizio fiscale, le perdite subite nel corso dello stesso esercizio dalle società figlie dirette o dalle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri in proporzione alla propria partecipazione. La società madre dovrebbe poi essere tenuta a reintegrare nella propria base imponibile, tenendo conto dell'importo delle perdite precedentemente dedotte, eventuali ulteriori profitti realizzati da tali società figlie dirette o stabili organizzazioni. Poiché è essenziale salvaguardare il gettito fiscale nazionale, anche le perdite dedotte dovrebbero essere reintegrate automaticamente se ciò non è già avvenuto dopo un certo numero di anni o se i requisiti per qualificarsi come società figlia diretta o stabile organizzazione non sono più soddisfatti.

     

    soppresso

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Considerando 15

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (15)

    È fondamentale prevedere misure antielusione adeguate al fine di rafforzare la resilienza delle norme su una base comune contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, è opportuno che il regime includa una norma generale antiabuso, affiancata da misure intese a limitare determinati tipi di elusione. Dato che le norme generali antiabuso hanno la funzione di contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche, esse colmano lacune che non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antielusione specifiche. All'interno dell'Unione tali norme dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso siano applicate in modo uniforme in situazioni nazionali, in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione e in situazioni transfrontaliere che coinvolgono imprese stabilite in paesi terzi, in modo che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione non differiscano tra loro.

     

    (15)

    È fondamentale prevedere misure antielusione adeguate, al fine di rafforzare la resilienza delle norme su una base comune contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, è opportuno che il regime includa una norma generale antiabuso solida ed efficace , affiancata da misure intese a limitare determinati tipi di elusione. Dato che le norme generali antiabuso hanno la funzione di contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche, esse colmano lacune che non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antielusione specifiche. All'interno dell'Unione tali norme dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso siano applicate in modo uniforme in situazioni nazionali, in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione e in situazioni transfrontaliere che coinvolgono imprese stabilite in paesi terzi, in modo che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione non differiscano tra loro.

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Considerando 17

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (17)

    Considerando che l'effetto dei disallineamenti da ibridi è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro, tali situazioni incidono chiaramente sul mercato interno falsandone i meccanismi e creando scappatoie che favoriscono le pratiche di elusione fiscale. Dato che i disallineamenti traggono origine dalle differenze nazionali relative alla qualificazione giuridica di taluni tipi di entità o pagamenti finanziari, non dovrebbero di norma aver luogo tra imprese che applicano le norme comuni per il calcolo della base imponibile. Tuttavia i disallineamenti persisterebbero nell'interazione tra il quadro della base comune e i regimi di imposta sulle società nazionali o di paesi terzi. Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale è necessario stabilire norme secondo le quali una delle due giurisdizioni coinvolta nel disallineamento rifiuta la deduzione di un pagamento o garantisce che il reddito corrispondente sia incluso nella base imponibile per l'imposta sulle società .

     

    (17)

    Considerando che l'effetto dei disallineamenti da sede fissa di affari e da ibridi è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro, tali situazioni incidono chiaramente sul mercato interno, falsandone i meccanismi e creando scappatoie che favoriscono le pratiche di elusione fiscale. Dato che i disallineamenti traggono origine dalle differenze nazionali relative alla qualificazione giuridica di taluni tipi di entità o pagamenti finanziari, non dovrebbero di norma aver luogo tra imprese che applicano le norme comuni per il calcolo della base imponibile. Tuttavia, i disallineamenti persisterebbero nell'interazione tra il quadro della base comune e i regimi di imposta sulle società nazionali o di paesi terzi. Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamenti fiscali o delle regolazioni connesse, la direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce norme sui disallineamenti da ibridi e sui disallineamenti da ibridi inversi. Nell'applicazione della presente direttiva si dovrebbe tener conto sistematicamente di tali norme .

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Considerando 17 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (17 bis)

    Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre ulteriori misure antielusione per ridurre gli effetti negativi del trasferimento degli utili verso paesi terzi a bassa tassazione, che non necessariamente scambiano informazioni fiscali su base automatica in conformità delle norme dell'Unione.

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Considerando 17 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (17 ter)

    Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva, come disposto nel diritto nazionale, e dovrebbero informare la Commissione in merito.

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Considerando 19

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (19)

    Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; (ii) stabilire definizioni aggiuntive; (iii) adottare norme antielusione dettagliate in alcuni settori specifici pertinenti per la deduzione per la crescita e gli investimenti ; ( iv ) definire in modo più dettagliato i concetti di proprietà giuridica e proprietà economica di attività in leasing; ( v ) calcolare il capitale e gli interessi nei pagamenti di leasing e il valore ammortizzabile di un'attività in leasing e vi ) definire più precisamente le categorie di attività immobilizzate soggette ad ammortamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

     

    (19)

    Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii ) definire in modo più dettagliato i concetti di proprietà giuridica e proprietà economica di attività in leasing; iv ) calcolare il capitale e gli interessi nei pagamenti di leasing e il valore ammortizzabile di un'attività in leasing; v ) definire più precisamente le categorie di attività immobilizzate soggette ad ammortamento e vi) elaborare orientamenti per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Emendamento 19

    Proposta di direttiva

    Considerando 19 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (19 bis)

    La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione uniforme della presente direttiva, allo scopo di evitare situazioni in cui le autorità competenti degli Stati membri applicano ciascuna un regime distinto. Inoltre, la mancanza di norme contabili uniformi nell'Unione non dovrebbe creare nuove opportunità di pianificazione e arbitraggio fiscali. L'armonizzazione delle norme contabili potrebbe pertanto rafforzare il regime comune, in particolare se e quando tutte le imprese dell'Unione rientreranno in tale regime.

    Emendamento20

    Proposta di direttiva

    Considerando 23

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (23)

    La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l' applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva,

     

    (23)

    Dal momento che la presente direttiva contiene una modifica significativa delle norme sulla tassazione societaria , la Commissione dovrebbe essere tenuta a realizzare una valutazione accurata dell' applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione di attuazione dovrebbe includere almeno i seguenti punti: l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito fiscale degli Stati membri, i vantaggi e svantaggi di tale sistema per le piccole e medie imprese, l'impatto sull'equa riscossione delle imposte tra gli Stati membri, l'impatto sul mercato interno nel suo complesso, con particolare riguardo alla potenziale distorsione della concorrenza tra le società soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva, nonché il numero di imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione durante il periodo di transizione. La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva dieci anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Emendamento 21

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 – paragrafo 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    1.   La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base.

     

    1.   La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione nell'Unione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base, comprese norme su misure volte a impedire l'elusione fiscale e su misure relative alla dimensione internazionale del regime fiscale proposto .

    Emendamento 22

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    1.   Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

     

    1.   Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni e stabili organizzazioni digitali situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    Emendamento 23

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (c)

    appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000  EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

     

    (c)

    appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000  EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente. Tale soglia è ridotta a zero in un periodo massimo di sette anni ;

    Emendamento 24

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – paragrafo 3

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    3.   Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere c) o d) di detto paragrafo, può decidere di applicare le norme della presente direttiva, anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non vi sia una notifica di rinuncia di cui all'articolo 65, paragrafo 3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore .

     

    3.   Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere c) o d) di detto paragrafo, può decidere di applicare le norme della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri.

    Emendamento25

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – paragrafo 4

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    4.    Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo secondo quanto disposto all'articolo 3.

     

    soppresso

    Emendamento 26

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (a)

    detiene il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto;

     

    (a)

    detiene il diritto di esercitare diritti di voto superiori al 50% ;

    Emendamento 27

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 12

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (12)

    "oneri finanziari", gli interessi passivi su tutte le forme di debito nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per obbligazioni convertibili e a cedola zero, pagamenti a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di prezzi di trasferimento, importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, il rendimento nozionale sugli aumenti di capitale netto di cui all'articolo 11 della presente direttiva , determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti;

     

    (12)

    "oneri finanziari", gli interessi passivi su tutte le forme di debito, nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per obbligazioni convertibili e a cedola zero, pagamenti a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di prezzi di trasferimento, importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti;

    Emendamento 28

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (30 bis)

    "giurisdizione fiscale non collaborativa", una giurisdizione alla quale si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

    (a)

    la giurisdizione non rispetta le norme internazionali in materia di trasparenza;

    (b)

    nella giurisdizione esistono potenziali regimi preferenziali;

    (c)

    nella giurisdizione esiste un sistema fiscale che non prevede un'imposta sul reddito delle società o prevede un'aliquota di imposta sul reddito delle società prossima allo zero;

    Emendamento 29

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (30 ter)

    "sostanza economica", gli elementi, anche nell'ambito dell'economia digitale, che consentono di definire la presenza ai fini fiscali di un'impresa sulla base di criteri fattuali, come l'esistenza di risorse umane e materiali della struttura, la sua autonomia di gestione, la sua realtà giuridica, gli utili generati e, se del caso, la natura dei suoi attivi;

    Emendamento 30

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (30 quater)

    "società fittizia", ogni tipo di entità giuridica priva di sostanza economica e creata per fini meramente fiscali;

    Emendamento 31

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (30 quinquies)

    "canone", i costi imputabili ai compensi di qualsiasi natura versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e i software, eventuali brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico oppure per qualsiasi altra attività immateriale; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

    Emendamento 32

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 sexies (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (30 sexies)

    "prezzi di trasferimento", i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni materiali o attività immateriali o fornisce servizi a imprese associate;

    Emendamento 33

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 31

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (31)

    "disallineamento da ibridi", una situazione che insorge tra un contribuente e un'impresa consociata o una modalità strutturata tra parti in giurisdizioni fiscali diverse in cui uno dei seguenti risultati è imputabile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità o nel trattamento di una presenza commerciale come stabile organizzazione:

    (a)

    una deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite dalla base imponibile si verifica sia nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite sono subite sia nell'altra giurisdizione ("doppia deduzione");

    (b)

    una deduzione di un pagamento dalla base imponibile nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione a fini fiscali dello stesso pagamento nell'altra giurisdizione ("deduzione senza inclusione");

    (c)

    in caso di differenze nel trattamento di una presenza commerciale come stabile organizzazione, la mancata imposizione di un reddito che ha fonte in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione a fini fiscali dello stesso reddito nell'altra giurisdizione ("non imposizione senza inclusione").

    Un disallineamento da ibridi si verifica solo nella misura in cui lo stesso pagamento dedotto, gli stessi costi sostenuti o le stesse perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e che può essere attribuito alla stessa fonte. Un disallineamento da ibridi comprende anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che interessa un contribuente in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito è trattato a fini fiscali come se percepito contemporaneamente da più di una delle parti che partecipano alla modalità, residenti a fini fiscali in giurisdizioni diverse, dando luogo a uno dei seguenti risultati:

    (a)

    deduzione di un pagamento collegato al rendimento sottostante senza una corrispondente inclusione a fini fiscali di tale pagamento, a meno che il rendimento sottostante sia incluso nel reddito imponibile di una delle parti interessate;

    (b)

    sgravio di imposta ritenuta alla fonte su un pagamento derivante dallo strumento finanziario trasferito a più di una delle parti interessate;

     

    (31)

    "disallineamento da ibridi", un disallineamento da ibridi quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2016/1164 ;

    Emendamento 34

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 32

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (32)

    "modalità strutturata", una modalità che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è calcolato nei termini della modalità o una modalità progettata per produrre un disallineamento da ibridi, a meno che il contribuente o un'impresa consociata non abbia potuto ragionevolmente essere consapevole del disallineamento da ibridi e non abbia beneficiato dei vantaggi fiscali derivanti da tale disallineamento;

     

    soppresso

    Emendamento 35

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (33 bis)

    "stabile organizzazione digitale", una presenza digitale significativa di un contribuente che presta, in una giurisdizione, servizi rivolti a consumatori o imprese in tale giurisdizione, conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 2 bis;

    Emendamento 36

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – comma 1 – punto 33 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (33 ter)

    "codice di identificazione fiscale europeo"o "CIF", un codice secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale.

    Emendamento 37

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di definire ulteriori concetti.

     

    La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di aggiornare le attuali definizioni o definire ulteriori concetti.

    Emendamento 38

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    1.

    Si considera che un contribuente abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente a fini fiscali quando dispone di un posto fisso nell'altro Stato membro tramite il quale svolge, integralmente o parzialmente, la sua attività, in particolare:

     

    1.

    Si considera che un contribuente abbia una stabile organizzazione, compresa una stabile organizzazione digitale , in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui è residente a fini fiscali, quando dispone di un posto fisso o di una presenza commerciale o digitale nell'altro Stato membro tramite il quale svolge, integralmente o parzialmente, la sua attività, in particolare:

    Emendamento 39

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (f bis)

    una piattaforma digitale o qualunque altro modello di impresa digitale basato sulla raccolta e sull'utilizzo di dati per fini commerciali.

    Emendamento 40

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    2 bis.    Se un contribuente residente in una giurisdizione offre una piattaforma digitale, come un'applicazione elettronica, una banca dati, un mercato online o uno spazio di archiviazione, o fornisce accesso alla medesima, oppure offre un motore di ricerca o servizi pubblicitari su un sito web o in un'applicazione elettronica, si considera che tale contribuente abbia una stabile organizzazione digitale in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui è residente a fini fiscali se l'importo totale dei ricavi del contribuente o dell'impresa consociata dovuti alle transazioni a distanza generate dalle summenzionate piattaforme digitali nella giurisdizione in cui non è residente supera i 5 000 000  EUR l'anno e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    almeno 1 000  utenti individuali registrati mensilmente, domiciliati in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui il contribuente è residente a fini fiscali, si sono collegati alla piattaforma digitale del contribuente o l'hanno visitata;

    b)

    sono stati conclusi almeno 1 000  contratti digitali al mese con consumatori o utenti domiciliati in una giurisdizione diversa da quella di residenza in un esercizio fiscale;

    c)

    il volume di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale supera il 10 % dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per modificare la presente direttiva adeguando i fattori di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sulla base dei progressi conseguiti negli accordi internazionali. Se, oltre alla soglia basata sui ricavi di cui al primo comma del presente paragrafo, per un contribuente in un dato Stato membro sono applicabili uno o più dei tre fattori digitali di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, si considera che il contribuente abbia una stabile organizzazione in tale Stato membro. Un contribuente è tenuto a comunicare alle autorità tributarie tutte le informazioni relative alla determinazione della stabile organizzazione o della stabile organizzazione digitale in conformità del presente articolo.

    Emendamento 41

    Proposta di direttiva

    Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Oltre agli importi che possono essere dedotti come costi per la ricerca e lo sviluppo di cui al paragrafo 2, il contribuente può dedurre, per ogni esercizio fiscale, un ulteriore 50% di tali costi, ad eccezione dei costi relativi alle attività materiali immobilizzate mobili sostenuti nel corso dello stesso esercizio. Se i costi per la ricerca e lo sviluppo sono superiori a 20 000 000  EUR, il contribuente può dedurre il 25% dell'importo eccedente.

     

    Per i costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000  EUR che riguardano il personale, compresi i salari, i subappaltatori, i lavoratori tramite agenzia e i liberi professionisti, il contribuente riceve un credito di imposta pari al 10 % dei costi sostenuti.

    Emendamento 42

    Proposta di direttiva

    Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    In deroga al primo comma, il contribuente può dedurre un ulteriore 100% dei costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000  EUR se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    si tratta di un'impresa non quotata con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 000 000  EUR;

    (b)

    non è registrato da più di cinque anni. Se il contribuente non è soggetto a registrazione, si può considerare che il periodo di cinque anni inizi nel momento in cui l'impresa avvia l'attività economica o è soggetta a imposta per tale attività;

    (c)

    non è stato costituito a seguito di fusione;

    (d)

    non ha imprese consociate.

     

    soppresso

    Emendamento 43

    Proposta di direttiva

    Articolo 11

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    […]

     

    soppresso

    Emendamento 44

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 – lettera b

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (b)

    il 50% delle spese di rappresentanza, fino a concorrenza di un importo che non supera [x] % dei ricavi dell'esercizio fiscale;

     

    (b)

    il 50 % delle spese di rappresentanza ordinarie e necessarie direttamente correlate o associate all'attività economica del contribuente , fino a concorrenza di un importo che non supera [x] % dei ricavi dell'esercizio fiscale;

    Emendamento 45

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 – lettera c

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (c)

    il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che costituisce parte del patrimonio netto della società;

     

    (c)

    il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che costituisce parte del patrimonio netto della società, diversi dagli utili non distribuiti trasferiti in una riserva dalle imprese cooperative e dai consorzi cooperativi, sia durante le attività correnti della società che dopo la loro scadenza, in conformità della normativa fiscale nazionale ;

    Emendamento 46

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 – lettera j bis (nuova)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    (j bis)

    le spese attribuite ai beneficiari ubicati nei paesi elencati nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (note anche come "paradisi fiscali");

    Emendamento 47

    Proposta di direttiva

    Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 30 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo massimo di 3 000 000  EUR, se superiore.

     

    Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 10 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo massimo di 1 000 000  EUR, se superiore.

    Emendamento 48

    Proposta di direttiva

    Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Ai fini del presente articolo, qualora un contribuente sia autorizzato o tenuto ad agire per conto di un gruppo, secondo quanto definito nelle norme di un regime nazionale di tassazione dei gruppi, l'intero gruppo è trattato come un contribuente. In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo. L'importo di 3 000 000  EUR deve essere considerato anche per l'intero gruppo.

     

    Ai fini del presente articolo, qualora un contribuente sia autorizzato o tenuto ad agire per conto di un gruppo, secondo quanto definito nelle norme di un regime nazionale di tassazione dei gruppi, l'intero gruppo è trattato come un contribuente. In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo. L'importo di 1 000 000  EUR deve essere considerato anche per l'intero gruppo.

    Emendamento 49

    Proposta di direttiva

    Articolo 13 – paragrafo 6

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    6.   Gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti in un determinato esercizio fiscale sono riportati senza limiti di tempo .

     

    6.   Gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti in un determinato esercizio fiscale sono riportati per un periodo di cinque anni .

    Emendamento 50

    Proposta di direttiva

    Articolo 14 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 14 bis

    Deroghe specifiche

    Gli utili trasferiti in una riserva dalle cooperative e dai consorzi, sia durante le attività correnti della società che dopo la loro scadenza, nonché i benefici concessi dalle cooperative e dai consorzi ai loro membri sono sempre deducibili, purché il diritto tributario nazionale contempli la deducibilità.

    Emendamento 51

    Proposta di direttiva

    Articolo 29

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 29

    Tassazione in uscita

    1.     Un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, previa detrazione del loro valore a fini fiscali, è considerato come ricavi acquisiti in uno dei seguenti casi:

    (a)

    se un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

    (b)

    se un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui, a causa del trasferimento, lo Stato membro della stabile organizzazione non ha più il diritto di tassare gli attivi trasferiti;

    (c)

    se un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

    (d)

    se un contribuente trasferisce l'attività svolta dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui, a causa del trasferimento, lo Stato membro della stabile organizzazione non ha più il diritto di tassare gli attivi trasferiti.

    2.     Lo Stato membro in cui sono trasferiti gli attivi, la residenza fiscale o l'attività svolta da una stabile organizzazione accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali.

    3.     Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi relativi al finanziamento di titoli, di attivi forniti come garanzia collaterale o se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità nel caso in cui tali attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento entro un periodo di 12 mesi.

     

    Articolo 29

    Tassazione in uscita

    Ai fini della presente direttiva si applicano le norme in materia di tassazione in uscita previste dalla direttiva (UE) 2016/1164.

    Emendamento 52

    Proposta di direttiva

    Articolo 41 – paragrafo 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    1.   Le perdite sostenute in un esercizio fiscale da un contribuente residente o da una stabile organizzazione di un contribuente non residente possono essere riportate e dedotte in esercizi fiscali successivi, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva .

     

    1.   Le perdite sostenute in un esercizio fiscale da un contribuente residente o da una stabile organizzazione di un contribuente non residente possono essere riportate e dedotte in esercizi fiscali successivi per un periodo massimo di cinque anni .

    Emendamento 53

    Proposta di direttiva

    Articolo 42

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 42

    Compensazione delle perdite con recupero

    1.     Un contribuente residente che è ancora in attivo dopo aver dedotto le proprie perdite a norma dell'articolo 41 può inoltre dedurre perdite sostenute, nello stesso esercizio fiscale, dalle sue società figlie qualificate dirette, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o da stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. Tale compensazione delle perdite è concessa per un periodo di tempo limitato in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    2.     La deduzione è in proporzione alla partecipazione del contribuente residente nelle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e totale per le stabili organizzazioni. In nessun caso la riduzione della base imponibile del contribuente residente può risultare in un importo negativo.

    3.     Il contribuente residente aggiunge alla propria base imponibile, a concorrenza dell'importo dedotto in precedenza come perdita, i profitti successivamente realizzati dalle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o dalle sue stabili organizzazioni.

    4.     Le perdite dedotte a norma dei paragrafi 1 e 2 sono automaticamente reintegrate nella base imponibile del contribuente residente in uno dei seguenti casi:

    (a)

    se, alla fine del quinto esercizio fiscale dopo che le perdite sono diventate deducibili, nessun profitto è stato reintegrato o i profitti reintegrati non corrispondono all'intero ammontare delle perdite dedotte;

    (b)

    se la società figlia qualificata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è venduta, liquidata o trasformata in una stabile organizzazione;

    (c)

    se la stabile organizzazione è venduta, liquidata o trasformata in una società figlia;

    (d)

    se la società madre non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

     

    soppresso

    Emendamento 54

    Proposta di direttiva

    Articolo 45 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 45 bis

    Contribuzione fiscale effettiva

    Fintantoché la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), resta in vigore, gli Stati membri monitorano e pubblicano la contribuzione fiscale effettiva delle piccole e medie imprese e delle imprese multinazionali in tutti gli Stati membri, affinché essi possano garantire parità di condizioni per imprese simili all'interno dell'Unione e mitigare gli oneri e i costi amministrativi per le piccole e medie imprese.

    Emendamento 55

    Proposta di direttiva

    Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    In deroga all'articolo 8, lettere c) e d), un contribuente non è esonerato dall'imposta sui redditi esteri che ha percepito come una distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta legale cui il contribuente sarebbe stato soggetto , in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali.

     

    In deroga all'articolo 8, lettere c) e d), un contribuente non è esonerato dall'imposta sui redditi esteri non derivanti da attività commerciali che ha percepito come una distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore al 15 % , in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali.

    Emendamento 56

    Proposta di direttiva

    Articolo 53 – paragrafo 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    2.   Ove si applichi il paragrafo 1, il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una deduzione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato membro di residenza a fini fiscali. La deduzione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della deduzione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.

     

    2.   Ove si applichi il paragrafo 1, il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una deduzione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato membro di residenza a fini fiscali. La deduzione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della deduzione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. Per beneficiare della deduzione, il contribuente è tenuto a dimostrare alle proprie autorità tributarie che i redditi esteri derivano da un'attività commerciale. Tale dimostrazione potrebbe avvenire mediante un certificato rilasciato a tal fine dalle autorità tributarie straniere.

    Emendamento 57

    Proposta di direttiva

    Articolo 58

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 58

    Norma generale anti-abusi

    1.     Ai fini del calcolo della base imponibile in conformità alle norme della presente direttiva, uno Stato membro non tiene conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

    2.     Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

    3.     Le costruzioni o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 sono trattate, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla loro sostanza economica.

     

    Articolo 58

    Norma generale anti-abusi

    Ai fini della presente direttiva si applica la norma generale anti-abusi prevista dalla direttiva (UE) 2016/1164 .

    Emendamento 58

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Un'entità o una stabile organizzazione i cui profitti non siano assoggettati ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro della sede centrale è trattata come una società estera controllata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     

    Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità o una stabile organizzazione i cui utili non sono soggetti ad imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro come una società controllata estera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    Emendamento 59

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    (b)

    l'imposta effettiva sul reddito delle società applicata ai profitti dell'entità o della stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sul reddito delle società che sarebbe stata applicata sui profitti dell'entità o della stabile organizzazione in conformità alle norme della presente direttiva e l'imposta effettiva sul reddito delle società versata su tali profitti dall'entità o dalla stabile organizzazione .

     

    (b)

    gli utili dell'entità sono soggetti a un'aliquota d'imposta sulle società inferiore al 15%; l'aliquota è valutata sulla base dell'utile prima dell'attuazione delle operazioni poste in essere dai paesi in questione per ridurre la base imponibile soggetta all'aliquota; tale aliquota è rivista ogni anno in funzione dell'evoluzione economica del commercio mondiale .

    Emendamento 60

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Ai fini della lettera b) del primo comma, nel calcolare l'imposta sul reddito delle società che sarebbe stata applicata sui profitti dell'entità in conformità alle norme della direttiva nello Stato membro del contribuente, i redditi di una stabile organizzazione dell'entità che non è soggetta ad imposta o è esente da imposta nella giurisdizione della società estera controllata non sono presi in considerazione.

     

    soppresso

    Emendamento 61

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    2.     Se un'entità o una stabile organizzazione è trattata come una società estera controllata ai sensi del paragrafo 1, il reddito non distribuito dell'entità o della stabile organizzazione è soggetto ad imposta nella misura in cui deriva dalle seguenti categorie :

    (a)

    interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

    (b)

    canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

    (c)

    dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

    (d)

    redditi da leasing finanziario;

    (e)

    redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

    (f)

    redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese consociate e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

    Il primo comma non si applica alle società estere controllate residenti o situate in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE , se le società estere controllate sono state istituite per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Ai fini del presente articolo, l'attività della società estera controllata rispecchia la realtà economica nella misura in cui tale attività è supportata da adeguato personale, materiale, attività e locali.

     

    2.    Qualora un'entità o una stabile organizzazione sia trattata come una società controllata estera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile :

    (a)

    i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione rientranti nelle seguenti categorie:

    (i)

    interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

    (ii)

    canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

    (iii)

    dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

    (iv)

    redditi da leasing finanziario;

    (v)

    redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

    (vi)

    redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese consociate e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

    La presente lettera non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali , come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti. Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del comma precedente; o

    (b)

    i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

    Ai fini della presente lettera, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

    Emendamento 62

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Un'entità o una stabile organizzazione non è considerata una società estera controllata di cui al paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f ).

     

    Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata in conformità del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera a norma del paragrafo 1 se non oltre un terzo dei redditi ottenuti dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a).

    Emendamento 63

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Le imprese finanziarie non sono considerate società estere controllate ai sensi del paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione dalle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) , deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese consociate .

     

    Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata in conformità del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei redditi dell'entità appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate .

    Emendamento 64

    Proposta di direttiva

    Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    3 bis.     Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), un'entità o una stabile organizzazione:

    a)

    con utili contabili non superiori a 750 000  EUR e redditi non derivanti da scambi non superiori a 75 000  EUR; o

    b)

    i cui utili contabili non ammontano a più del 10 per cento dei suoi costi di esercizio nel periodo d'imposta.

    Ai fini del primo comma, lettera b), i costi di esercizio non possono includere i costi di beni venduti al di fuori del paese in cui è residente l'entità o è situata la stabile organizzazione a fini fiscali e i pagamenti alle imprese associate.

    Emendamento 65

    Proposta di direttiva

    Articolo 61

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 61

    Disallineamento da ibridi

    Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, la deduzione è concessa solo nello Stato membro in cui tale pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite sono subite.

    Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, lo Stato membro interessato rifiuta la deduzione di tale pagamento, di tali costi o di tali perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

    Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore rifiuta la deduzione di tale pagamento.

    Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:

    (a)

    se il pagamento ha origine in uno Stato membro, tale Stato membro rifiuta la deduzione, oppure

    (b)

    se il pagamento ha origine in un paese terzo, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere tale pagamento nella base imponibile, a meno che il paese terzo abbia già rifiutato la deduzione o abbia chiesto l'inclusione del pagamento.

    Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri che interessa una stabile organizzazione determini una non imposizione senza inclusione, lo Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali impone al contribuente di includere nella base imponibile i redditi attribuiti alla stabile organizzazione. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa una stabile organizzazione situata in un paese terzo determini una non imposizione senza inclusione, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere nella base imponibile i redditi attribuiti alla stabile organizzazione nel paese terzo.

     

    Articolo 61

    Disallineamento da ibridi

    Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1164 concernenti i disallineamenti da ibridi.

    4.     Nella misura in cui un pagamento da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensato, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento, di costi o perdite che a motivo di un disallineamento da ibridi sono deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite che sarebbero deducibili in due diverse giurisdizioni.

     

     

    5.     Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensata, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento che, a motivo di un disallineamento da ibridi, non è incluso dal beneficiario nella sua base imponibile, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento non incluso.

     

     

    6.     Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini uno sgravio per un'imposta ritenuta alla fonte su un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti interessate, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.

     

     

    7.     Ai fini del presente articolo per “pagatore”si intende l'entità o la stabile organizzazione in cui il pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite subite.

     

     

    Emendamento 66

    Proposta di direttiva

    Articolo 61 bis – titolo

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Disallineamenti in materia di residenza fiscale

     

    Disallineamenti da ibridi inversi

    Emendamento 67

    Proposta di direttiva

    Articolo 61 bis

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Nella misura in cui un pagamento, i costi o le perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro che in un paese terzo, conformemente alle leggi di tale Stato membro e di tale paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e tale pagamento, tali costi o perdite possano essere compensati nello Stato membro del contribuente a fronte di redditi imponibili che non sono inclusi nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente rifiuta la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

     

    Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri trattano i disallineamenti da ibridi inversi in conformità dell'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2016/1164.

    Emendamento 68

    Proposta di direttiva

    Articolo 65 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 65 bis

    Codice di identificazione fiscale europeo

    La Commissione presenta una proposta legislativa relativa a un codice di identificazione fiscale del contribuente europeo, armonizzato e comune, entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di rendere lo scambio automatico delle informazioni fiscali più efficiente e affidabile all'interno dell'Unione.

    Emendamento 69

    Proposta di direttiva

    Articolo 65 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 65 ter

    Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale

    Per garantire la piena trasparenza e la corretta applicazione della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio  (4).

    Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale, ponendo l'accento sulla cooperazione fiscale transfrontaliera e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva.

     

     

    Emendamento 70

    Proposta di direttiva

    Articolo 66 – paragrafo 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

     

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    Emendamento 71

    Proposta di direttiva

    Articolo 66 – paragrafo 3

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

     

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    Emendamento 72

    Proposta di direttiva

    Articolo 66 – paragrafo 5

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    5.   Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di [due mesi] dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Consiglio.

     

    5.   Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di [due mesi] dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Consiglio.

    Emendamento 73

    Proposta di direttiva

    Articolo 66 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 66 bis

    Misure contro gli abusi dei trattati fiscali

    Gli Stati membri modificano i propri trattati fiscali bilaterali conformemente alla presente direttiva per garantire che essi includano tutti gli elementi seguenti:

    a)

    una clausola per garantire che entrambe le parti del trattato si impegnino a stabilire misure a norma delle quali le imposte devono essere pagate dove sussistono attività economiche ed è creato valore;

    b)

    un addendum per specificare che l'obiettivo dei trattati bilaterali, oltre a evitare la doppia imposizione, è anche la lotta all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva;

    c)

    una clausola per un test per la verifica delle finalità principali basato su una norma generale antielusione.

    Emendamento 74

    Proposta di direttiva

    Articolo 68 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

     

     

    Articolo 68 bis

    Monitoraggio

    La Commissione provvede al monitoraggio e pubblica le sue conclusioni in merito all'attuazione uniforme della presente direttiva, onde assicurare un'interpretazione omogenea delle sue misure da parte degli Stati membri.

    Emendamento 75

    Proposta di direttiva

    Articolo 69

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Articolo 69

    Riesame

    La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento.

    La Commissione, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, ne valuta il funzionamento.

    Fatto salvo il primo comma , la Commissione, tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, esamina il funzionamento dell'articolo 11 e considera eventuali aggiustamenti alla definizione e alla calibrazione dell'AGI . La Commissione effettua un'analisi approfondita delle modalità con cui l'AGI può incoraggiare le imprese che hanno il diritto di scegliere di applicare le norme della presente direttiva per finanziare le loro attività tramite patrimonio netto.

     

    Articolo 69

    Relazione di attuazione e riesame

    La Commission évalue le fonctionnement de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur

    La Commissione comunica le sue conclusioni in una relazione di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio . La relazione include un'analisi di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    l'impatto di tale sistema sul gettito fiscale degli Stati membri;

    b)

    i vantaggi e gli svantaggi del sistema per le piccole e medie imprese;

    c)

    l'impatto sull'equa riscossione delle imposte tra gli Stati membri;

    d)

    l'impatto sul mercato interno nel suo complesso, con particolare riguardo alla potenziale distorsione della concorrenza tra le società soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva;

    e)

    il numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione nel periodo di transizione.

    La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva 10 anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento.

    La Commissione comunica agli Stati membri le risultanze affinché se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione dei regimi nazionali di imposta sul reddito delle società.

     

    La Commissione comunica le risultanze in una relazione destinata al Parlamento europeo e agli Stati membri affinché se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione dei regimi nazionali di imposta sul reddito delle società, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva .

    Emendamento 76

    Proposta di direttiva

    Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

     

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Emendamento 77

    Proposta di direttiva

    Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019 .

     

    Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020 .


    (1)  Proposta di direttiva del Consiglio COM(2011)0121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

    (2)  Proposta di direttiva del Consiglio COM(2011)0121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

    (3)   Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

    (4)   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


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