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Document 62018TB0258

Causa T-258/18: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Brunke/Commissione («Ricorso per carenza — Termine di ricorso — Dies a quo — Assenza di invito ad agire — Secondo invito ad agire — Irricevibilità manifesta — Domanda di natura dichiarativa — Domanda diretta a ottenere la pronuncia di ingiunzioni — Incompetenza manifesta»)

GU C 131 del 8.4.2019, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/50


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Brunke/Commissione

(Causa T-258/18) (1)

(«Ricorso per carenza - Termine di ricorso - Dies a quo - Assenza di invito ad agire - Secondo invito ad agire - Irricevibilità manifesta - Domanda di natura dichiarativa - Domanda diretta a ottenere la pronuncia di ingiunzioni - Incompetenza manifesta»)

(2019/C 131/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lothar Brunke (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Schniebel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda diretta a far «accertare l’effetto discriminatorio» della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), e, in subordine, da un lato, domanda diretta, in sostanza, a ottenere la pronuncia di un’ingiunzione nei confronti della Commissione e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alle lettere del ricorrente del 6 giugno e del 27 dicembre 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in parte a causa dell’incompetenza manifesta del Tribunale ad esaminarlo e in parte a motivo della sua manifesta irricevibilità.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo.

3)

Il sig. Lothar Brunke sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.

5)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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