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Document 62019CN0032

Causa C-32/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2019 — AT/Pensionsversicherungsanstalt

GU C 131 del 8.4.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2019 — AT/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-32/19)

(2019/C 131/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: AT

Resistente: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato il quale, nel momento in cui cessa l’attività, abbia raggiunto l’età prevista dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, deve, per ottenere il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione del periodo di cinque anni di soggiorno, aver svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e aver soggiornato in via continuativa nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa per oltre tre anni.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), prima alternativa, della direttiva 2004/38, spetti un diritto di soggiorno permanente al lavoratore subordinato che intraprenda l’attività lavorativa in un altro Stato membro in un momento in cui sia prevedibile che egli potrà svolgere tale attività solo per un periodo relativamente breve prima di raggiungere l’età pensionabile legalmente prevista e che, avendo un reddito basso, dopo aver cessato l’attività dovrà in ogni caso ricorrere alle prestazioni di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


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