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Document 62018CA0179

Causa C-179/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Gent — Belgio) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti — Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio — Principio di leale cooperazione)

GU C 131 del 8.4.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Gent — Belgio) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst

(Causa C-179/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti - Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio - Principio di leale cooperazione)

(2019/C 131/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Gent

Parti

Ricorrente: Ronny Rohart

Convenuta: Federale Pensioendienst

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


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