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Document 62017CA0345

Causa C-345/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) nel procedimento Sergejs Buivids (Rinvio pregiudiziale — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 3 — Ambito di applicazione — Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia — Pubblicazione su un sito Internet di video — Articolo 9 — Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici — Nozione — Libertà d’espressione — Tutela della vita privata)

GU C 131 del 8.4.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) nel procedimento Sergejs Buivids

(Causa C-345/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 3 - Ambito di applicazione - Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia - Pubblicazione su un sito Internet di video - Articolo 9 - Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici - Nozione - Libertà d’espressione - Tutela della vita privata)

(2019/C 131/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Sergejs Buivids

con l’intervento di: Datu valsts inspekcija

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

2)

L’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


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