Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta
Asiakirja 52018BP0053
European Parliament resolution of 1 March 2018 on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Spain — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 — 2018/2014(BUD))
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 — 2018/2014(BUD))
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 — 2018/2014(BUD))
GU C 129 del 5.4.2019, s. 154—157
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/154 |
P8_TA(2018)0053
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 — 2018/2014(BUD))
(2019/C 129/16)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0686 — C8-0011/2018), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) («regolamento FEG»), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0033/2018), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile; |
C. |
considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2017/006 ES/Galicia apparel per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 303 collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 14 della NACE Revisione 2 (confezione di articoli di abbigliamento) nella regione di livello NUTS 2 della Galizia (ES11) in Spagna; |
D. |
considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro; |
1. |
conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 720 000 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (1 200 000 EUR); |
2. |
osserva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 19 luglio 2017 e che, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive da parte della Spagna, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 28 novembre 2017 e lo ha notificato al Parlamento il 15 gennaio 2018; |
3. |
osserva che la Spagna sostiene che gli esuberi siano legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla liberalizzazione degli scambi nel settore tessile e dell'abbigliamento, a seguito della scadenza dell'Accordo multifibre dell'Organizzazione mondiale del commercio alla fine del 2004, che ha comportato cambiamenti radicali nella struttura del commercio mondiale; |
4. |
ricorda che si prevede che gli esuberi, verificatisi in cinque imprese, eserciteranno un'enorme pressione sui territori interessati e che l'impatto degli esuberi è legato alle difficoltà di reimpiego, dovute alla penuria di posti di lavoro, dato che il territorio è distante dai principali centri industriali, al basso livello di istruzione dei lavoratori licenziati, alle loro competenze professionali specifiche sviluppate in un settore ora in declino e all'elevato numero di persone in cerca di occupazione; |
5. |
sottolinea che Ordes, la regione interessata dagli esuberi, è fortemente dipendente dall'industria dell'abbigliamento e ha registrato un forte calo nel numero delle imprese del settore negli ultimi anni; si rammarica del fatto che il PIL pro capite della regione sia anch'esso in calo; |
6. |
ritiene che, tenuto conto del calo della popolazione, del PIL pro capite e della base industriale della regione interessata, la richiesta soddisfi i criteri di intervento del FEG, anche se riguarda meno di 500 collocamenti in esubero; |
7. |
è consapevole che l'aumento delle importazioni nell'Unione ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, che ha avuto ripercussioni negative sulla posizione finanziaria delle imprese nel settore tessile dell'Unione e ha determinato, nel settore tessile e dell'abbigliamento, una tendenza generale alla delocalizzazione della produzione verso paesi al di fuori dell'Unione, in cui i costi sono inferiori; riconosce che in Galizia ciò si è tradotto in una costante diminuzione del numero di imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e, di conseguenza, in un aumento degli esuberi; |
8. |
sottolinea che l'83,5 % dei beneficiari interessati sono donne, per la maggior parte di età compresa tra i 30 e i 54 anni; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tale gruppo vulnerabile; |
9. |
esprime preoccupazione per il fatto che tali esuberi potrebbero aggravare ulteriormente la situazione occupazionale cui questa regione ha fatto fronte sin dall'inizio della crisi economica e finanziaria; |
10. |
osserva che la Spagna prevede sei tipi di azioni a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) sessioni di accoglienza e seminari preparatori, ii) orientamento professionale, iii) formazione, iv) assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, v) tutoraggio a seguito del reinserimento professionale, vi) incentivi; ritiene che il contributo alle spese di assistenza a persone non autosufficienti sia di particolare importanza, visto il profilo dei lavoratori in esubero; |
11. |
ritiene che l’offerta di formazione professionale debba ampliare la gamma delle opportunità per le persone disoccupate, che le attività di formazione debbano essere collegate a uno studio prospettico delle tendenze occupazionali, il quale dovrebbe essere inserito nel quadro delle azioni a titolo del presente finanziamento, e che la formazione dovrebbe ampliare le possibilità di carriere professionali senza pregiudizi di genere o limitazione per il lavoro non qualificato; |
12. |
ritiene che il programma approvato dovrebbe sostenere, attraverso la consulenza e il sostegno finanziario, iniziative per la formazione di cooperative che dovrebbero essere avviate dalle persone che ricevono i servizi personalizzati previsti. |
13. |
ricorda che la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati che beneficia del FEG dovrebbe essere mirata verso iniziative che contribuiscano all'occupazione, al rafforzamento delle competenze dei lavoratori e alla valorizzazione del loro percorso professionale, in vista di un loro ravvicinamento al mondo imprenditoriale, comprese le cooperative, e dovrebbe essere coordinata con i programmi esistenti dell'Unione, tra cui il Fondo sociale europeo; |
14. |
prende atto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali; |
15. |
si rammarica del fatto che la presente richiesta non preveda misure per i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono un corso di istruzione o formazione (NEET), data la tendenza dei giovani ad abbandonare la regione alla ricerca di maggiori opportunità economiche; |
16. |
constata che le misure di sostegno al reddito costituiranno il 18,21 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG; rileva che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; |
17. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; accoglie con favore la dichiarazione della Spagna secondo cui il pacchetto coordinato presenta notevoli potenzialità per agevolare tale passaggio; |
18. |
sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
19. |
accoglie con favore la conferma ottenuta dalla Spagna, secondo cui il contributo finanziario del FEG non sostituirà le azioni che le imprese in questione sono tenute ad adottare in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
20. |
invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG; |
21. |
ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG; |
22. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
23. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/515.)