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Document 52018AP0049

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))

    GU C 129 del 5.4.2019, p. 73–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/73


    P8_TA(2018)0049

    Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2019/C 129/14)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa. La produzione di bevande spiritose è strettamente connessa al settore agricolo. Oltre ad offrire uno sbocco importante per l'agricoltura dell'Unione, tale legame è determinante per la qualità e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.

    (3)

    Le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria dell'informazione, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa. La produzione delle bevande spiritose è disciplinata dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) , dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1ter) e dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1quater) , ed è strettamente connessa al settore agricolo. Oltre ad offrire uno sbocco importante per l'agricoltura dell'Unione, tale legame è determinante per la qualità , la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Questo stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 bis)

    Le misure applicabili alle bevande spiritose rappresentano un caso particolare rispetto alle norme generali stabilite per il settore agroalimentare. I tratti specifici di tale peculiarità sono legati alla conservazione di metodi di produzione tradizionali, allo stretto legame delle bevande spiritose con il settore agricolo, all'utilizzo di prodotti di alta qualità e all'impegno a tutela della sicurezza del consumatore che il settore si impegna a non far mai venire meno.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Al fine di garantire un'impostazione più uniforme della normativa in materia di bevande spiritose, è opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre disciplinare l'impiego di alcole etilico o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l'uso delle denominazioni di vendita delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

    (4)

    Al fine di garantire un'impostazione più uniforme della normativa in materia di bevande spiritose, è opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche , senza pregiudicare la diversità delle lingue ufficiali e degli alfabeti dell'Unione . Il presente regolamento dovrebbe inoltre disciplinare l'impiego di alcole etilico o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l'uso delle denominazioni di vendita delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero essere tenuti a indicare, o potrebbero voler indicare, l'origine di una bevanda spiritosa per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. È necessario che tali indicazioni dell'origine rispettino criteri armonizzati. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

    (15)

    In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero essere tenuti a indicare, o potrebbero voler indicare, l'origine di una bevanda spiritosa per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS»), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («Accordo GATT»), approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio (12).

    (17)

    Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS»), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («Accordo GATT»), approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio (12). Per rafforzare la protezione e contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

    (18)

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione , il metodo tradizionale di lavorazione e produzione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 18 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (18 bis)

    È opportuno che le bevande spiritose con indicazione geografica ottenute da vini senza indicazione di origine protetta e registrate conformemente al presente regolamento beneficino, relativamente al potenziale produttivo, di strumenti di gestione identici a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis).

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'Accordo TRIPS, che riconoscano automaticamente lo status delle indicazioni geografiche protette dell'Unione esistenti. Per garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero essere stabilite sul modello delle procedure più esaustive e debitamente comprovate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche.

    (19)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'Accordo TRIPS, che riconoscano automaticamente lo status delle indicazioni geografiche registrate dell'Unione esistenti. Per garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero essere stabilite sul modello delle procedure analoghe utilizzate per i prodotti agricoli e alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico trasparente, esaustivo e facilmente accessibile delle indicazioni geografiche che abbia la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 . Le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere automaticamente iscritte nel registro dalla Commissione. La Commissione dovrebbe completare la verifica delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente all'articolo 20 di tale regolamento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 20

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (20)

    È opportuno che la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri e che la Commissione sia in grado di monitorare e verificare tale osservanza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.

    (20)

    La salvaguardia di un livello qualitativo elevato è il presupposto per mantenere la reputazione e il valore del settore delle bevande spiritose. È opportuno che la responsabilità di garantire detta salvaguardia attraverso l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri. La Commissione dovrebbe tuttavia essere in grado di monitorare e verificare tale osservanza per accertarsi che l'applicazione sia uniforme . La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 21

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (21)

    Nell'applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la facoltà di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla definizione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.

    (21)

    Nell'applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la facoltà di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla produzione, sulla definizione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (22)

    Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, del tradizionale processo di invecchiamento e, in casi eccezionali, della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per assicurare la protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica o le deroghe alle definizioni e ai requisiti tecnici delle categorie di bevande spiritose e le norme specifiche relative ad alcune di esse di cui al capo I del presente regolamento, l'etichettatura e la presentazione di cui al capo II del presente regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

    (22)

    Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, del tradizionale processo di invecchiamento e, in casi eccezionali, della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per assicurare la piena protezione delle indicazioni geografiche tenendo conto, nel contempo, dell'importanza dei metodi tradizionali , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica o le deroghe alle definizioni e ai requisiti tecnici delle categorie di bevande spiritose e le norme specifiche relative ad alcune di esse di cui al capo I del presente regolamento, l'etichettatura e la presentazione di cui al capo II del presente regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 23

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (23)

    Al fine di reagire rapidamente agli sviluppi economici e tecnologici relativi alle bevande spiritose contemplate dal presente regolamento per le quali non esistano né una categoria né requisiti tecnici che consentano di proteggere i consumatori e gli interessi economici dei produttori e unificare i requisiti di produzione e di qualità applicabili a tali bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'aggiunta, a determinate condizioni, di nuove categorie di bevande spiritose a quelle elencate rispettivamente nelle parti I e II dell'allegato II del presente regolamento e dei relativi requisiti tecnici.

    soppresso

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    direttamente con uno dei seguenti metodi:

    i)

    direttamente con uno dei seguenti metodi , utilizzati singolarmente o in combinazione :

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti ai sensi del presente regolamento;

    mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o di una combinazione di tali prodotti ai sensi del presente regolamento;

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 3 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    mediante aggiunta all'alcole etilico di origine agricola, ai distillati di origine agricola o a bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti prodotti:

    mediante aggiunta all'alcole etilico di origine agricola, ai distillati di origine agricola o a bevande spiritose di uno o più dei seguenti prodotti:

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    mediante aggiunta di:

    ii)

    mediante aggiunta , singolarmente o in combinazione, di:

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — trattino 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    bevande;

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    «miscela», una bevanda spiritosa tra quelle che figurano nell'allegato II, parte I, o corrispondenti a un'indicazione geografica, mescolata con:

    (3)

    «miscela», una bevanda spiritosa tra quelle che figurano nell'allegato II, parte I, o corrispondenti a un'indicazione geografica, mescolata con uno o più dei seguenti prodotti :

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    alcole etilico di origine agricola.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    «termine composto», la combinazione dei termini di una denominazione di vendita di una delle bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, o dei termini di un'indicazione geografica che designano una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con:

    (4)

    «termine composto», la combinazione dei termini di una denominazione di vendita di una delle bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, o dei termini di un'indicazione geografica che designano una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei termini seguenti :

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    «indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

    (6)

    «indicazione geografica», un nome registrato in conformità del presente regolamento che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare;

    (7)

    «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che corrisponde alla «scheda tecnica» di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 ;

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (11 bis)

    «gruppo», un'associazione di produttori, trasformatori o importatori di bevande spiritose che si organizzano per settore e realizzano un fatturato significativo;

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (11 ter)

    «di origine agricola», l'ottenimento a partire dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'alcole utilizzato nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche è esclusivamente di origine agricola.

    1.   L'alcole utilizzato nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è alcole etilico di origine agricola.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche sono esclusivamente di origine agricola.

    2.   I distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Qualora l'alcol etilico o il distillato di origine agricola siano destinati alla commercializzazione, le materie prime da cui sono stati ottenuti sono riportate sui documenti di accompagnamento elettronici.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto , in conformità dell'allegato I, punto 3 .

    e)

    non possono essere edulcorate , tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto. Il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria nell'allegato II.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, in conformità dell'allegato I, punto 3, e nel rispetto della normativa degli Stati membri in materia .

    e)

    essere edulcorate.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto e in conformità dell'allegato I, punto 3 .

    e)

    essere edulcorate.

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 5

    Articolo 5

    Poteri delegati

    Poteri delegati

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di:

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di:

    a)

    modificare le definizioni tecniche di cui all'allegato I;

    a)

    modificare le definizioni tecniche di cui all'allegato I.

    b)

    modificare i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e le norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II.

     

    Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b) , si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione.

    Gli atti delegati di cui al primo comma, lettera a), pur consentendo di tener conto dell'importanza dei metodi tradizionali negli Stati membri, si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione.

    2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II.

     

    Una nuova categoria può essere aggiunta alle seguenti condizioni:

     

    a)

    la commercializzazione di una bevanda spiritosa con una particolare denominazione e conforme a requisiti tecnici omogenei è necessaria dal punto di vista economico e tecnico per tutelare gli interessi dei consumatori e dei produttori;

     

    b)

    una bevanda spiritosa detiene una quota di mercato consistente in almeno uno Stato membro;

     

    c)

    per la denominazione della nuova categoria è scelto un nome di ampia diffusione oppure, ove ciò non sia possibile, un nome descrittivo che faccia riferimento in particolare alla materia prima utilizzata per la produzione della bevanda spiritosa;

     

    d)

    i requisiti tecnici della nuova categoria sono stabiliti ed elaborati sulla base di una valutazione dei parametri di qualità e produzione in uso nel mercato dell'Unione. I requisiti tecnici sono stabiliti nel rispetto della normativa dell'Unione applicabile in materia di tutela dei consumatori e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali. Tali requisiti garantiscono eque condizioni di concorrenza tra i produttori dell'Unione nonché l'alta reputazione delle bevande spiritose dell'Unione.

     

    3.   In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II.

    3.   In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     I nomi delle materie prime o delle piante che sono riservati, come denominazioni, a determinate categorie di bevande spiritose possono essere utilizzati nella designazione e presentazione di tutti i prodotti alimentari, incluse le bevande spiritose, purché, soprattutto nel caso di bevande spiritose, sia garantito che i consumatori non siano indotti in errore.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da 15 a 47 nell'allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie.

    3.   La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie elencate nell'allegato II, parte I, può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ove la denominazione di vendita sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente:

    Ove la denominazione giuridica sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente:

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    da termini già in uso al 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche esistenti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, oppure

    a)

    da termini già in uso al 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche esistenti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, compresi i termini tradizionalmente utilizzati negli Stati membri per indicare che un prodotto reca una denominazione di origine protetta in forza del diritto nazionale, oppure

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    da termini indicati nel pertinente disciplinare.

    b)

    da qualsiasi termine consentito nel pertinente disciplinare.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto o l'allusione, ad eccezione dell'alcole etilico che può essere contenuto in aromi utilizzati per la produzione di tale prodotto; e

    a)

    l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto o l'allusione, ad eccezione dell'alcole etilico di origine agricola che può essere impiegato come coadiuvante degli aromi utilizzati per la produzione di tale prodotto; e

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   L'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto.

    5.    Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto.

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 9 bis

     

    Etichettatura in caso di aggiunta di alcole

     

    Se a una bevanda spiritosa elencata nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole, diluito o non diluito, quale definito all'allegato I, punto 4, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare alcuna delle denominazioni riservate di cui alle categorie da 1 a 14.

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa».

    Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa» , che figura chiaramente in una posizione ben visibile sull'etichetta .

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che l' invecchiamento della bevanda spiritosa sia avvenuto sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.

    3.   Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dell'invecchiamento.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Quando nella presentazione o sull'etichetta di una bevanda spiritosa è indicato un periodo di maturazione o invecchiamento, questo deve anche essere indicato nel documento di accompagnamento elettronico.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nel caso del brandy invecchiato mediante il sistema di invecchiamento dinamico o di «criaderas y solera», l'età media, calcolata secondo il metodo descritto nell'allegato II bis, può essere menzionata nella presentazione o nell'etichettatura solo se l'invecchiamento del brandy è sottoposto a un sistema di controllo autorizzato dall'autorità competente. L'età media indicata sull'etichettatura del brandy è espressa in anni e comprende un riferimento al sistema «criaderas y solera».

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16).

    1.   Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità essenziali .

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Fermo restando il disposto del primo comma, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, le indicazioni geografiche e i termini figuranti in corsivo nell'allegato II possono essere corredati di una traduzione, laddove ciò risulti essere un obbligo di legge del paese importatore.

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 14

    Articolo 14

    Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette

    Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche

    Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette può essere utilizzato nell'etichettatura e nella presentazione delle bevande spiritose .

    Nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose aventi un'indicazione geografica può essere utilizzato il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 .

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 16

    Articolo 16

    Poteri delegati

    Poteri delegati

    1.   Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per quanto riguarda:

    1.   Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, garantendo nel contempo la tutela dei consumatori e tenendo conto dei metodi tradizionali, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43 , al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

    a)

    le modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose,

    a)

    le modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose,

    b)

    le modifiche delle norme relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele e

    b)

    le modifiche delle norme relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele e

    c)

    l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose.

    c)

    l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose.

    2.   Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa.

    2.   Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa.

    3.     In circostanze eccezionali, qualora lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe alle disposizioni sulla presentazione e sull'etichettatura contenute nel presente capo.

     

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

    1.   Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le indicazioni geografiche protette e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro:

    2.   Le indicazioni geografiche e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro:

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    da parte di prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

    i)

    da parte di prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente, oppure

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

    b)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili , anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente ;

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità sui documenti relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

    c)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura , agli ingredienti o alle qualità essenziali del prodotto usata nella presentazione nell'etichettatura del medesimo che possa indurre in errore sulla sua origine;

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.

    3.   Le indicazioni geografiche non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     La protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nell'Unione.

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche ai sensi del paragrafo 2.

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Gli Stati membri possono applicare le disposizioni stabilite agli articoli da 61 a 72 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, alle superfici sulle quali sono prodotti vini idonei alla produzione di bevande spiritose che beneficiano di un'indicazione geografica. Ai fini di tali disposizioni, le superfici in questione possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — comma 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    la descrizione del metodo di ottenimento della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

    e)

    la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il richiedente o gruppo richiedente (il «richiedente») stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — comma 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    f)

    informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e l'origine geografica di cui alla lettera d) ;

    f)

    informazioni che dimostrano il legame con l'ambiente geografico con l'origine geografica;

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    i nomi e gli indirizzi del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

    a)

    i nomi e gli indirizzi del richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — punto 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione della bevanda spiritosa, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una delimitazione concisa della zona geografica;

    i)

    gli elementi principali del disciplinare: il nome, la categoria, una descrizione della bevanda spiritosa, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una delimitazione concisa della zona geografica;

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

    a)

    il nome e l'indirizzo del richiedente;

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

    c)

    una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

    Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

    5.   Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 22

    soppresso

    Protezione nazionale transitoria

     

    1.     A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

     

    2.     Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

     

    3.     Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

     

    4.     Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

     

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

    1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, deve essere effettuato entro un termine di 6 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

    La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

    La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2 .

    1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che respingono la domanda .

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 , che registrano il nome.

    2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43 , che registrano il nome.

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 44 , paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; oppure

    a)

    se è stato raggiunto un accordo, adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43 , che registrano il nome e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; oppure

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2 .

    b)

    se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che decidono in merito alla registrazione .

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Laddove si applica il diritto nazionale, la domanda segue la procedura stabilita dal diritto nazionale.

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

    3.   L'esame della domanda tratta unicamente la modifica proposta.

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

    Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, al fine di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

    b)

    qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    soppresso

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — comma 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Gli atti di cancellazione della registrazione di indicazioni geografiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione adotta , senza applicare la procedura di cui all'articolo 44 , paragrafo 2, atti di esecuzione che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro»).

    La Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento , in conformità dell'articolo 43, che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro») , che sostituisce e ha la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Il registro [inserire nota a piè di pagina con un collegamento diretto alla pagina web pertinente] fornisce un accesso diretto a tutti i disciplinari delle bevande spiritose registrate come indicazioni geografiche.

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro.

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

    Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche soltanto previa adozione da parte della Commissione di un atto delegato a tal fine .

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine applicabili ai prodotti ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 32 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi di produzione o di elaborazione obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata.

    3.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata.

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 34

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 34

    Articolo 34

    Competenze di esecuzione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti

    Competenze con riguardo alle indicazioni geografiche esistenti

    1.     Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro.

    Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro.

    2.     Per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    un organismo di controllo di cui all'articolo 2, secondo comma , punto 5, del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

    b)

    un organismo delegato di cui all'articolo 3 , punto 5, del regolamento ( UE ) 2017 / 625 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori del settore alimentare soggetti a tale controllo.

    A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

    5.   Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

    1.   Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( UE 2017 / 625 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 43 del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 .

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 109 111 del regolamento ( UE ) 2017 / 625 .

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le relazioni annuali di cui all'articolo 44 , paragrafo 1, del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

    3.   Le relazioni annuali di cui all'articolo 113 , paragrafo 1, del regolamento ( UE ) 2017 / 625 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 38

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 38

    Articolo 38

    Poteri delegati

    Poteri delegati

    1.     Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo a:

     

    a)

    i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

     

    b)

    le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

     

    2.     Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43, le condizioni alle quali il disciplinare può comprendere informazioni relative al confezionamento, come previsto dall'articolo 19, lettera e), o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, come previsto dall'articolo 19, lettera h).

     

    3.   Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori del settore alimentare , la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43:

    3.   Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43:

    a)

    i casi in cui la domanda di protezione di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

    a)

    i casi in cui la domanda di protezione di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

    b)

    le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di un'indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche, anche nei casi in cui la zona geografica comprende più di un paese.

    b)

    le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di un'indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche, anche nei casi in cui la zona geografica comprende più di un paese.

    4.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

    4.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

    5.   Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione.

    5.   Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione.

    6.   Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

    6.   Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

    7.   Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori del settore alimentare alle autorità competenti.

    7.   Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza.

    1.   Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose in conformità del regolamento (UE) 2017/625 . Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza.

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo .

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 46 — paragrafo 3 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento.

    3.   Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. Il riferimento ai disciplinari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, include altresì, ove opportuno, le schede tecniche delle bevande spiritose protette a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, segnatamente con riguardo al presente articolo e agli articoli 18, 28, 29, 35, 38 e 39 del presente regolamento.

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis)

    « Di origine agricola»: ottenuto a partire dai prodotti agricoli figuranti nell'allegato I del TFUE.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 ter)

    « Distillazione»: il processo consistente nel riscaldare una miscela di sostanze contenente alcol o un liquido alcolico per poi condensare nuovamente (riportandolo allo stato liquido) il vapore formatosi. Questo processo termico è inteso a separare le sostanze contenute nella miscela iniziale o a esaltare determinate caratteristiche organolettiche del liquido alcolico. A seconda della categoria di prodotto, del metodo di produzione o dell'apparecchiatura di distillazione utilizzata, la distillazione avviene una o più volte.

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da dette materie prime.

    Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da tali materie prime.

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis)

    Nel contesto del presente regolamento il termine generico «distillazione» è utilizzato sia per la distillazione semplice e multipla che per la ridistillazione.

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 3 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    stevia;

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 3 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    f)

    qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e).

    f)

    qualsiasi altra sostanza naturale o materia prima agricola avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e).

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    «Aggiunta di alcole»: l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa.

    4)

    «Aggiunta di alcole»: l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa. L'utilizzo di alcole di origine agricola per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose non è considerato un'aggiunta di alcole.

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 8 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 bis)

    «Aromatizzazione»: aggiunta di aromi o di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nella preparazione di una bevanda spiritosa.

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    «Colorazione»: l'impiego, per l'elaborazione di una bevanda spiritosa, di uno o più coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    14)

    «Colorazione»: l'impiego, per la produzione di una bevanda spiritosa, di uno o più coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 16 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    16 bis)

    «Luogo di fabbricazione»: la località o la zona dove ha avuto luogo la fase del processo di produzione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità definitive essenziali.

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 16 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    16 ter)

    «Designazione»: i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e nell'imballaggio, sui documenti che scortano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità della bevanda.

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera a — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. Questa bevanda spiritosa può essere commercializzata con la parola «agricolo» che qualifica la denominazione di vendita «rum» accompagnata da una delle indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d'oltremare e della regione autonoma di Madera.

    ii)

    la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. Questa bevanda spiritosa può essere commercializzata con la parola «agricolo» che qualifica il nome legale «rum» unicamente quando è accompagnata da una delle indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d'oltremare e della regione autonoma di Madera.

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    Il rum può essere edulcorato fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 2 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.

    Whisky o whiskey

    2.

    Whisky whiskey

     

    (Se approvato, i termini «Whisky» o «Whiskey» dovranno apparire in corsivo.)

    Emendamento 110

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 54 , diluito o non diluito.

    c)

    Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 4 , diluito o non diluito.

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    Il whiskywhiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato come colorante.

    d)

    Il whiskywhiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice (E150a) usato come colorante.

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di cereali è di 37 % vol.

    b)

    Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di cereali è di 35 % vol.

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    L'acquavite di cereali può essere edulcorata solo fino a un massimo di 10 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    L'acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali .

    d)

    L'acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non esclude l'aggiunta di sostanze tradizionalmente utilizzate nella produzione . La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di specificare le sostanze ammesse a livello di Unione, prendendo come punto di riferimento i metodi di produzione tradizionali dei singoli Stati membri.

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    L'acquavite di vino può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f ter)

    Il termine tedesco «Branntweinessig» associato al termine «aceto» è ammesso per la designazione, la presentazione o l'etichettatura di un determinato tipo di aceto.

    Emendamento 117

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 5 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.

    Brandy o Weinbrand

    5.

    BrandyWeinbrand

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    Il brandyWeinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali .

    d)

    Il brandyWeinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude l'aggiunta di sostanze tradizionalmente utilizzate nella produzione. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di specificare le sostanze ammesse a livello di Unione, prendendo come punto di riferimento i metodi di produzione tradizionali dei singoli Stati membri.

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    Il brandy o Weinbrand può essere edulcorato fino a un massimo di 35 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

     

    (Se approvato, i termini termini «brandy» e «Weinbrand» dovranno apparire in corsivo.)

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 6 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    L'acquavite di vinaccia o marc può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera a — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7  g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo;

    iv)

    ha un tenore massimo di acido cianidrico di 1  g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo; ha un tenore massimo di carbammato di etile di 1 mg/l nel prodotto finale nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo;

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    L'acquavite di residui di frutta può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 8 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.

    Acquavite di uve secche o raisin brandy

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 8 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    L'acquavite di uve secche o raisin brandy può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

     

    (Se approvato, il termine «raisin brandy» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera a — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7  g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.

    iv)

    ha un tenore massimo di acido cianidrico di 1  g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo ; ha un tenore massimo di carbammato di etile di 1 mg/l nel prodotto finale nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo .

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera b — punto ii bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    ii bis)

    frutti del sorbo selvatico (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

    sorbe (Sorbus domestica L.),

    rosa canina (Rosa canina L.),

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera f — comma 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    In alternativa, la denominazione di vendita «Obstler» può essere utilizzata per l'acquavite di frutta ottenuta esclusivamente da diverse varietà di mele, pere o entrambe.

     

    (Se approvato, il termine «Obstler» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 128

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    h)

    Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione «acquavite di frutta» o , se del caso, «acquavite di ortaggi». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

    h)

    Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione «acquavite di frutta e di ortaggi » o «acquavite di ortaggi e di frutta » a seconda che i mosti distillati insieme siano prevalentemente mosti di frutti e bacche o mosti di ortaggi . Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    h bis)

    L'acquavite di frutta può essere edulcorata fino a un massimo di 18 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    L'acquavite di sidro di mele o di sidro di pere non è aromatizzata.

    d)

    L'acquavite di sidro di mele o di sidro di pere non è aromatizzata. Ciò tuttavia non esclude i metodi di produzione tradizionali.

    Emendamento 131

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    L'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può essere edulcorata fino a un massimo di 15 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 132

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 11 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    L'acquavite di miele può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

    Emendamento 133

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 12 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    12.

    Hefebrand

    12.

    Hefebrand o acquavite di fecce

     

    (Se approvato, i termini «Hefebrand» o «acquavite di fecce» dovranno essere scritti in corsivo.)

    Emendamento 134

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    L'Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati.

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 135

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera f bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f bis)

    L'Hefebrand o acquavite di fecce può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

     

    (Se approvato, il termine «Hefebrand» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 136

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 13 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    13.

    Bierbrandeau-de-vie de bière

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 137

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 13 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    La Bierbrand o eau-de-vie de bière può essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

     

    (Se approvato, i termini «Bierbrand» e «eau-de-vie de bière» dovranno essere scritti in corsivo.)

    Emendamento 138

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 14 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    14.

    Topinambur

    14.

    Topinambur o acquavite di elianto

     

    (Se approvato, i termini «Topinambur» o «acquavite di elianto» dovranno essere scritti in corsivo.)

    Emendamento 139

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 14 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    Il topinambur o acquavite di elianto può essere edulcorato fino a un massimo di 20 g/l del prodotto finale, espresso in zucchero invertito, per arrotondarne il sapore finale.

     

    (Se approvato, il termine «topinambur» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 140

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera a — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

    I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre vodka sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

    Emendamento 141

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    Il titolo alcolometrico volumico minimo delle vodka è di 37,5  % vol.

    b)

    Il titolo alcolometrico volumico della vodka è compreso tra 37,5  % e 80 %  vol.

    Emendamento 142

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    La vodka non è colorata.

    Emendamento 143

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    La designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali recano la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola.

    d)

    La designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali o entrambi recano la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola.

    Emendamento 144

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d bis)

    La vodka può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 g/l di sostanze edulcoranti, espresso in zucchero invertito equivalente.

    Emendamento 145

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d ter)

    In alternativa la denominazione di vendita «vodka» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

     

    (Se approvato, il termine «vodka» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 146

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    è ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto per 100 kg di frutta o bacche fermentate, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;

    i)

    è ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto , o una combinazione di tali prodotti, per 100 kg di frutta o bacche fermentate, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;

    Emendamento 147

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 148

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    sorbe (Sorbus domestica L.),

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 149

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 32 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    aronia (Aronia Medik.),

     

    ciliegio pado (Prunus padus).

    Emendamento 150

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, rutta a guscio o altre materie vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

    a)

    Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, frutta a guscio, funghi o altre materie vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

    Emendamento 151

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 17 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    17.

    Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata)

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 152

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c bis)

    Nel settore delle bevande spiritose resta ammessa l'utilizzazione del termine «Geist» in nomi di fantasia, abbinato a un termine diverso dal nome di un frutto.

    Emendamento 153

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 19 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una miscela di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L.Juniperus oxicedris L.).

    a)

    Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L.Juniperus oxicedris L.).

    Emendamento 154

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 20 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    20.

    Gin

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 155

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 21 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    21.

    Gin distillato

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 156

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 21 — lettera a — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

    ii)

    la combinazione del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

    Emendamento 157

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 22 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    22.

    London gin

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 158

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 22 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    Il termine London gin può essere completato dal termine «dry».

    c)

    Il termine London gin può incorporare il termine «dry».

    Emendamento 159

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 24 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    24.

    Akvavitaquavit

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 160

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 26 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    26.

    Pastis

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 161

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 27 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    27.

    Pastis de Marseille

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 162

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 28 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    28.

    Anis

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 163

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 28 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis è di 37 % vol.

    b)

    Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis è di 35 % vol.

    Emendamento 164

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 29 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    29.

    Anis distillato

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 165

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 30 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    30.

    Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 166

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 30 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti.

    a)

    Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti , preparazione aromatiche o entrambe .

    Emendamento 167

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d bis)

    Il tenore massimo di zuccheri della vodka aromatizzata è di 100 g/l, espresso in zucchero invertito.

    Emendamento 168

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d ter)

    In tutte le lingue ufficiali dell'Unione il termine «vodka» è sostituito da «vodka».

     

    (Se approvato, la seconda occorrenza del termine «vodka» dovrà essere scritta in corsivo.)

    Emendamento 169

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera a — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

    ii)

    ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

    Emendamento 170

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d– comma 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    In alternativa la denominazione di vendita «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

     

    (Se approvato, il termine «liquore» dovrà essere scritto in corsivo.)

    Emendamento 171

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d bis)

    La denominazione di vendita «liquore» può essere completata dalla denominazione dell'aroma o dell'alimento utilizzato nella preparazione del prodotto.

    Emendamento 172

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 34 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    34.

    Crème de cassis

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 173

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 35 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    35.

    Guignolet

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 174

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 36 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    36.

    Punch au rhum

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 175

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 37 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    37.

    Sloe Gin

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 176

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 38 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    38.

    Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

    31 bis.

    Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

     

    (La categoria «bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» deve essere spostata tra la categoria 31 «Vodka» e la categoria 32 «Liquore».)

    Emendamento 177

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 39 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    39.

    Sambuca

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 178

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 39 — lettera a — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    ha un tenore di zuccheri non inferiore a  370  g/l, espresso in zucchero invertito;

    ii)

    ha un tenore di zuccheri non inferiore a  350  g/l, espresso in zucchero invertito;

    Emendamento 179

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 40 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    40.

    Maraschino, marrasquinomaraskino

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 180

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 41 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    41.

    Nocino

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 181

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 42 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    42.

    Liquore a base di uova o advocaatavocatadvokat

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 182

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    Il liquore a base di uova o advocaatavocatadvokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una miscela di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità , albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo puro è di 140 g/l di prodotto finale.

    a)

    Il liquore a base di uova o advocaatavocatadvokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo puro è di 140 g/l di prodotto finale. Qualora siano utilizzate uova diverse dalle uova di gallina della specie Gallus, ciò dovrebbe essere indicato sull'etichetta.

    Emendamento 183

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    Nell'elaborazione del liquore a base di uova o advocaatavocatadvokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.

    c)

    Nell'elaborazione del liquore a base di uova o advocaatavocatadvokat possono essere utilizzati solo prodotti alimentari con proprietà aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche.

    Emendamento 184

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c bis)

    Nella preparazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat può essere utilizzata la panna.

    Emendamento 185

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 43 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    Il liquore all'uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una miscela di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo è di 70 g/l di prodotto finale.

    a)

    Il liquore all'uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo è di 70 g/l di prodotto finale.

    Emendamento 186

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 44 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    44.

    Mistrà

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 187

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 45 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    45.

    Väkevä glögispritglögg

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 188

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte I — categoria 46 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    46.

    BerenburgBeerenburg

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 189

    Proposta di regolamento

    Allegato II — parte II — punto 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.

    Il Guignolet Kirsch è prodotto in Francia ed è ottenuto miscelando guignolet e kirsch, in modo che una proporzione minima del 3 % dell'alcole puro totale contenuto nel prodotto finale provenga dal kirsch. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Guignolet Kirsch è di 15 % vol. Per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione, il termine «Guignolet» figura nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Kirsch», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. Le informazioni sulla composizione alcolica includono un'indicazione della percentuale in volume dell'alcole puro che guignolet e kirsch rappresentano nel volume totale di alcole puro del Guignolet Kirsch.

    Emendamento 190

    Proposta di regolamento

    Allegato II bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    ALLEGATO II bis

     

    SISTEMA DI INVECCHIAMENTO DINAMICO O «CRIADERAS Y SOLERA»

     

    Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente.

     

    Definizioni

     

    Livelli di invecchiamento: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera».

     

    Estrazione: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito.

     

    Reinserimento: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e miscelato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo.

     

    Invecchiamento medio: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato come quoziente tra il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento e il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno.

     

    L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t̅ = Vt/Ve

     

    in cui:

     

    t̅ è l'invecchiamento medio, espresso in anni;

     

    Vt è il volume totale del brandy presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;

     

    Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere spedito nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

     

    Invecchiamento medio minimo. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi.

     

    In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno.


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0021/2018).

    (1bis)   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (1ter)   Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (1quater)   Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (12)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

    (12)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

    (1bis)   Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (16)   Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (19)  Regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e  alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30 .4. 2004 , pag. 1).

    (19)  Regolamento ( UE ) 2017 / 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e  sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali , sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7 .4. 2017 , pag. 1).


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