This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018AP0049
Amendments adopted by the European Parliament on 1 March 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
GU C 129 del 5.4.2019, p. 73–133
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/73 |
P8_TA(2018)0049
Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2019/C 129/14)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — trattino 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'alcole utilizzato nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche è esclusivamente di origine agricola. |
1. L'alcole utilizzato nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è alcole etilico di origine agricola. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche sono esclusivamente di origine agricola. |
2. I distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualora l'alcol etilico o il distillato di origine agricola siano destinati alla commercializzazione, le materie prime da cui sono stati ottenuti sono riportate sui documenti di accompagnamento elettronici. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
Articolo 5 |
Articolo 5 |
||||
Poteri delegati |
Poteri delegati |
||||
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di: |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b) , si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione. |
Gli atti delegati di cui al primo comma, lettera a), pur consentendo di tener conto dell'importanza dei metodi tradizionali negli Stati membri, si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione. |
||||
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II. |
|
||||
Una nuova categoria può essere aggiunta alle seguenti condizioni: |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
3. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II. |
3. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I nomi delle materie prime o delle piante che sono riservati, come denominazioni, a determinate categorie di bevande spiritose possono essere utilizzati nella designazione e presentazione di tutti i prodotti alimentari, incluse le bevande spiritose, purché, soprattutto nel caso di bevande spiritose, sia garantito che i consumatori non siano indotti in errore. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da 15 a 47 nell'allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie. |
3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie elencate nell'allegato II, parte I, può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ove la denominazione di vendita sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente: |
Ove la denominazione giuridica sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente: |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto. |
5. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 9 bis |
|
Etichettatura in caso di aggiunta di alcole |
|
Se a una bevanda spiritosa elencata nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole, diluito o non diluito, quale definito all'allegato I, punto 4, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare alcuna delle denominazioni riservate di cui alle categorie da 1 a 14. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». |
Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa» , che figura chiaramente in una posizione ben visibile sull'etichetta . |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che l' invecchiamento della bevanda spiritosa sia avvenuto sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. |
3. Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dell'invecchiamento. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Quando nella presentazione o sull'etichetta di una bevanda spiritosa è indicato un periodo di maturazione o invecchiamento, questo deve anche essere indicato nel documento di accompagnamento elettronico. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nel caso del brandy invecchiato mediante il sistema di invecchiamento dinamico o di «criaderas y solera», l'età media, calcolata secondo il metodo descritto nell'allegato II bis, può essere menzionata nella presentazione o nell'etichettatura solo se l'invecchiamento del brandy è sottoposto a un sistema di controllo autorizzato dall'autorità competente. L'età media indicata sull'etichettatura del brandy è espressa in anni e comprende un riferimento al sistema «criaderas y solera». |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità essenziali . |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Fermo restando il disposto del primo comma, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, le indicazioni geografiche e i termini figuranti in corsivo nell'allegato II possono essere corredati di una traduzione, laddove ciò risulti essere un obbligo di legge del paese importatore. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette |
Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche |
Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette può essere utilizzato nell'etichettatura e nella presentazione delle bevande spiritose . |
Nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose aventi un'indicazione geografica può essere utilizzato il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 . |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
Articolo 16 |
Articolo 16 |
||||
Poteri delegati |
Poteri delegati |
||||
1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per quanto riguarda: |
1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, garantendo nel contempo la tutela dei consumatori e tenendo conto dei metodi tradizionali, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43 , al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
2. Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa. |
2. Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa. |
||||
3. In circostanze eccezionali, qualora lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe alle disposizioni sulla presentazione e sull'etichettatura contenute nel presente capo. |
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare. |
1. Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le indicazioni geografiche protette e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro: |
2. Le indicazioni geografiche e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro: |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. |
3. Le indicazioni geografiche non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nell'Unione. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche ai sensi del paragrafo 2. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni stabilite agli articoli da 61 a 72 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, alle superfici sulle quali sono prodotti vini idonei alla produzione di bevande spiritose che beneficiano di un'indicazione geografica. Ai fini di tali disposizioni, le superfici in questione possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. |
Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. |
5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 22 |
soppresso |
Protezione nazionale transitoria |
|
1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. |
|
2. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata. |
|
3. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. |
|
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. |
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. |
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, deve essere effettuato entro un termine di 6 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. |
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. |
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2 . |
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che respingono la domanda . |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 , che registrano il nome. |
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43 , che registrano il nome. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Laddove si applica il diritto nazionale, la domanda segue la procedura stabilita dal diritto nazionale. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. |
3. L'esame della domanda tratta unicamente la modifica proposta. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, al fine di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli atti di cancellazione della registrazione di indicazioni geografiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta , senza applicare la procedura di cui all'articolo 44 , paragrafo 2, atti di esecuzione che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro»). |
La Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento , in conformità dell'articolo 43, che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro») , che sostituisce e ha la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Il registro [inserire nota a piè di pagina con un collegamento diretto alla pagina web pertinente] fornisce un accesso diretto a tutti i disciplinari delle bevande spiritose registrate come indicazioni geografiche. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche. |
Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche soltanto previa adozione da parte della Commissione di un atto delegato a tal fine . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine applicabili ai prodotti ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi di produzione o di elaborazione obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata. |
3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
Competenze di esecuzione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti |
Competenze con riguardo alle indicazioni geografiche esistenti |
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro. |
Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro. |
2. Per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori del settore alimentare soggetti a tale controllo. |
A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti. |
5. Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento. |
1. Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( UE ) 2017 / 625 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 . |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 109 a 111 del regolamento ( UE ) 2017 / 625 . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le relazioni annuali di cui all'articolo 44 , paragrafo 1, del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. |
3. Le relazioni annuali di cui all'articolo 113 , paragrafo 1, del regolamento ( UE ) 2017 / 625 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
Articolo 38 |
Articolo 38 |
||||
Poteri delegati |
Poteri delegati |
||||
1. Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo a: |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43, le condizioni alle quali il disciplinare può comprendere informazioni relative al confezionamento, come previsto dall'articolo 19, lettera e), o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, come previsto dall'articolo 19, lettera h). |
|
||||
3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori del settore alimentare , la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43: |
3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
4. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. |
4. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. |
||||
5. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione. |
5. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione. |
||||
6. Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo. |
6. Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo. |
||||
7. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori del settore alimentare alle autorità competenti. |
7. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza. |
1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose in conformità del regolamento (UE) 2017/625 . Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. |
3. Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. Il riferimento ai disciplinari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, include altresì, ove opportuno, le schede tecniche delle bevande spiritose protette a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, segnatamente con riguardo al presente articolo e agli articoli 18, 28, 29, 35, 38 e 39 del presente regolamento. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da dette materie prime. |
Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da tali materie prime. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
(Se approvato, i termini «Whisky» o «Whiskey» dovranno apparire in corsivo.) |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, i termini termini «brandy» e «Weinbrand» dovranno apparire in corsivo.) |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 6 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 8 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 8 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, il termine «raisin brandy» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera f — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In alternativa, la denominazione di vendita «Obstler» può essere utilizzata per l'acquavite di frutta ottenuta esclusivamente da diverse varietà di mele, pere o entrambe. |
|
(Se approvato, il termine «Obstler» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 11 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
(Se approvato, i termini «Hefebrand» o «acquavite di fecce» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, il termine «Hefebrand» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 13 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 13 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, i termini «Bierbrand» e «eau-de-vie de bière» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 14 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
(Se approvato, i termini «Topinambur» o «acquavite di elianto» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 14 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, il termine «topinambur» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera a — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol. |
I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre vodka sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, il termine «vodka» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
|
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 19 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 20 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 21 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 21 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 22 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 22 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 24 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 26 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 27 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 28 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 28 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 29 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 30 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 30 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, la seconda occorrenza del termine «vodka» dovrà essere scritta in corsivo.) |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d– comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In alternativa la denominazione di vendita «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri. |
|
(Se approvato, il termine «liquore» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 34 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 35 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 36 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 37 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 38 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
(La categoria «bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» deve essere spostata tra la categoria 31 «Vodka» e la categoria 32 «Liquore».) |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 39 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 39 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 40 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 41 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 43 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 44 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 45 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 46 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato II — parte II — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
ALLEGATO II bis |
||
|
SISTEMA DI INVECCHIAMENTO DINAMICO O «CRIADERAS Y SOLERA» |
||
|
Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente. |
||
|
Definizioni |
||
|
Livelli di invecchiamento: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera». |
||
|
Estrazione: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito. |
||
|
Reinserimento: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e miscelato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo. |
||
|
Invecchiamento medio: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato come quoziente tra il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento e il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno. |
||
|
L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t̅ = Vt/Ve |
||
|
in cui: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Invecchiamento medio minimo. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi. |
||
|
In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0021/2018).
(1bis) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(1ter) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(1quater) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(12) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(12) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(1bis) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(16) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(19) Regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30 .4. 2004 , pag. 1).
(19) Regolamento ( UE ) 2017 / 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali , sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7 .4. 2017 , pag. 1).