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Document 52018IP0059
European Parliament recommendation of 1 March 2018 to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on cutting the sources of income for jihadists — targeting the financing of terrorism (2017/2203(INI))
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))
GU C 129 del 5.4.2019, p. 49–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/49 |
P8_TA(2018)0059
Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))
(2019/C 129/07)
Il Parlamento europeo,
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vista la convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, del 1999, |
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viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (1) e del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'esh (2), |
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vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (3), |
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viste la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e le risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) e 2368 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
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vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450), |
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vista la dichiarazione di Manama sul contrasto al finanziamento del terrorismo del 9 novembre 2014, |
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viste le migliori prassi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo, |
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viste la dichiarazione del GAFI del 24 ottobre 2014 sul contrasto al finanziamento dell'organizzazione terroristica Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e la relazione del GAFI del febbraio 2015 sul finanziamento dell'ISIL, |
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vista l'undicesima relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 18 ottobre 2017, |
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visto l'addendum al memorandum di Algeri sulle buone prassi in materia di prevenzione dei sequestri a scopo di estorsione da parte dei terroristi e di eliminazione dei vantaggi che ne derivano, del settembre 2015, approvato dal Forum globale antiterrorismo (GCTF), |
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vista la dichiarazione del G7 di Taormina, del 26 maggio 2017, sulla lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento, |
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vista la commissione speciale sul terrorismo, di recente istituzione, |
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visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla protezione dei dati di carattere personale, |
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visto il regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (5), |
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visto il piano d'azione della Commissione, del febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, |
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vista la relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea nel 2017 (TE-SAT), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340), |
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vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (6), |
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vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (7), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2017, relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375), |
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vista la nona relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 27 luglio 2017, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 18 ottobre 2017, dal titolo «Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza» (COM(2017)0608), |
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visto l'articolo 113 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0035/2018), |
A. |
considerando che uno degli elementi essenziali della lotta al terrorismo è il prosciugamento delle sue fonti di finanziamento, che passano anche attraverso i circuiti sotterranei della frode e dall'evasione fiscali, del riciclaggio e dei paradisi fiscali; |
B. |
considerando che alcuni finanziamenti possono provenire da paesi europei ed essere utilizzati altrove dalle organizzazioni terroristiche, mentre altri finanziamenti provengono da paesi al di fuori dell'Europa e servono a finanziare la radicalizzazione e veri e propri atti terroristici; che le dimensioni interna ed esterna della lotta al terrorismo sono interconnesse; che il prosciugamento delle fonti di finanziamento del terrorismo dovrebbe far parte di una più vasta strategia dell'UE che integri le dimensioni della sicurezza interna ed esterna; |
C. |
considerando che le moderne reti di comunicazione e il crowdfunding in particolare si sono dimostrati un mezzo economico ed efficiente per raccogliere fondi per finanziare le attività terroristiche o gestire la rete jihadista; che i gruppi terroristici sono riusciti a raccogliere ulteriori fondi per le loro attività mediante attacchi di phishing, furti di identità o l'acquisto dei dati di carte di credito rubate nei forum online; |
D. |
considerando che tali finanziamenti possono essere utilizzati in tre modi, vale a dire per attacchi terroristici che richiedono un cospicuo apporto di fondi, per attacchi terroristici che, sebbene ugualmente brutali nei loro risultati, richiedono fondi in quantità minori e, infine, per finanziare la propaganda in grado di ispirare gli attacchi dei «lupi solitari», che possono richiedere una pianificazione minima o pochissimi fondi; che la risposta deve essere efficace in tutte queste situazioni; |
E. |
considerando che i finanziamenti leciti possono essere deviati dal loro destinatario verso terze parti, individui, gruppi, società o enti legati ad attività terroristiche; |
F. |
considerando che la portata globale del terrorismo esige una risposta efficace anch'essa globale e olistica e che sono fondamentali un coordinamento tra istituzioni finanziarie, forze di sicurezza e organi giudiziari e lo scambio di informazioni di base sulle persone fisiche e giuridiche e sulle attività sospette, tenendo presente che la protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata sono importanti diritti fondamentali; |
G. |
considerando che, a seguito delle fughe di dati degli ultimi anni, la consapevolezza dei collegamenti esistenti tra il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, da un lato, e la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, dall'altro, è aumentata notevolmente e che tali problematiche sono diventate parte integrante delle preoccupazioni politiche a livello internazionale; che, come riconosciuto dalla Commissione, secondo recenti notizie apparse sui media, frodi su vasta scala relative all'IVA e alle accise sono collegate alla criminalità organizzata e al terrorismo (8); |
H. |
considerando che quasi tutte le giurisdizioni degli Stati membri hanno reso il finanziamento del terrorismo un reato autonomo; |
I. |
considerando che i dati finanziari sono uno strumento importante per raccogliere informazioni di intelligence al fine di analizzare le reti terroristiche e le modalità più efficaci per ostacolarne le operazioni; che vi è una continua necessità di un'adeguata applicazione della normativa per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; che sono necessarie strategie globali e preventive basate sullo scambio di informazioni di base e una migliore cooperazione tra le unità di intelligence finanziaria, i servizi di intelligence e i servizi di contrasto coinvolti nella lotta contro il finanziamento del terrorismo; che tali informazioni dovrebbero comprendere le tendenze in evoluzione della finanza internazionale, quali Bitmap, la codifica SWIFT, le criptovalute e i relativi meccanismi di regolamentazione; che per contrastare il finanziamento del terrorismo a livello mondiale occorrono norme globali sulla trasparenza in relazione ai titolari effettivi finali delle società, dei fondi fiduciari e di strutture analoghe, per far luce sull'opacità finanziaria che agevola il riciclaggio dei proventi della criminalità e il finanziamento di organizzazioni e soggetti terroristici; |
J. |
considerando che è necessaria una piattaforma europea formalizzata all'interno delle strutture già presenti, fino ad ora esistita in modo informale, che centralizzi la raccolta di informazioni, oggi distribuita nei 28 Stati membri, e attraverso la quale gli Stati membri possano fornire informazioni riguardo ai loro livelli di impegno e ai progressi compiuti nella lotta al finanziamento del terrorismo; che tale scambio di informazioni dovrebbe essere proattivo; |
K. |
considerando che un determinato numero di organizzazioni internazionali senza scopo di lucro e di beneficenza, altre fondazioni, reti e donatori privati, che hanno o sostengono di avere finalità sociali o culturali, hanno posto le basi per la capacità finanziaria dell'ISIS/Da'esh, di al-Qaeda e di altre organizzazioni jihadiste e fungono da copertura per pratiche abusive; che la sorveglianza e la raccolta di informazioni di intelligence riguardo a queste organizzazioni, ai loro fondatori, alle loro attività e ai loro legami con soggetti presenti nell'UE, spesso estesi, sono pertanto vitali; che il loro sostegno all'espansione del radicalismo jihadista in Africa, in Medio Oriente, in Asia e in Europa dovrebbe essere interrotto; che tale espansione alle frontiere dell'UE, nei paesi confinanti e nei paesi partner è particolarmente allarmante; che la piena attuazione delle raccomandazioni del GAFI in tali settori da parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dei suoi Stati membri riveste un'importanza fondamentale nella lotta al terrorismo globale; |
L. |
considerando che la rete globale di al-Qaeda per la raccolta di fondi si basa sulle donazioni a organizzazioni di beneficenza e ONG, che comunicano con i donatori attraverso i media sociali e i forum online; che sono anche stati utilizzati account per chiedere ai sostenitori donazioni per la causa della jihad; che negli ultimi anni i terroristi hanno sviluppato varie applicazioni per smartphone per raggiungere il maggior numero possibile di soggetti e incoraggiare le donazioni dei sostenitori, i quali si trovano, nella maggior parte dei casi, nei paesi del Golfo; |
M. |
considerando che i micro-Stati e gli Stati con precedenti mediocri a livello di Stato di diritto sono particolarmente vulnerabili e rischiano di diventare zone nevralgiche per il finanziamento del terrorismo; |
N. |
considerando che secondo le informazioni di intelligence talune istituzioni e alcuni cittadini del Golfo forniscono sostegno finanziario e logistico all'ISIS/Da'esh, ad al-Qaeda e ad altri gruppi radicali; che senza questo finanziamento molti di questi gruppi terroristici non sarebbero autosufficienti; |
O. |
considerando che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda sono diventati finanziariamente autosufficienti; che l'ISIS/Da'esh e Al-Qaeda stanno cercando di trasferire il proprio denaro in Siria e in Iraq attraverso esportazioni di petrolio, investimenti in imprese, compresi servizi di invio e ricezione di denaro, trasferimenti illegali di fondi, corrieri di denaro e professionali; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano i proventi delle loro attività criminali acquistando imprese e beni di ogni genere; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano inoltre i proventi di antichità rubate e di opere d'arte e reperti contrabbandati vendendoli all'estero, anche nei mercati degli Stati membri; che il traffico illecito di prodotti, armi da fuoco, petrolio, droghe, sigarette e beni culturali, tra gli altri, nonché la tratta di esseri umani, la schiavitù, lo sfruttamento dei minori, il racket e le estorsioni sono diventati, per i gruppi terroristici, un modo per finanziarsi; che i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza dell'Unione; che queste fonti potrebbero consentire all'ISIS/Da'esh e ad al-Qaeda di continuare a finanziare futuri atti criminali dopo la perdita del loro territorio in Siria e Iraq; |
P. |
considerando che è stato pronunciato un divieto internazionale nei confronti delle richieste di riscatto nel quadro di una serie di impegni internazionali sostenuti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle leggi nazionali; che, nella pratica, il divieto delle Nazioni Unite è privo del sostegno dei firmatari più importanti che privilegiano l'immediata salvaguardia della vita nei confronti dei propri impegni contro il terrorismo e, in tal modo, permettono il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; |
1. |
rivolge le seguenti raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 55.
(3) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
(4) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(5) GU L 132 del 29.5.2015, pag. 1.
(6) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_it.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/