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Document 62018CN0457R(01)

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 399 del 5.11.2018)

GU C 427 del 26.11.2018, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/105


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18

( Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 399 del 5 novembre 2018 )

(2018/C 427/141)

Nella comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18, Repubblica di Slovenia contro Repubblica di Croazia, il testo pubblicato deve essere sostituito dal testo seguente:

«Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

(Causa C-457/18)

(2018/C 427/141)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: M. Menard)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la convenuta ha violato:

gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE;

l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, unitamente all’allegato I dello stesso, configuranti il sistema dell’Unione europea per il controllo, la verifica e l’attuazione delle norme della politica comune della pesca, che è stato istituito dal regolamento n. 1224/2009 e dal regolamento di esecuzione n. 404/2011;

l’articolo 4 e l’articolo 17, in combinato disposto con l’articolo 13, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e

l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,

e che la Corte voglia altresì condannare la convenuta:

a porre termine senza ritardo alle violazioni sopra citate, e

a rimborsare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo:

 

Venendo meno in maniera unilaterale all’impegno, che si era assunta nel processo di adesione all’Unione europea, a rispettare il lodo arbitrale e dunque il confine che sarebbe stato definito da tale lodo e gli altri obblighi da questo imposti, la Repubblica di Croazia si rifiuta di rispettare lo Stato di diritto, il quale costituisce un valore fondamentale dell’Unione europea (articolo 2 TUE).

Secondo motivo:

 

In virtù del fatto che essa rifiuta unilateralmente di eseguire gli obblighi ad essa incombenti in forza del lodo arbitrale, impedendo al tempo stesso alla Slovenia di esercitare integralmente la sovranità su alcune parti del suo territorio ai sensi dei Trattati, la Repubblica di Croazia viola l’obbligo di leale cooperazione con l’Unione europea e con la Repubblica di Slovenia sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Il comportamento della Repubblica di Croazia mette in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea, nonché il rafforzamento della pace e un sempre più stretto legame tra le nazioni, come pure gli obiettivi delle norme dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE). Inoltre, la Repubblica di Croazia mette la Repubblica di Slovenia nell’impossibilità di attuare su tutto il proprio territorio, di terraferma e marino, il diritto dell’Unione europea e di operare in conformità di tale diritto, e segnatamente nel rispetto delle norme secondarie dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE).

Terzo motivo:

 

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, e in particolare la disciplina dell’accesso reciproco ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato I di tale regolamento. La disciplina, che per la Croazia e la Slovenia si applica dal 30 dicembre 2017, consente a 25 pescherecci di ciascun paese il libero accesso al mare territoriale dell’altro paese, così come fissato in base al diritto internazionale, cioè ai sensi del lodo arbitrale. La Repubblica di Croazia non permette alla Repubblica di Slovenia di far valere i diritti nell’ambito di tale disciplina e viola così l’articolo 5 di detto regolamento per il fatto che: i) rifiuta di dar corso alla disciplina dell’accesso reciproco; ii) rifiuta di riconoscere la validità della legislazione che la Repubblica di Slovenia ha adottato a tal fine; e iii) per effetto dell’applicazione sistematica di sanzioni non consente ai pescherecci sloveni il libero accesso alle acque marine che il lodo arbitrale del 2017 ha definito come slovene, nonché, a fortiori, il libero accesso alle acque croate ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina dell’accesso reciproco.

Quarto motivo:

 

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell’8 aprile 2011. Le motovedette della polizia croata, senza autorizzazione della Repubblica di Slovenia, accompagnano i pescherecci croati quando praticano la pesca in acque slovene, in tal modo impedendo agli ispettori della pesca sloveni di effettuare i controlli. Al tempo stesso, gli organi croati infliggono ai pescherecci sloveni, quando pescano nelle acque slovene che la Croazia rivendica per sé, sanzioni pecuniarie per illegittimo attraversamento del confine e pesca abusiva. Oltre a ciò, la Croazia non trasmette alla Slovenia i dati sulle attività delle imbarcazioni croate in acque slovene, come invece richiederebbero i due regolamenti sopra citati. In tal modo, la Repubblica di Croazia non consente alla Repubblica di Slovenia di esercitare i controlli nelle acque sottoposte alla sua sovranità e giurisdizione e non rispetta la competenza esclusiva spettante alla Slovenia quale Stato costiero nel suo mare territoriale, violando così il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (UE) n. 404/2011.

Quinto motivo:

 

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). La Croazia non riconosce come confine comune con la Slovenia i confini stabiliti dal lodo arbitrale, non coopera con la Slovenia per la protezione di tale «frontiera esterna» e non è in grado di garantire una protezione soddisfacente, di modo che essa viola gli articoli 13 e 17 del citato regolamento, come pure l’articolo 4, che esige la fissazione delle frontiere in accordo con il diritto internazionale.

Sesto motivo:

 

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, la quale si applica alle «acque marine» degli Stati membri, così come definite in accordo con le pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 («UNCLOS») (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva). La Repubblica di Croazia respinge il lodo arbitrale che ha stabilito tale delimitazione dei confini e — per contro — include acque slovene nella propria pianificazione dello spazio marittimo e di conseguenza non consente un’armonizzazione con le carte geografiche della Repubblica di Slovenia, violando così la citata direttiva, e segnatamente gli articoli 8 e 11 della stessa.»


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