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Dokument 62018TN0547

    Causa T-547/18: Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Teeäär/BCE

    GU C 427 del 26.11.2018, str. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 427/84


    Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Teeäär/BCE

    (Causa T-547/18)

    (2018/C 427/111)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della richiesta del ricorrente di un sostegno per la transizione professionale al di fuori della BCE;

    se del caso, annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale del ricorrente diretto contro la decisione del Comitato esecutivo del 27 febbraio 2018;

    accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno materiale che asserisce di aver subito, consistente nella dotazione finanziaria del sostegno alla transizione professionale, pari a EUR 101 447, incrementato degli interessi di mora calcolati al tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea maggiorato di 3 punti percentuali all’anno;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale della BCE, poiché tale disposizione violerebbe il principio di pari trattamento e il principio di proporzionalità; la decisione impugnata sarebbe inoltre viziata da un errore manifesto di valutazione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale poiché tale norma comporterebbe una discriminazione in base all’età, violando quindi l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78 (1).

    3.

    Terzo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la decisione impugnata è illegittima a causa di un errore manifesto di valutazione e di una violazione del dovere di sollecitudine.

    4.

    Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, comma 1, delle norme sul personale.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16)


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